§ 4.4.42 - L.R. 4 giugno 1991, n. 20.
Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/06/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Regime autorizzatorio).
Art. 3.  (Notifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva).
Art. 4.  (Parametri essenziali per il progetto delle installazioni).
Art. 5.  (Autorizzazione regionale).
Art. 6.  (Vigilanza e controllo).
Art. 7.  (Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione).
Art. 8.  (Comitato Tecnico Scientifico).
Art. 9.  (Impianti esistenti - Norma transitoria).
Art. 10.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.4.42 - L.R. 4 giugno 1991, n. 20. [1]

Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.

(B.U. n. 20 del 3 luglio 1991).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Abruzzo, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, con la presente legge disciplina gli insediamenti di emittenza radio e radiotelevisiva nel proprio territorio, nel rispetto della vigente normativa nazionale [2].

 

     Art. 2. (Regime autorizzatorio). [3]

     L'installazione di impianti fissi oppure mobili, nuovi e degli impianti esistenti con potenza massima immessa in antenna superiore a 5 W, per gli impianti fissi, oppure superiore a 7 W, per gli impianti mobili è subordinata ad autorizzazione regionale.

     Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti su cui si intende intervenire con modifiche tali da determinare il superamento dei limiti di cui sopra della potenza massima immessa in antenna.

     La domanda di autorizzazione va trasmessa alla Regione Abruzzo, Assessorato all'ecologia e tutela ambientale, e deve essere corredata: dal progetto dettagliato dell'installazione, con evidenziati i parametri essenziali di cui al successivo art. 4; da una descrizione della zona scelta per effettuare l'installazione, con particolare riferimento all'insediamento di altri trasmettitori preesistenti.

 

     Art. 3. (Notifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva).

     L'installazione degli impianti di cui al precedente art. 2, va notificata alla Provincia competente per territorio.

     Nella notifica debbono essere indicati:

     - titolare della Ditta esercente l'impianto;

     - ubicazione precisa dell'impianto;

     - costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti (generatori di segnale amplificatore, misuratore di potenza, antenna, ecc.), con tutte le relative caratteristiche tecniche di funzionamento;

     - sua utilizzazione;

     - frequenza e larghezza di banda utilizzata;

     - massima potenza immessa in antenna.

 

     Art. 4. (Parametri essenziali per il progetto delle installazioni).

     I progetti di cui al precedente art. 2 debbono evidenziare i seguenti parametri tecnici:

     a) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;

     b) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;

     c) caratteristiche di irradiazioni dell'antenna, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione; direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l'antenna;

     d) potenza massima immessa in antenna;

     e) frequenza portante o canale di trasmissione;

     f) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziate le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione;

     g) precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata.

 

     Art. 5. (Autorizzazione regionale). [4]

     La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione di cui al precedente art. 2 su istruttoria del Settore ecologia e tutela dell'ambiente a seguito del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune interessato e del nullaosta sanitario, rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, previo parere del Dipartimento regionale dell'ISPESL.

     Le autorizzazioni regionali per impianti con potenza superiore a 350 W vengono rilasciate solo su aree, individuate dai Comuni, fuori dai centri abitati, e comunque fuori dalle zone già destinate all'edificabilità dallo strumento urbanistico comunale.

     Tali aree devono avere una fascia di rispetto non inferiore a 1.000 m, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata.

     L'eventuale riduzione di tale distanza, sulla base dell'attenuazione dovuta alla presenza di ostacoli alla propagazione, viene valutata secondo i criteri e le modalità previste nel regolamento della L.R. 27/1999.

     Nella suddetta zona di rispetto non possono essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessori ad essi.

     Le autorizzazioni regionali per gli altri impianti che comportano esposizione in "campo lontano" vengono rilasciate solo su apposite aree individuate dai Comuni. Tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dal più vicini insediamenti abitativi esistenti o per i quali è già stata rilasciata concessione edilizia.

     Nelle aree come sopra individuate e nelle relative zone di rispetto non possono essere superati i valori limite del campo elettromagnetico di cui all'art. 7.

     L'approvazione, da parte dei Comuni, della localizzazione delle suddette aree a servizio degli impianti di emittenza, costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale per l'uso di destinazione in oggetto.

 

     Art. 6. (Vigilanza e controllo).

     L'esame preventivo del progetto delle installazioni di cui al precedente art. 2, nonché la vigilanza tecnica ed il controllo sono esercitati dal Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio, ai sensi della L.R. 1.7.87, n. 37.

     Il suddetto presidio multizonale, per ogni insediamento di trasmettitori, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione globale, come stabilito al successivo art. 7, precisando i limiti da non superare per ogni installazione ed effettuando, per ogni impianto, le misurazioni di controllo ad installazione avvenuta e funzionante, nel contesto di tutti gli impianti esistenti e funzionanti nella zona di ubicazione degli stessi. Di tali valori il presidio multizonale ne dà comunicazione al Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente della Regione, al Comune dove si trova ubicata l'area di installazione, al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e al Ministero della Sanità - ISPESL [5].

     Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente, rilevando i limiti globali previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna.

     Nei casi di superamento dei limiti di cui al successivo art. 7, il Sindaco sospende il funzionamento delle emittenti che concorrono a determinare il superamento mediante ordinanza sindacale: Se entro i successivi 60 gg. l'emittente inadempiente non risultasse in regola con le disposizioni di legge, la Regione revoca l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della presente legge [6].

     Il superamento anche temporaneo, dei limiti di cui al successivo art. 7 della presente legge da parte dei soggetti titolari degli impianti esistenti, è punito con una sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 per ogni singola fonte di emissione responsabile, oltre le sanzioni amministrative già previste dalla normativa vigente [7].

 

     Art. 7. (Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione).

     I lavori di seguito indicati sono osservati in tutto il territorio regionale ed in tutti i luoghi accessibili alla popolazione.

     I limiti di esposizione sono espressi in termini di grandezze fisiche, «densità di potenza media», «valore efficace del campo elettrico» e «valore efficace del campo magnetico».

     Per il campo di frequenze comprese fra 300 KHz e 3.0 MHz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:

     - valore efficace del campo elettrico 60 V/m

     - valore efficace del campo magnetico 0,2 A/m

     - densità di potenza media (non, significativa in questo intervallo di frequenza).

     Per il campo di frequenze comprese fra 3.0 MHz e 1,50 GHz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:

     - valore efficace del campo elettrico 20 V/m

     - valore efficace del campo magnetico 0,05 A/m

     - densità di potenza media 1 W/mq.

     Per il campo di frequenze comprese fra 1,50 GHz e 300 GHz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:

     - valore efficace del campo elettrico 40 V/m

     - valore efficace del campo magnetico 0,1 A/m

     - densità di potenza media 4 W/m2.

     I limiti di cui sopra sono riferiti ad ogni insediamento e non a ciascuna singola emissione di frequenza.

     Per esposizioni contemporanee a campi elettromagnetici derivanti da più antenne con frequenza caratterizzate da limiti diversi, la somma dei campi prodotti da ciascuna antenna non deve superare i limiti predetti per ciascun parametro preso in considerazione.

 

     Art. 8. (Comitato Tecnico Scientifico).

     Viene istituito un apposito Comitato Tecnico Scientifico composto:

     - dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente che lo presiede o da un funzionario del Settore Ecologia e tutela dell'Ambiente dallo stesso delegato;

     - da 4 esperti del campo di nomina della Giunta Regionale;

     - da 1 tecnico esperto designato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

     da un rappresentante del Ministero della Sanità-ISPESL [8];

     da un rappresentante delle Associazioni di difesa dei consumatori designato dalla Consulta delle Associazioni per la tutela dell'Ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge 349/86 [9];

     - da 1 rappresentante delle associazioni delle emittenti private radiotelevisive;

     - da 1 rappresentante per ciascuna delle seguenti Associazioni: ANCI, UNCEM ed UPI;

     - da 1 dipendente regionale con qualifica non inferiore all'VIII designato dal componente la Giunta Regionale preposto al Settore Urbanistica e Beni Ambientali.

     Le funzioni del Segretario del Comitato sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un livello non inferiore al VII, designato dalla Giunta Regionale.

     Il Comitato esprime parere sui progetti di cui all'art. 2, fissa i criteri da seguire per le rilevazioni sperimentali ed i criteri tecnici per gli interventi di bonifica e propone ogni altro intervento utile alla prevenzione dall'inquinamento dell'ambiente da onde elettromagnetiche. Ai componenti del Comitato spetta, se dovuto, il compenso ed il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla L.R. n. 15 del 2 febbraio 1988 o da eventuali leggi modificative od integrative.

 

     Art. 9. (Impianti esistenti - Norma transitoria). [10]

     Gli impianti fissi esistenti sono tenuti all'adeguamento alle norme di cui alla presente legge entro un termine massimo di 180 gg. dalla comunicazione alle emittenti dell'individuazione delle aree di cui al presente articolo.

     Entro tale termine gli stessi impianti sono sottoposti a regime autorizzatorio di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione è respinta, la Regione comunica il diniego all'emittente con invito a procedere alla disattivazione degli impianti entro 30 gg. In caso di mancata osservanza da parte delle emittenti, la Regione commina la sanzione di cui all'art. 6 e contestualmente ne dà comunicazione al Sindaco competente per territorio affinché provveda alla disattivazione degli impianti in oggetto mediante ordinanza sindacale entro i 60 gg. successivi.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono equiparati, al diniego dell'autorizzazione, l'omessa richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 2, nonché il silenzio dell'amministrazione regionale decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

     I Comuni interessati individuano, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aree fuori dai centri abitati in cui debbono essere trasferiti gli impianti fissi già esistenti. Tali aree devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 5 e comunicate alle emittenti insistenti su territorio comunale.

     In caso di mancata individuazione da parte dei Comuni delle aree fuori dai centri abitati per il trasferimento degli impianti fissi esistenti nel termine suindicato o della mancanza di aree idonee ai sensi della presente legge, previa comunicazione alla Regione da parte dei Comuni interessati, provvederà in via sostitutiva nei successivi 3 mesi, il Presidente della Giunta regionale.

     In assenza del provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente ultimo comma per gli impianti di radiodiffusione sono considerate aree idonee, ai sensi del precedente articolo 5 e del presente articolo, le aree individuate dal piano nazionale di attuazione delle frequenze, di cui alla legge nazionale n. 223 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, in relazione al quale la pubblicazione, nei modi di rito, tiene luogo della comunicazione alle emittenti di cui al precedente ultimo comma [11].

     Il termine di 180 giorni, di cui al primo comma del presente articolo è sostituito da quello ove risulti più breve, fissato per attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze [12].

 

     Art. 10. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 27 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 45.

[2] Articolo così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[3] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77, dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 2000, n. 56.

[4] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 56.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[6] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 4, 5 e 6 per effetto dell'art. 5 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[7] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 4, 5 e 6 per effetto dell'art. 5 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[8] Articolo così integrato dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[9] Articolo così integrato dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[10] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1992, n. 12, ora così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 1997, n. 77.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 56.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 56.