§ 2.1.1 - L.R. 11 aprile 1973, n. 16.
Norme sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/04/1973
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono conferire a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni particolarmente qualificati in relazione ai titoli [...]
Art. 2.      L'incarico di cui all'articolo precedente è conferito, per materie e oggetti determinati, con decreto del Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale previa deliberazione [...]
Art. 3.      L'incarico è conferito per iscritto in conformità alle relative deliberazioni.
Art. 4.      Il Presidente del Consiglio informa tempestivamente la Giunta e i Presidenti delle competenti Commissioni del Consiglio degli incarichi conferiti in base alla presente legge, specificandone [...]
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 2.1.1 - L.R. 11 aprile 1973, n. 16.

Norme sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.

(B.U. n. 13 del 17 aprile 1973).

 

Art. 1.

     Il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono conferire a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni particolarmente qualificati in relazione ai titoli posseduti o all'attività svolta, l'incarico di consulenza del Consiglio e della Giunta medesima.

     La consulenza ha per oggetto problemi di interesse della Regione che richiedano conoscenza ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente dalla Regione stessa, che non possono essere affidati all'istituto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

 

     Art. 2.

     L'incarico di cui all'articolo precedente è conferito, per materie e oggetti determinati, con decreto del Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta.

     Nel decreto di conferimento sono specificate le modalità di svolgimento dell'incarico, la sua durata e il relativo compenso complessivo lordo, nonché l'eventuale corresponsione di acconti.

 

     Art. 3.

     L'incarico è conferito per iscritto in conformità alle relative deliberazioni.

 

     Art. 4.

     Il Presidente del Consiglio informa tempestivamente la Giunta e i Presidenti delle competenti Commissioni del Consiglio degli incarichi conferiti in base alla presente legge, specificandone l'oggetto e la durata.

     Analoga informazione fornisce il Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio e delle Commissioni Permanenti.

     Le informazioni di cui ai commi precedenti debbono pervenire comunque entro 30 giorni dalla data di adozione delle relative delibere.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).