Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 09/05/1990 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. La società di giovani beneficiari della L.R. 63/86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti [...] |
Art. 2. L'ultimo comma dell'articolo 5 della L.R. 15/86, è sostituito dal seguente:. |
Art. 3. Il comma 5° dell'articolo 4 della legge regionale 15/1986 è sostituito dal seguente: |
Art. 4. La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, l'assunzione a tempo indeterminato di [...] |
Art. 5. Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il contrattista, [...] |
Art. 6. I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavori con contratto di apprendistato o di formazione [...] |
Art. 7. L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili. |
Art. 8. Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il licenziamento [...] |
Art. 9. (Norma finanziaria). |
§ 3.6.48 - L.R. 9 maggio 1990, n. 63.
Modifica alla L.R. 63/86 e rifinanziamento L.R. 15/86. Occupazione giovanile.
(B.U. n. 17 del 20 giugno 1990).
La società di giovani beneficiari della L.R. 63/86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti dalla L.R. 63/86 per un triennio dall'inizio della attività.
TITOLO I
RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA L.R. N. 15/86
L'ultimo comma dell'articolo 5 della L.R. 15/86, è sostituito dal seguente:.
(Omissis).
Il comma 5° dell'articolo 4 della
(Omissis).
TITOLO II
INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età prevista dalla vigente normativa statale.
Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il contrattista, la Regione concede, per ogni rapporto di lavoro a termine trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un contributo di lire 250.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a decorrere dalla data di assunzione e per la durata di 12 mesi.
Tale contributo è elevato a lire 350.000 se l'assunzione riguarda giovani provenienti dalle società di lavoro di cui alla L.R. 63/86 e per quelli di età superiore a 25 anni.
Alla stipula del contratto, devono avanzare domanda alla Regione - Assessorato al Lavoro, allegando alla stessa l'elenco nominativo dei contrattisti assunto a tempo indeterminato.
Per l'accesso al contributo, la trasformazione del tempo determinato al tempo indeterminato per i soggetti interessati dovrà avvenire successivamente all'entrata in vigore della presente legge [1].
I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavori con contratto di apprendistato o di formazione lavoro eventualmente previsti dalle leggi statali, entro il limite del 50%.
L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
L'intero contributo annuo viene erogato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla avvenuta assunzione a tempo indeterminato [2].
Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il licenziamento non per giusta causa o giustificato motivo prima dello scadere dei due anni di lavoro, la Giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.
Art. 9. (Norma finanziaria).
(Omissis) [3].
[1] L'art. 5 è stato così modificato con art. 3
[2] Articolo così modificato con art. 4
[3] Articolo così modificato con art. 1