§ 4.5.92 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 57.
Modifiche alla l.r. 7.11.1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:10/12/2010
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Integrazioni alla l.r. 7 novembre 1998, n. 124
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.5.92 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 57.

Modifiche alla l.r. 7.11.1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992). Istituzione della Commissione Consultiva Regionale

(B.U. 17 dicembre 2010, n. 15 Straord.)

 

Art. 1. Integrazioni alla l.r. 7 novembre 1998, n. 124

1. Dopo l’art. 7 della l.r. 7 Novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992) sono aggiunti i seguenti articoli:

 

«Art. 7 bis. Commissione consultiva regionale

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) è istituita, presso la Direzione Regionale competente in materia di Trasporti, la Commissione consultiva regionale, di seguito denominata “Commissione”, che opera, attraverso il rilascio di pareri e raccomandazioni, in riferimento all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e all'applicazione dei relativi regolamenti. In particolare, nel caso di mancata intesa fra Comuni nel cui ambito territoriale ricadono aeroporti aperti al traffico aereo civile, la Commissione rilascia apposito parere ai fini della decisione del Presidente della Regione.

2. La Commissione, costituita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti o da un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente del Servizio competente in materia di trasporto pubblico regionale;

c) da un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Abruzzo;

d) da un rappresentante designato dall’Unione regionale Province Abruzzesi;

e) da un rappresentante designato dalle Associazioni di consumatori iscritte nel registro regionale previsto dalla normativa regionale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

f) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) dai rappresentanti designati da ciascuna delle cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività in base alla l. 21/1992 a livello regionale.

 

Art. 7 ter. Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, il cui segretario è un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea o un suo sostituto, è convocata dal Presidente ed è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.

2. I pareri e le raccomandazioni sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

3. La Commissione può disporre l’audizione delle parti interessate alla questione su cui è chiamata ad esprimere il parere o la raccomandazione, di esperti nella materia e di chiunque ritenga utile ai lavori in virtù della funzione esercitata.

4. Nel rispetto di quanto previsto nei commi da 1 a 3, la Commissione delibera ulteriori regole necessarie al suo funzionamento, purché senza oneri finanziari a carico della Regione.

5. Sono esclusi compensi e rimborsi spese a carico della Regione nei confronti dei componenti della Commissione».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.