§ 3.7.49 - L.R. 24 agosto 1992, n. 83.
Disposizioni intorno alle opere marittime, ai porti e approdi turistici, alle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:24/08/1992
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Opere marittime relative ai porti.
Art. 2.  Realizzazione delle opere.
Art. 3.  Porti e approdi turistici.
Art. 4.  Piano regolatori.
Art. 5.  Regime delle aree demaniali.
Art. 6.  Pianificazione.
Art. 7.  Contenuto dei piani e progetti.
Art. 8.  Punti di approdo e Punti di ormeggio.
Art. 11.  Norma finanziaria - Provvidenze.
Art. 14.      La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».


§ 3.7.49 - L.R. 24 agosto 1992, n. 83.

Disposizioni intorno alle opere marittime, ai porti e approdi turistici, alle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative.

(B.U. n. 28 del 9 settembre 1992).

 

SEZ. I

 

Art. 1. Opere marittime relative ai porti.

     Le attribuzioni in materia di opere marittime relative ai porti regionali, a esclusione di quelli di prima categoria e di seconda categoria prima classe, di cui agli artt. 5 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095 e 13 del r.d. 26 sett. 1904 n. 713, sono esercitate, ai sensi dell'art. 88 n. 1 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in conformità delle indicazioni stabilite dalla Regione in sede di programmazione, nel contesto delle attività produttive, economiche e di trasporto del territorio abruzzese e in armonia con la programmazione nazionale del settore. La programmazione regionale degli interventi indica le opere da costruire, quelle da ristrutturare o completare e stabilisce le tipologie e i tempi degli interventi stessi, anche per ciò che riguarda le attrezzature e i servizi, graduandoli in rapporto a una scala di priorità, nell'ambito delle disponibilità derivanti dagli stanziamenti inseriti nei bilanci annuali e pluriennali.

     Alle indicazioni programmatiche della Regione si conformano i piani regolatori dei porti e degli approdi nonché gli interventi dei soggetti pubblici e privati.

     Per le opere portuali statali da realizzare sui beni del demanio, l'accertamento di conformità alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi è effettuato ai sensi del 2° comma dell'art. 81 del D.P.R. 616, restando comunque salve le competenze statali in ordine al demanio e alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale e alla polizia doganale.

 

     Art. 2. Realizzazione delle opere.

     La costruzione, gestione e manutenzione delle opere di competenza della Regione o degli altri Enti pubblici può essere affidata, mediante concessione, a soggetti anche privati ai sensi dell'art. 18 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, sulla base di appositi disciplinari, in conformità a uno schema tipo approvato dalla Regione.

 

SEZ. II

 

     Art. 3. Porti e approdi turistici.

     Gli strumenti di programmazione regionale danno indicazioni in ordine alla localizzazione, strutturazione e gestione dei porti e degli approdi turistici, formulando un apposito piano che distingue le varie strutture in:

     a) porti turistici. Sono le sezioni dei porti ordinari e gli appositi porti destinati e adibiti in via permanente quale base attrezzata dei natanti da diporto, al fine del loro rimessaggio, dell'alaggio e della manutenzione;

     b) approdi turistici. Sono le installazioni fisse adibite al servizio della nautica da diporto, anche parzialmente sprovviste delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lett. a). Si distinguono in stanziali quando gli ormeggi sono destinati all'uso di utenti predeterminati e di transito se destinati alla ricezione di imbarcazioni di passaggio;

     c) punti di approdo. Sono le aree del demanio marittimo destinate all'imbarco e sbarco degli utenti, alla loro ristorazione e al rifornimento dei natanti;

     d) punti di ormeggio. Sono le installazioni realizzate dagli alberghi e dagli altri organismi ricettivi di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217, per consentire ai propri clienti la sosta, l'assistenza tecnica e il rifornimento di carburanti ai natanti da diporto.

     I porti e gli approdi turistici di che trattasi riguardano la navigazione esercitata a scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro, effettuata con i mezzi da diporto di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 4. Piano regolatori.

     Il piano di cui al precedente art. 3 viene attuato mediante apposito piano regolatore per ogni singolo porto o progetto di massima per ciascun approdo.

     Non possono essere realizzati porti e approdi turistici non inseriti negli strumenti programmatori e urbanistici di cui alle disposizioni precedenti.

 

     Art. 5. Regime delle aree demaniali.

     I porti e gli approdi turistici che siano da costituire e gestire sulle aree del demanio statale sono sottoposti alle normative relative a tali beni, anche per quanto attiene al regime concessorio.

     Le relative funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione, ai sensi e nei limiti dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

 

     Art. 6. Pianificazione.

     I piani regolatori dei singoli porti e i progetti di massima di ciascun approdo turistico, di cui al precedente art. 4, contengono anche le relative norme di gestione e sono redatti a cura dei Comuni, in conformità degli strumenti programmatici e urbanistici. Essi vengono approvati con delibera della Giunta regionale che può introdurvi modifiche e varianti, a seguito di istruttoria del competente Servizio del Genio Civile e parere favorevole del C.R.T.A..

     I richiedenti la concessione di cui all'articolo precedente devono, fatte salve le disposizioni dell'art. 37 1° comma c.n., effettuare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere e dei servizi nel rispetto dei piani e progetti di cui al primo comma.

     I Comuni o i loro Consorzi ove costituiti in Enti concessionari ai sensi del precedente art. 5, possono affidare la gestione delle opere e dei servizi da essi realizzati a soggetti pubblici o privati, sulla base di una convenzione tipo previamente approvata dalla Giunta regionale.

     Nel caso di sussistenza o di costituzione di un Ente di gestione dei porti e approdi turistici, è facoltà del medesimo promuovere, elaborando le relative proposte, i piani regolatori e i progetti di massima di cui al primo comma, da sottoporre ai competenti organi comunali.

 

     Art. 7. Contenuto dei piani e progetti.

     I piani e progetti di cui al precedente art. 4 devono contenere l'indicazione delle spese occorrenti per l'uso dell'area, per la realizzazione delle opere e dei servizi e sono obbligatoriamente corredati di due studi distinti di cui uno sulla condizione geologica e geotecnica delle aree impegnate e uno riguardante l'andamento, nei vari mesi dell'anno, delle correnti marine da cui è interessato il litorale. Tali studi devono dimostrare inequivocabilmente la accertata idoneità dei siti sotto il profilo della sicurezza sia degli impianti che dei natanti e delle persone.

 

     Art. 8. Punti di approdo e Punti di ormeggio.

     La realizzazione di punti di approdo e di punti di ormeggio, di cui alle lettere c) - d) del precedente art. 3, fermo restando quanto previsto dalla presente legge circa la programmazione regionale ed il particolare regime delle aree demaniali ove ricorrente, è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del Comune interessato previo parere favorevole del competente Servizio del Genio Civile.

 

SEZ. III

Uso turistico e ricreativo delle aree demaniali

 

     Artt. 9. - 10. [1]

SEZ. IV

Norma finanziaria e finali

 

     Art. 11. Norma finanziaria - Provvidenze.

     Allo scopo di favorire la costruzione e l'ammodernamento tanto delle opere quanto delle attrezzature marittime di cui all'art. 1, nonché la costruzione, ristrutturazione e adeguamento dei porti e approdi turistici di cui all'art. 3, la Giunta regionale ha facoltà di erogare, in conformità del piano di intervento stabilito per ciascun triennio con deliberazione del Consiglio e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile, tenendosi conto della importanza turistica dell'opera e del suo grado di rispondenza al suddetto piano. La metà del contributo regionale può essere erogata dopo l'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere e dei servizi da parte dei Comuni competenti.

 

     Artt. 12. - 13. [1]

 

     Art. 14.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 17 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141.

[1] Articoli abrogati dall'art. 17 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141.