§ 4.1.91 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 115/2000: Nuove norme per l’edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:27/12/2002
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 115/2000 è aggiunta la seguente
Art. 2.      Al comma 1 dell'art. 2 della citata legge regionale, dopo le parole "ai fini dell'assunzione dei mutui per "sono inserite le seguent
Art. 3.      Dopo il 1° comma della citata legge sono aggiunti i seguenti commi
Art. 4.      Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 115/2000 è sostituito dal seguente
Art. 5.      Dopo il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 115/2000, è inserito il seguente comma
Art. 6.      Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 115/2000 è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      Il comma 1) dell'art. 8 della citata legge è sostituito dal seguente
Art. 8.      All'articolo 10 della L.R. 115/2000 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 9.      L'art. 11 della L.R. n. 115/00 è sostituito dal seguente
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.91 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 115/2000: Nuove norme per l’edilizia scolastica.

(B.U. n. 32 del 30 dicembre 2002).

 

     Art. 1.

     Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 115/2000 è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Al comma 1 dell'art. 2 della citata legge regionale, dopo le parole "ai fini dell'assunzione dei mutui per "sono inserite le seguenti

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Dopo il 1° comma della citata legge sono aggiunti i seguenti commi:

     "1 bis. La quota parte della spesa a carico dell'Ente realizzatore può essere costituita:

     a) con rata relativa alla quota di mutuo a suo carico;

     b) con apporto diretto in conto capitale;

     c) con accorpamento di residui mutui garantiti interamente ed esclusivamente con propri cespiti o da altra forma di finanziamento assicurato dall'ente stesso.

     1 ter. La stazione appaltante, per i casi espressamente previsti ai punti b) e c) del precedente comma 1 bis può richiedere erogazioni sul mutuo contratto con rata a totale carico della Regione solo dopo aver utilizzato integralmente i propri mezzi finanziari".

 

     Art. 4.

     Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 115/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Dopo il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 115/2000, è inserito il seguente comma:

      (Omissis).

 

     Art. 6.

     Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 115/2000 è aggiunto il seguente comma :

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Il comma 1) dell'art. 8 della citata legge è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     All'articolo 10 della L.R. 115/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 la parola "iniziati" è sostituita con

     (Omissis);

     b) al comma 2 la parola "inizio" è sostituita con la parola

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     L'art. 11 della L.R. n. 115/00 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Al fine di consentire un rapido completamento dei programmi pregressi finanziati ai sensi della L.R. 9.8.84, n. 52, i Comuni finanziati sino al 31.12.2000, che hanno ricevuto l'accredito dei fondi e non hanno ottemperato ai termini di cui all'art. 15 comma 2 della L.R. 20.12.2000, n. 115 devono iniziare i lavori entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.Tale termine può essere prorogato su motivata richiesta, con provvedimento del dirigente competente per materia.

     2. Le istanze prodotte dai Comuni per l'anno 2002 concernenti l'ampliamento o nuove costruzioni sono ritenute ammissibili a finanziamento, e inserite nella graduatoria per l'esercizio finanziario in corso.

     3. La riserva del 40% di cui al precedente articolo 6 opera anche per l'esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.