| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia | 
| Data: | 27/04/1996 | 
| Numero: | 23 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Disciplina degli impianti a rete. | 
§ 4.1.49 - L.R. 27 aprile 1996, n. 23. [1]
Impianti pubblici o di pubblico interesse.
(B.U. n. 8 del 21 maggio 1996).
Art. 1. Disciplina degli impianti a rete.
1. Le realizzazioni delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento di liquami, si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformità urbanistica e non soggette a Concessione Edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali.
2. Sono abrogate pertanto tutte le norme in contrasto con la presente legge e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali ancorchè vigenti.
     3. Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori, dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della 
[1] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente