§ 6.1.48 - L.R. 3 aprile 1995, n. 32.
Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:03/04/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modalità, accesso e snellimento.
Art. 2.  Programmi Operativi Abruzzo.
Art. 3.  Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno e dei Programmi Operativi.
Art. 4.  Provvedimenti attuativi.
Art. 5.  Presentazione delle istanze.
Art. 6.  Procedure per l'ammissione.
Art. 7.  Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, vigilanza, collaudo e decadenza.
Art. 8.  Progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale.
Art. 9.  Fondo Sociale Europeo.
Art. 10.  Precedenza - Conferenza di Servizi.
Art. 11.  Parere del C.R.T.A.
Art. 12.  Certificato di regolare esecuzione - Collaudo.
Art. 13.  Priorità aree Parchi.
Art. 14.  Applicazione procedure d'urgenza per l'appalto.
Art. 15.  Utilizzazione delle somme disponibili e spese generali.
Art. 16.  Coordinamento e monitoraggio.
Art. 17.  Comitato Intersettoriale per le Politiche di Coesione.
Art. 18.  Estensione.
Art. 19.  Compatibilità urbanistica e vincoli.
Art. 20.  Leggi regionali precedenti.
Art. 21.  Abrogazione.
Art. 22.  Spesa.
Art. 23.  Urgenza.


§ 6.1.48 - L.R. 3 aprile 1995, n. 32.

Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse.

(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. Modalità, accesso e snellimento.

     1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione e di accesso ai benefici dei Programmi Operativi - Abruzzo di cui al Regolamento Comunitario 2081/93 e successivi. Essa detta altresì norme per accelerare l'impiego dei fondi e per lo snellimento di procedure in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse.

 

TITOLO II

QUADRO DI SOSTEGNO E PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI

 

     Art. 2. Programmi Operativi Abruzzo.

     1. I Programmi Operativi, oltre a fissare gli obiettivi di sviluppo socio-economico e gli interventi infrastrutturali, determinano anche i seguenti aspetti:

     - soggetti abilitati;

     - soggetti attuatori;

     - beneficiari;

     - descrizioni tecniche delle misure e relative priorità generali di intervento;

     - localizzazione territoriale;

     - articolazione temporale della spesa;

     - ammontare delle risorse per ciascuna misura;

     - regime di aiuto e/o di cofinanziamento.

     2. I programmi Operativi approvati dalla Commissione dell'Unione Europea sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e della loro adozione è data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

 

     Art. 3. Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno e dei Programmi Operativi.

     1. Nell'ambito delle attività di partecipazione con lo Stato Membro e con la Commissione U.E., la Giunta Regionale provvede all'attuazione dei Programmi Operativi nel rispetto delle specifiche procedure comunitarie e, in quanto applicabili, di quelle di cui al Cap. IV del Quadro Comunitario di Sostegno - Italia 1994/99, approvato con Decisione (94/629/CE) della Commissione Europea in data 29 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 250/21 del 26.9.94, ed eventuali successive modificazioni.

 

     Art. 4. Provvedimenti attuativi.

     1. La Giunta Regionale, nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento della Comunicazione dell'intervenuta approvazione dei Programmi Operativi da parte della Commissione della U.E., individua i Settori competenti alla ricezione delle istanze, all'istruttoria per l'ammissione, al finanziamento ed alla successiva gestione degli interventi finanziati. Inoltre, su proposta del Settore Agricoltura per il FEOGA, del Settore Formazione professionale per il FSE e di ciascun Settore individuato come competente per il FERS, assume i provvedimenti attuativi con i quali sono stabiliti:

     a) i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici;

     b) le modalità di presentazione delle domande e la definizione della documentazione a corredo;

     c) i criteri di ammissibilità e di finanziamento, nonché, ove opportuno, di ripartizione territoriale delle risorse;

     d) i criteri per l'attribuzione delle priorità di ammissione al finanziamento individuate sulla base delle indicazioni contenute nei Programmi Operativi.

     Sui detti provvedimenti la Giunta Regionale provvede a sentire la Commissione Consiliare [1].

     2. Le eventuali modificazioni dei provvedimenti attuativi dei Programmi Operativi sono approvate con la procedura di cui ai precedenti commi.

     3. I provvedimenti di cui al presente articolo e le eventuali successive modificazioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e di tale pubblicazione ne è data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

 

     Art. 5. Presentazione delle istanze.

     1. Le domande di accesso ai benefici di cui ai Programmi Operativi sono presentate dagli aventi titolo direttamente ai Settori competenti per materia, così come individuati ai sensi del primo comma dell'art. 4 della presente legge.

     2. Le istanze, munite della distinta della documentazione trasmessa, sono redatte secondo quanto previsti dall'art. 4, primo comma, punto b).

     3. Le domande dei soggetti pubblici sono inoltrate ai Settori competenti esclusivamente con schede progettuali riepilogative dell'intervento ed il cui fac-simile è predisposto dalla Giunta regionale.

     4. Per il programma relativo all'obiettivo 1 per il triennio 1994/1996, la presentazione delle istanze è fissata in almeno due scadenze diversificate rispettivamente per l'utilizzo delle risorse relative al biennio 1994-95 e nell'anno 1996.

 

     Art. 6. Procedure per l'ammissione.

     1. I Settori competenti, ai sensi del precedente art. 4, ricevono ai fini della presente legge le istanze di ammissione.

     2. Il Coordinatore di Settore o in sua assenza il Dirigente di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica, assegna a ciascun Servizio le istanze pervenute; ove per singole fattispecie sussistano incertezze o difficoltà di attribuzione l'assegnazione è disposta in via definitiva dalla Conferenza dei Dirigenti del medesimo Settore.

     3. Per la finalità di cui al precedente comma alla Conferenza dei Dirigenti di Servizio di cui all'art. 25 della L.R. 21.5.1985, n. 58, partecipa in caso di assenza o impedimento del rispettivo Dirigente di Servizio, il Dirigente di Ufficio con maggiore anzianità.

     4. Nella predetta Conferenza, ove si proceda a votazione, prevale, in caso di parità, il voto del Coordinatore.

     5. Il Dirigente di ciascun Servizio, in base alle risultanze istruttorie, predispone le proposte di deliberazione contenenti l'individuazione delle istanze finanziate, di quelle ammesse ma non finanziate e, con sintetica motivazione, di quelle non ammesse.

     6. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione ha valore di comunicazione agli interessati e di essa è data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

 

     Art. 7. Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, vigilanza, collaudo e decadenza.

     1. I Servizi competenti per materia, provvedono, secondo le modalità di cui all'allegato A, agli atti e adempimenti necessari alla liquidazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme comunitarie nazionali e regionali.

     2. Allorché nella fase istruttoria emergano voci di spesa non riconoscibili o non giustificabili, in parte o per intero, nell'ambito del finanziamento richiesto, il Servizio, ferma restando la funzionalità complessiva del progetto, riduce del corrispondente ammontare l'entità del finanziamento.

     3. Ove sia posto un limite massimo di costo per intervento e l'istanza progettuale preveda un importo totale superiore, esso potrà comunque essere finanziato sempreché il proponente espressamente assuma in proprio l'onere per la somma eccedente.

     4. Con riferimento esclusivo all'ultimo provvedimento di attribuzione delle risorse, per ciascuna misura, sono finanziabili anche proposte di intervento parzialmente rientranti nella disponibilità finanziaria residua, purché il richiedente, a pena di decadenza e con dichiarazione a firma autenticata, nel termine perentorio di 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli uffici regionali, assuma a suo carico l'integrazione della copertura finanziaria.

     5. Nel caso in cui l'esecuzione del progetto finanziato non risulti avviata entro il termine di 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario decade di diritto dal finanziamento. Per gli Enti Pubblici è ammessa una sola proroga, per il massimo di 60 gg. motivatamente richiesta entro il suddetto termine. Nei casi di provate difficoltà legate all'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla-osta che impediscano la realizzazione dell'opera, la Regione concede una seconda proroga di novanta giorni [2].

     6. Ai fini del corretto impiego delle risorse afferenti agli interventi finanziati in favore di soggetti privati il cui investimento complessivo è maggiore di 500 milioni e il contributo pubblico supera i 300 milioni, il Servizio competente si avvale anche dell'istituto del «collaudo in corso d'opera». Il Settore LL.PP. e Politica della Casa - Servizio Tecnico - propone l'atto di nomina dei collaudatori ai sensi della L.R. 62/76 entro 60 gg. dal provvedimento di finanziamento dell'intervento; per gli interventi il cui finanziamento complessivo è inferiore a 500 milioni e il contributo pubblico non supera i 300 milioni, il Direttore dei Lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione.

     7. Per gli interventi finanziati in favore di enti pubblici si applicano in quanto al collaudo le disposizioni di cui al successivo art. 12 fermo restando che ove necessario la Giunta Regionale può avvalersi delle strutture tecniche regionali decentrate.

     8. Ove i finanziamenti siano diretti ad iniziative non riconducibili alle fattispecie di cui alla L.R. 62/76, la Giunta Regionale nomina esperti qualificati che dotati del titolo professionale pertinente alla tipologia dell'iniziativa da sottoporre a verifica, dimostrino con apposito curriculum la necessaria esperienza in materia. Tali esperti sono preferibilmente individuati tra i docenti universitari, tra i professionisti iscritti al rispettivo Albo professionale che abbiano almeno 10 anni di esercizio della libera professione e tra i dirigenti di azienda con almeno 10 anni di comprovata esperienza; nel provvedimento di nomina sono esplicitate le direttive e le modalità per l'espletamento dell'incarico.

     9. Le norme contenute nei precedenti commi 6, 7 e 8 si applicano per quanto compatibili anche agli altri programmi comunitari in corso di attuazione.

 

     Art. 8. Progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale.

     1. L'attuazione dei Progetti Strategici, finalizzati e di interesse regionale, per i quali non si preveda un procedimento concorsuale per l'assegnazione dei finanziamenti, non è subordinata alle fasi di presentazione della domanda, di ammissione e di valutazione, restando la stessa regolata da specifiche procedure attuative.

     2. Le procedure di cui al comma 1, in coerenza con le previsioni dei programmi operativi, sono fissate per ciascuna iniziativa dalla Giunta regionale che provvede a determinare i tempi, le modalità e le strutture regionali, competenti per la formazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi, ivi compresa la definizione dei soggetti attuatori, la disciplina e la gestione dei rapporti con i suddetti soggetti.

     3. Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1°, la Giunta regionale è tenuta ad evitare che i soggetti attuatori abbiano rapporti di progettazione, consulenza o realizzazione delle opere con persone giuridiche private che abbiano parte o cointeressenze nei predetti soggetti.

     4. L'erogazione dei regimi di aiuto da parte dei soggetti attuatori dovrà comunque avvenire con procedure concorsuali pubbliche.

 

     Art. 9. Fondo Sociale Europeo.

     1. Le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) sono regolate dalle leggi vigenti per la specifica materia e dalle apposite direttive fissate dal Consiglio regionale nell'ambito dei Piani pluriennali e annuale per la formazione professionale.

 

TITOLO III

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

 

     Art. 10. Precedenza - Conferenza di Servizi.

     1. Gli Uffici e gli Organi regionali preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta, istruiscono le pratiche di cui alla presente legge con priorità rispetto ad ogni altra e adottano i relativi provvedimenti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

     2. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, necessari per la cantierabilità dei progetti strategici o di interesse regionale, il Presidente della Giunta può convocare apposite Conferenze di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7.8.1990, n. 241, e promuovere accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8.6.1990, n. 142; analogamente possono operare le Amministrazioni pubbliche procedenti per le loro proposte progettuali.

 

     Art. 11. Parere del C.R.T.A.

     1. Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sez. Lavori Pubblici previsto dalla L.R. 28.8.1976, n. 43, deve essere reso entro 45 gg. dalla richiesta ed è prescritto esclusivamente per quelli di importo superiore a 3 miliardi.

     2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si prescinde dal parere.

     3. La presente norma si applica altresì ai progetti compresi nei piani triennali per l'Ambiente, ai progetti ex Legge 64/86 e a quelli di cui al Titolo VI della L.R. 26.11.1986, n. 70, per i quali i relativi finanziamenti non siano ancora stati erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Certificato di regolare esecuzione - Collaudo.

     1. Per le opere pubbliche eseguite dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti pubblici locali il cui importo sia inferiore a 1.000 milioni è ammessa, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione; per importi superiori a 1.000 milioni si da luogo al collaudo.

     2. In presenza di riserve avanzate dall'impresa è obbligatorio il certificato di collaudo.

     3. Le disposizioni contenute nel presente articolo modificano l'art. 1 della L.R. 4.2.1986, n. 6.

     4. I collaudatori iscritti all'Albo regionale ai sensi dell'art. 1, lett. a), b), c) della L.R. 62/76 sono retribuiti secondo quanto fissato dalle vigenti norme in materia di competenze professionali; ai dipendenti in servizio nella Regione o in altro Ente pubblico si applica la retribuzione di 1/3 dell'onorario, ai medesimi dipendenti, se in quiescenza, i compensi sono ridotti del 20%.

     5. Le retribuzioni per i collaudatori nominati nell'ambito di una Commissione sono uguali per ciascun componente sia se si tratti di tecnico, di esperto qualificato o di amministrativo indipendentemente dalla posizione di pubblico dipendente in servizio o in quiescenza.

     6. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti gli interventi per i quali la Regione ha potestà di nomina dei collaudatori e per quanto compatibili, anche agli altri programmi comunitari in corso di attuazione.

 

     Art. 13. Priorità aree Parchi.

     1. Nel procedimento di finanziamento dei Programmi Operativi Comunitari la Giunta regionale tiene conto dell'art. 7 della legge 394/91, fermo restando che la priorità, sino a che non si darà luogo al previsto «piano per il parco», è applicata, nell'ambito delle risorse attribuite, attraverso «misure» o specifiche riserve di risorse che privilegiano la realizzazione di interventi nelle aree dei Parchi.

 

     Art. 14. Applicazione procedure d'urgenza per l'appalto.

     1. Le opere di pubblico interesse di cui alla presente legge sono appaltate, nel rispetto della vigente normativa in materia dl appalti, con il ricorso, qualora ritenuto necessario, alla procedura d'urgenza di cui al 5° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55.

     2. E' esplicitamente richiamata, altresì, la normativa della CEE per l'obbligo di gara per tutte le opere finanziate con fondi comunitari.

 

     Art. 15. Utilizzazione delle somme disponibili e spese generali.

     1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, gli Enti attuatori possono utilizzare esclusivamente per opere migliorative e complementari le somme eventualmente risultanti da economie ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e a variazioni di IVA, dandone comunicazione al competente Servizio Regionale cui è trasmesso il relativo provvedimento di approvazione degli atti tecnici reso debitamente esecutivo.

     2. L'ammontare delle spese generali non può comunque superare il 12% forfettario dell'importo dei lavori e forniture; in tale limite sono anche inclusi gli oneri per il collaudo dei lavori.

     3. Relativamente ai soli progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale, le somme derivanti da economie, a qualunque titolo conseguite, possono essere utilizzate anche per altre iniziative purché rientranti nell'ambito del medesimo sottoprogramma [3].

 

     Art. 16. Coordinamento e monitoraggio.

     1. Il coordinamento delle procedure, l'informazione sull'avanzamento delle stesse e sulla progressione della spesa è assicurato per i Programmi Operativi e per tutti gli altri interventi sostenuti dal finanziamento Comunitario, dal Servizio di Gabinetto - Ufficio Politiche Comunitarie, fatte salve le specifiche attribuzioni del Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 7.8.1990, n. 241.

     2. A tale fine i Settori organizzativi della Giunta provvedono a fornire periodiche e sistematiche informazioni al predetto Servizio secondo le apposite indicazioni dello stesso.

     3. I Servizi di Gabinetto e di Bilancio concordano le rispettive attività per la rilevazione contabile afferente l'impiego delle risorse finanziarie, anche fornendo conseguenti specifiche direttive operative ai Settori interessati.

 

     Art. 17. Comitato Intersettoriale per le Politiche di Coesione.

     1. Per la predisposizione delle proposte di programmi Operativi e progetti tesi all'impiego di risorse comunitarie, è istituito l'apposito Comitato Intersettoriale per le Politiche di Coesione; tale comitato è così costituito:

     - Presidente della Giunta o suo delegato, che lo presiede;

     - Componenti la Giunta di volta in volta interessati per la specifica fattispecie;

     - Coordinatori dei Settori o loro delegati di volta in volta interessati per la specifica fattispecie;

     - Dirigente del Servizio di Gabinetto o suo delegato;

     - Dirigente del Servizio Programmazione o suo delegato;

     - Dirigente del Servizio Bilancio o suo delegato.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio di Gabinetto Ufficio Politiche Comunitarie, in possesso di qualifica non inferiore al VII.

     3. Il Comitato può essere integrato con consulenti della Regione e con esperti su richiesta del Presidente. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è corrisposto compenso specifico.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI URBANISTICHE

 

     Art. 18. Estensione.

     1. Le finalità di incentivazione di cui alla presente legge sono estese alle strutture di ristorazione (ristoranti, trattorie, trattorie tipiche) e della piccola ricettività, con un massimo di 15 posti letto, anche in deroga ai piani locali, purché in porzioni immobiliari ricomprese in edifici esistenti, o fabbricati rurali abbandonati o comunque non più necessari alla conduzione del fondo.

 

     Art. 19. Compatibilità urbanistica e vincoli.

     1. La promessa del finanziamento del progetto, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, costituisce titolo di compatibilità urbanistica riguardo agli strumenti di pianificazione locale sia di livello generale che attuativo, nonché di quelli predisposti a fini di tutela paesaggistica e provoca il superamento di eventuali inibitorie ivi contemplate in ordine alla nuova qualificazione funzionale, ancorché alla stessa concorrano opere interne; comporta, altresì, deroga ai regolamenti d'igiene purché l'altezza media dei locali non sia inferiore a mt. 2,50 e sia comunque accertata la sussistenza di idonei presidi di ventilazione forzata che assicurino adeguata aerazione.

     2. E' fatta salva, comunque, l'osservanza dei procedimenti in tema di concessione edilizia e/o autorizzazioni e di acquisizione del nulla-osta per la protezione beni ambientali, delle disposizioni di cui alla legge 1089/39 e di quelle dettate dal legislatore nazionale sui parchi, nonché in tema di esercizi pubblici riguardo alle caratteristiche e condizioni ubicazionali.

     3. Il finanziamento del progetto comporta imposizione del vincolo assoluto di destinazione per dieci anni; è esclusa, pertanto, diversa utilizzazione ancorché l'attività di ristorazione e di ricettività risulti cessata per qualsiasi ragione salvo gli interventi realizzati dagli Enti locali [4].

     4. Qualora l'intervento sia previsto in uno o più locali, ricompresi in un più ampio complesso edilizio, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la straordinaria, il restauro e/o il risanamento conservativo; se, per contro, le opere riguardino un intero fabbricato, è consentita la ristrutturazione edilizia, purché realizzata con fedele ricostruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 lett. e) della L.R. 47/90.

     5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio in zone rurali deve essere documentato, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, che trattasi di edifici abbandonati e/o non più necessari al servizio del fondo.

     6. Conseguita la nuova destinazione d'uso non è consentito supplire agli spazi utilizzati per la finalità di ristorazione e di ricettività con la richiesta di nuove costruzioni ripristinatorie.

     7. Per la dotazione delle infrastrutture pertinenziali necessarie all'attività di ristorazione e di ricettività è consentito valersi delle disposizioni contenute nella legge 122/89 e successive modificazioni in materia di parcheggi.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 20. Leggi regionali precedenti.

     1. Ai Programmi Operativi regolati dalla presente legge non si applicano le norme di cui alle LL.RR. 29.5.1986, n. 16, art. 1, 26.1.1993, n. 10 e 3.11.1993, n. 63.

     2. Per i programmi relativi all'impiego di altri fondi derivanti da provvedimenti comunitari continua ad applicarsi il sesto comma dell'art. 1 della L.R. 29.5.1986, n. 16.

     3. I Programmi di cui ai Regolamenti CEE 1360/78, 866/90, 867/90, 2318/91, restano rispettivamente disciplinati dalle LL.RR. 28.5.1982, n. 30, 3.6.1982, n. 31, 31.12.1994, n. 106 e 31.7.1986, n. 37, come successivamente modificate ed integrate e dai provvedimenti amministrativi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i provvedimenti relativi ai programmi «Leader 2».

     4. I programmi per la realizzazione di zone industriali ed artigianali, già finanziati o cofinanziati ai sensi del Regolamento CEE 2088/85 sui Programmi Integrati Mediterranei e della decisione CEE [88] 594 del 25.3.1988, già formalmente approvati dagli organi regionali competenti ed in fase di realizzazione, possono usufruire per il loro completamento, in via prioritaria, delle risorse finanziarie del Programma Operativo Plurifondo FERS-FSE 1994-1996, qualora venga accertata, con deliberazione della Giunta regionale l'indisponibilità dei fondi necessari per il loro completamento.

 

     Art. 21. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le LL.RR. 24.11.1988, n. 92 e 5.9.1991, n. 55. Per quest'ultima sono fatti salvi i procedimenti attuativi in corso.

     2. E' abrogato l'art. 6 della L.R. 6.12.1983, n. 76; dalla data di entrata in vigore della presente legge è pertanto soppressa la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo. E' parimenti soppresso ogni riferimento alla stessa Commissione ed al parere di questa, contenuto nella vigente normativa regionale e nelle conseguenti disposizioni di cui al «Regolamento di attuazione delle leggi regionali sulla formazione professionale», approvato con le deliberazioni consiliari nn. 128/3 del 23.12.1989 e 140/5 del 20.3.1990.

 

     Art. 22. Spesa.

     1. Gli oneri di pertinenza della Regione, conseguenti all'attuazione della presente legge sono valutati per il triennio 1994/96, in L. 80.000.000.000.

     Alla spesa, riferita agli anni 1994 e 1995, valutata in L. 54.000.000.000 si provvede:

     - quanto a L. 30.000.000.000, per il cofinanziamento del FERS, con i fondi conservati a residuo di stanziamento tra le partite contabili del bilancio 1995, sul Cap. 12483 denominato: Attivazione interventi Comunitari ordinari e PIM;

     - quanto a L. 24.000.000.000, per il cofinanziamento del FEOGA, mediante pari riduzione, per competenza e cassa, allo stanziamento iscritto al Cap. 12483 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

     - per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti sullo stanziamento già iscritto in bilancio al Cap. 51621 del corrente esercizio finanziario.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario è istituito ed iscritto (nel Sett. 1, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap. 12494 denominato: «Oneri per il cofinanziamento regionale del Piano globale di sviluppo FEOGA» con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 24.000.000.000.

     Per gli anni successivi al 1995 le rispettive leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 29.12.1977, n. 81.

     2. Quanto agli oneri di pertinenza dell'Unione Europea e dello Stato, si provvede per l'anno 1995 con le assegnazioni già iscritte sul bilancio nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio Capp. dal 12535 al 12540.

     3. Per gli esercizi successivi al 1995, l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci di previsione per la relativa annualità con le risorse che affluiranno in attuazione del Quadro Comunitario di sostegno dagli altri Programmi Operativi Comunitari.

 

     Art. 23. Urgenza.

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO «A» - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

 

     La erogazione del finanziamento avviene di norma per anticipazioni e successivo saldo con differenziazione a seconda che si tratti di concessione a soggetto pubblico o a soggetto privato.

     A) Soggetti pubblici o che siano comunque concessionari di interventi pubblici:

     1. la prima anticipazione pari al 50% del contributo è liquidata con lo stesso provvedimento di approvazione della «concessione» ed erogata a dimostrazione dell'avvio delle procedure d'appalto ed a seguito della presentazione della documentazione formale di rito;

     2) la seconda anticipazione di un ulteriore 30% del contributo è erogata sulla base di atti amministrativi appositamente adottati dai competenti organi dell'Ente concessionario attestanti che i lavori sono stati eseguiti e regolarmente contabilizzati, nello stato di avanzamento degli stessi, per un importo almeno eguale al 40% dell'intero investimento. A tal fine il provvedimento del concessionario darà anche atto della sussistenza della specifica certificazione tecnico-contabile sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'ingegnere capo, ove designato;

     3. Il saldo finale è corrisposto a seguito di presentazione del provvedimento formale approvativo degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e di contabilità finale. A tale scopo gli atti di collaudo o di regolare esecuzione e di contabilità finale, unitamente alla relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, sono sottoposti, prima della approvazione, all'esame del Servizio Tecnico del Settore Lavori Pubblici della Giunta Regionale.

     Le fasi di concessione, impegno e liquidazione hanno luogo in unico provvedimento, rinviandosi la effettiva erogazione delle anticipazioni a successive apposite disposizioni che il Servizio competente impartirà al Servizio Ragioneria perché questo proceda alla ulteriore fase del pagamento.

     La erogazione del saldo finale è autorizzata nel medesimo provvedimento con il quale si procede alla omologazione degli atti di collaudo e contabilità finale.

     B. Soggetti privati:

     1) la prima anticipazione pari al 50% del contributo è corrisposta con la certificazione dell'inizio dei lavori debitamente rilasciato dal Direttore dei Lavori ed a seguito della presentazione della seguente documentazione:

     - certificazione antimafia;

     - certificazione di vigenza rilasciato dal Tribunale competente (se trattasi di Società);

     - garanzia fidejussoria pari all'ammontare della prima anticipazione maggiorata del 5% con esclusione degli interventi il cui costo totale è inferiore a 100 ml per i quali non è richiesta garanzia fidejussoria;

     2. la seconda anticipazione di un ulteriore 30% del contributo è erogata previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal beneficiario, il cui importo sia almeno pari al 40% dell'intero investimento;

     3. il saldo è corrisposto previo collaudo finale.

     I soggetti privati sono tenuti a produrre documentazioni giustificative dei lavori effettuati che non possono essere precedenti alla presentazione della domanda.

     L'inizio dei lavori deve avvenire sia per le situazioni rientranti sub A che sub B entro il termine massimo di quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione e finanziamento dell'iniziativa.

     Per gli interventi non concernenti infrastrutture e costruzioni la Giunta Regionale procede in analogia a quanto sopra stabilito definendo altresì specifiche modalità per la rendicontazione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1996, n. 32.

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1997, n. 75.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 1996, n. 59.

[4] Comma così modificato dall’art. 67 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.