§ 4.1.49 - L.R. 27 aprile 1996, n. 23.
Impianti pubblici o di pubblico interesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:27/04/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Disciplina degli impianti a rete.


§ 4.1.49 - L.R. 27 aprile 1996, n. 23. [1]

Impianti pubblici o di pubblico interesse.

(B.U. n. 8 del 21 maggio 1996).

 

Art. 1. Disciplina degli impianti a rete.

     1. Le realizzazioni delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento di liquami, si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformità urbanistica e non soggette a Concessione Edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali.

     2. Sono abrogate pertanto tutte le norme in contrasto con la presente legge e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali ancorchè vigenti.

     3. Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori, dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della L.R. n. 25 del 1988, successive modifiche e integrazioni, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco, rilasciato ai sensi del precedente primo comma, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del R.D. n. 332 del 1928; 6 della L.R. n. 25 del 1988.

 


[1] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente legge con sentenza 13 novembre 1997, n. 345.