§ 4.1.75 - L.R. 20 dicembre 2000, n. 115.
Nuove norme per l'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/12/2000
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti e interventi da realizzare.
Art. 3.  Contributi regionali.
Art. 4.  Modalità di accesso ai contributi per i comuni.
Art. 5.  Criteri, priorità e piano di riparto per i comuni.
Art. 6.  Parametri - piano degli interventi per le province.
Art. 7.  Assunzione mutui da parte degli enti locali.
Art. 8.  Enti privi di cespiti delegabili.
Art. 9.  Pareri tecnici.
Art. 10.  Termini temporali, prescrizioni e vincoli.
Art. 11.  Utilizzazione somme disponibili.
Art. 12.  Collaudazione e monitoraggio.
Art. 13.  Osservatorio per l'edilizia scolastica.
Art. 14.  Norme tecniche.
Art. 15.  Utilizzo risorse programmi pregressi.
Art. 16.  Abrogazione di norme.
Art. 17.  Norma di rinvio.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Urgenza.


§ 4.1.75 - L.R. 20 dicembre 2000, n. 115.

Nuove norme per l'edilizia scolastica.

(B.U. 27 dicembre 2000, n. 34).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo nel riconoscere che le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico, si pone come obiettivo quello di assicurare un equilibrato sviluppo qualitativo delle strutture educative esistenti nei vari tipi di scuole, adeguato alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

     2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al precedente comma deve garantire:

     a) la riqualificazione del patrimonio esistente;

     b) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene;

     c) il completamento degli edifici scolastici esistenti;

     c bis) l'ampliamento degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici [1].

 

     Art. 2. Soggetti e interventi da realizzare.

     1. La Regione Abruzzo concede contributi annuali costanti, ventennali a favore dei Comuni, per il triennio 2001 - 2003, e delle Province, per l'anno 2000, ai fini dell'assunzione di mutui per la costruzione, l'ampliamento il completamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria diretta ad adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici scolastici sedi di scuola materna, elementare e media di proprietà comunale e di quelli di scuola media superiore di proprietà provinciale o in uso gratuito [2].

 

     Art. 3. Contributi regionali.

     1. I contributi di cui all'art. 2, corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo, sono determinati:

     a) per i Comuni il cui territorio è compreso, in parte o totalmente, entro i confini di un parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana, in misura non superiore al 75% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP;

     b) per tutti gli altri Comuni in misura non superiore al 60% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP;

     c) per le Province in misura non superiore al 50% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP.

     2. In caso di variazione dei tassi di ammortamento i Comuni e le Province interessati possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempreché vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista al comma 1.

 

     Art. 4. Modalità di accesso ai contributi per i comuni.

     1. I Comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", esclusivamente con raccomandata A.R. Fa fede il timbro postale di partenza [1].

     2. Alla richiesta deve essere allegata deliberazione con la quale l'Ente:

     a) approva il progetto preliminare ed il relativo quadro economico della spesa e si impegna a garantire il vincolo di destinazione dell'immobile di proprietà pubblica ad uso scolastico per l'intera durata del mutuo;

     b) dichiara che l'intervento da realizzare rientra nel programma triennale delle opere pubbliche adottato ai sensi dell'art. 14, comma 11 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni;

     c) indica l'istituto di credito al quale viene avanzata la richiesta di mutuo;

     d) allega la dichiarazione dell'autorità scolastica competente per territorio sul numero degli alunni scritti nell'anno scolastico di riferimento a quello della richiesta di contributo, alle scuole materne, elementari e medie del comune di intervento;

     e) stabilisce l'ammontare della quota di spesa a carico del proprio bilancio che, salvo il caso di Comune singolo privo di cespiti delegabili di cui deve essere resa esplicita menzione nella stessa delibera, non può essere inferiore ai limiti di cui al comma successivo [3].

     2 bis. La quota a carico dei bilanci dei Comuni di cui alla lettera e) del precedente comma non può essere inferiore alle percentuali di seguito riportate:

     1) per i Comuni il cui territorio ricade, in parte o totalmente entro i confini di un Parco Nazionale o Regionale o di una Comunità Montana:

     d) al 25% della spesa massima ammissibile a finanziamento del progetto d'importo fino a euro.154.937,07;

     e) al 30% della spesa massima ammissibile a finanziamento del progetto d'importo superiore a euro 154.937,07;

     2) per tutti gli altri Comuni:

     a) al 40% della spesa massima ammissibile a finanziamento del progetto di importo fino ad euro. 154.937,07;

     b) al 45% della spesa massima ammissibile a finanziamento del progetto di importo fino ad euro 154.937,07 [4].

 

     Art. 5. Criteri, priorità e piano di riparto per i comuni.

     1. Sulla base delle richieste pervenute da parte dei comuni e ritenute ammissibili il Dirigente del Servizio competente per materia formula il piano di riparto attribuendo i contributi sulla base di un indicatore dato dal numero complessivo degli alunni frequentanti le varie scuole dell'obbligo ubicate nel comune pari ad un punto per ogni 60 unità o frazione superiore a 30, per i comuni il cui territorio ricade in un parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana un punto ogni 20 unità o frazione superiore a 10, maggiorato di una unità per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota d'obbligo prevista nell'art. 3, di cui si fa carico il comune richiedente, nonché dell'indice percentuale, determinato dal rapporto dato dal numero degli iscritti nell'anno scolastico di riferimento nelle scuole del Comune e la popolazione residente nello stesso Comune alla data del 31.12.1999.

     1 bis. Una quota pari al 40% dello stanziamento è riservata al finanziamento delle richieste, utilmente collocate in graduatoria, dei Comuni con popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, come desumibile dall'ultimo censimento ISTAT. Nella graduatoria degli ammessi a finanziamento attraverso la riserva, la richiesta dell'ultimo Ente finanziato viene interamente soddisfatta se contenuta nei limiti della spesa ammissibile prevista dal successivo comma 2 [5].

     2. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare per ciascun comune richiedente nel triennio 2001- 2003:

     - trecento milioni di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è inferiore o pari a mille abitanti;

     - seicento milioni di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è inferiore o pari a cinquemila abitanti;

     - un miliardo di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è inferiore o pari a quindicimila abitanti;

     - due miliardi di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è superiore a quindicimila abitanti;

     - tre miliardi di lire per i Comuni capoluogo di Provincia.

     3. Con provvedimento dirigenziale si provvede all'impegno di spesa e alla liquidazione dei contributi.

 

     Art. 6. Parametri - piano degli interventi per le province.

     1. I contributi regionali di cui all'art. 2 in favore delle Province vengono ripartiti:

     - il 50% in parti uguali per ciascuna Provincia;

     - il 40% in proporzione diretta alla popolazione scolastica frequentante gli Istituti superiori di ciascuna Provincia quale risulta dai dati ufficiali forniti dai Provveditorati agli Studi e riferiti all'anno scolastico antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge;

     - il 10% in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Provincia ricadente entro i confini delle comunità montane.

     2. Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.

 

     Art. 7. Assunzione mutui da parte degli enti locali.

     1. Per il finanziamento degli interventi sui propri edifici scolastici i Comuni e le Province devono contrarre mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito abilitati.

     2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:

     - adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante;

     - deliberazione di approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici;

     - determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo.

     3. I contributi in rate semestrali sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione.

     4. L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. Tesoro del 7.1.1998, trasmessa dagli Enti Locali direttamente all'Istituto mutuante.

     5. Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente Locale, nel rispetto della normativa vigente, approvato dall'Amministrazione appaltante.

     7 bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralità constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell’istituto mutuante [6].

 

     Art. 8. Enti privi di cespiti delegabili.

     1. I comuni privi di cespiti delegabili,se utilmente collocati in graduatoria, possono beneficiare del finanziamento con rata a totale carico del Bilancio regionale sulla spesa massima ammissibile a finanziamento, che non può superare l'investimento di Euro 50.000 annui, e complessivamente Euro 100.000 nel triennio considerato [7].

     2. Per le Province prive di cespiti delegabili i finanziamenti spettanti, come da piano di riparto, costituiscono l'intera rata di ammortamento per l'assunzione del mutuo.

     3. Unitamente alla richiesta di finanziamento tali Enti devono inviare certificazione comprovante l'impossibilità di assunzione di mutui per carenza di cespiti delegabili.

 

     Art. 9. Pareri tecnici.

     1. I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo e le loro varianti, devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A. della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", ai sensi della L.R. n. 43/76, quando l'importo dei lavori supera i tre miliardi di lire.

     2. Le varianti progettuali relative ai lavori superiori a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme che non comportano scelte tecniche - operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile".

     3. Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta avanzata al Servizio Tecnico della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso.

     4. Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento consegna ed esecuzione delle opere.

 

     Art. 10. Termini temporali, prescrizioni e vincoli.

     1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano consegnati entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo [8].

     2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di consegna dei lavori, i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione [9].

     3. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

     4. I termini previsti ai commi precedenti possono essere prorogati per gravi motivi con provvedimento della Giunta Regionale.

     5. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri dei Comuni, nonché quelli delle Province, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

     6. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento e di preammortamento saranno a carico dell'Ente Locale, che ne curerà la copertura con propri fondi.

 

     Art. 11. Utilizzazione somme disponibili. [10]

     1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge gli Enti Locali possono richiedere, nei limiti dell'importo del mutuo assegnato, e fermo restando l'imputazione delle risorse all'annualità di riferimento, l'autorizzazione ad una diversa destinazione dei finanziamenti, prima che sia intervenuto il provvedimento dirigenziale di concessione del mutuo.

     2. Gli Enti Locali, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie previa comunicazione alla Regione, e comunque prima della rideterminazione della quota definitiva del contributo regionale.

 

     Art. 12. Collaudazione e monitoraggio. [11]

     1. La Direzione regionale del Settore lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, ovvero dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l’incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell’ intervento, alla sua complessità ed al relativo importo.

     2. I collaudatori sono nominati prioritariamente all’interno della struttura regionale ovvero tra soggetti esterni con comprovata esperienza e adeguata professionalità.

     3. Il collaudo può essere affidato ad una Commissione composta da tre membri per lavori che richiedono l’apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria di intervento e l’importo dei lavori sia superiore a 1 milione 500 mila Euro.

     4. Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l’acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province e i comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti alle opere ammesse a finanziamento.

 

     Art. 13. Osservatorio per l'edilizia scolastica.

     1. E' istituito presso la Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile" - Servizio "Interventi OO.PP. di Interesse Locale" l'Osservatorio regionale per l'edilizia scolastica, composto da funzionari regionali e degli Enti locali competenti in materia di edilizia scolastica con funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica nel campo delle strutture edilizie per la scuola, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

     2. Il Direttore Regionale preposto alla Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile" determina con proprio atto la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale nonché la struttura tecnica per la predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 14 della presente legge. Per le esigenze di tale struttura il Direttore Regionale provvede al reclutamento, anche attraverso comando di personale qualificato nella misura massima di due tecnici.

     3. L'Osservatorio è presieduto dal Dirigente preposto al Servizio "Interventi OO.PP. di Interesse Locale" o da un suo delegato.

 

     Art. 14. Norme tecniche.

     1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 la Giunta Regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. del Ministero della P.I. sulla normativa tecnica di cui all'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio regionale per l'edilizia scolastica di cui all'art. 13 della presente legge, approva le norme tecniche - quadro contenenti gli indici minimi e massimi diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e dell'area metropolitana di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei su tutto il territorio regionale.

     2. In attesa dell'emanazione del D.M. del Ministero della P.I. sulla normativa tecnica di cui sopra e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma precedente sono assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 29 del 2 febbraio 1976.

 

     Art. 15. Utilizzo risorse programmi pregressi.

     1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi pregressi finanziati ai sensi della L.R. 52/84, i Comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 2 della L.R. 43/79, potranno provvedere ad inviare la delibera di approvazione del progetto dei relativi lavori unitamente al quadro economico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. I Comuni finanziati a tutto il 2000, che hanno ricevuto l'accredito dei fondi di cui alla L.R. 52/84, dovranno in ogni caso iniziare i lavori entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunicarlo alla Regione.

     3. La documentazione da produrre deve essere inviata alla Regione Abruzzo - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile" - Servizio "Interventi di OO.PP. di interesse locale", esclusivamente per raccomandata con avviso di ritorno.

     4. Il Dirigente del predetto Servizio è autorizzato ad emettere, provvedimento di accredito dei fondi in favore dei Comuni che hanno già provveduto a trasmettere, oltre i termini temporali previsti dall'art. 7 della L.R. 43/79, idonea documentazione, nonché all'adozione degli atti conseguenziali relativi all'accredito dei finanziamenti assegnati di cui al primo comma del presente articolo.

     5. All'erogazione e rendicontazione si provvede con le modalità previste dall'art. 3 della L.R. 11.2.1982, n. 15.

     6. Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate ai Comuni decaduti dal beneficio provvede la Direzione "Programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali" su segnalazione del Servizio "Interventi di OO.PP. di interesse locale".

     7. Restano comunque a carico del Comune inadempiente tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal finanziamento regionale concesso e non utilizzato.

 

     Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la L.R. 30.5.1974, n. 19 "Finanziamenti per l'edilizia scolastica minore";

     b) la L.R. 9.8.1984, n. 52 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.5.1974, n. 19";

     c) la L.R. 5.12.1996, n. 124 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 52/84 concernente finanziamento per l'edilizia scolastica minore".

 

     Art. 17. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in £. 4.000.000.000 per il quadriennio 2000 - 2003 è autorizzato un limite di impegno di £. 4.000.000.000 annuo per la durata di venti anni così suddiviso:

     - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2000;

     - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2001;

     - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2002;

     - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2003.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     - Cap. 152360 denominato "Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari" in diminuzione £. 1.000.000.000;

     - Cap. 152373 di nuova istituzione (Tit. II, Sett. 15, Ctg. 3, Voce economica 2, Aggregato economico 5, Sez. 10) denominato "Contributi agli EE.LL. per interventi di edilizia scolastica" con dotazione finanziaria di £. 1.000.000.000.

     3. Gli oneri relativi alle annualità successive saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni.

     4. Per gli stanziamenti riferiti agli anni dal 2001 al 2003 in favore dei Comuni si provvede con i fondi che saranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione. Gli oneri relativi alle annualità successive saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni.

 

     Art. 19. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2001, n. 28. Per l'anno 2001 il termine della richiesta di finanziamento di cui al presente comma è fissato al 30.8.2001 per effetto dell'art. 2 della L.R. 19 luglio 2001, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[4] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[5] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[6] Comma inserito, come 7 bis, dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[7] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[8] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[9] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 38.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33. La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2007, n. 431, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.