§ 3.6.48 - L.R. 9 maggio 1990, n. 63.
Modifica alla L.R. 63/86 e rifinanziamento L.R. 15/86. Occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:09/05/1990
Numero:63


Sommario
Art. 1.      La società di giovani beneficiari della L.R. 63/86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'articolo 5 della L.R. 15/86, è sostituito dal seguente:.
Art. 3.      Il comma 5° dell'articolo 4 della legge regionale 15/1986 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, l'assunzione a tempo indeterminato di [...]
Art. 5.      Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il contrattista, [...]
Art. 6.      I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavori con contratto di apprendistato o di formazione [...]
Art. 7.      L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 8.      Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il licenziamento [...]
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.48 - L.R. 9 maggio 1990, n. 63.

Modifica alla L.R. 63/86 e rifinanziamento L.R. 15/86. Occupazione giovanile.

(B.U. n. 17 del 20 giugno 1990).

 

Art. 1.

     La società di giovani beneficiari della L.R. 63/86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti dalla L.R. 63/86 per un triennio dall'inizio della attività.

 

TITOLO I

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA L.R. N. 15/86

 

     Art. 2.

     L'ultimo comma dell'articolo 5 della L.R. 15/86, è sostituito dal seguente:.

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il comma 5° dell'articolo 4 della legge regionale 15/1986 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

TITOLO II

INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

 

     Art. 4.

     La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età prevista dalla vigente normativa statale.

 

     Art. 5.

     Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il contrattista, la Regione concede, per ogni rapporto di lavoro a termine trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un contributo di lire 250.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a decorrere dalla data di assunzione e per la durata di 12 mesi.

     Tale contributo è elevato a lire 350.000 se l'assunzione riguarda giovani provenienti dalle società di lavoro di cui alla L.R. 63/86 e per quelli di età superiore a 25 anni.

     Alla stipula del contratto, devono avanzare domanda alla Regione - Assessorato al Lavoro, allegando alla stessa l'elenco nominativo dei contrattisti assunto a tempo indeterminato.

     Per l'accesso al contributo, la trasformazione del tempo determinato al tempo indeterminato per i soggetti interessati dovrà avvenire successivamente all'entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 6.

     I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavori con contratto di apprendistato o di formazione lavoro eventualmente previsti dalle leggi statali, entro il limite del 50%.

 

     Art. 7.

     L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

     L'intero contributo annuo viene erogato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla avvenuta assunzione a tempo indeterminato [2].

 

     Art. 8.

     Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il licenziamento non per giusta causa o giustificato motivo prima dello scadere dei due anni di lavoro, la Giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis) [3].

 

 

 


[1] L'art. 5 è stato così modificato con art. 3 L.R. 21 agosto 1990, n. 78.

[2] Articolo così modificato con art. 4 L.R. 21 agosto 1990, n. 78.

[3] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 21 agosto 1990, n. 78.