§ 3.5.38 - L.R. 3 gennaio 1996, n. 1.
Norme per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'Artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:03/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      In attesa dell'attuazione e del completamento delle procedure di revisione degli Albi delle Imprese artigiane, il termine per l'espletamento delle elezioni dei titolari delle imprese artigiane [...]
Art. 3.      Alle Commissioni provinciali scadute o in via di scadenza si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 443, comprese quelle relative al regime degli atti adottati nel [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.5.38 - L.R. 3 gennaio 1996, n. 1.

Norme per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'Artigianato.

(B.U. n. 2 del 30 gennaio 1996).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     In attesa dell'attuazione e del completamento delle procedure di revisione degli Albi delle Imprese artigiane, il termine per l'espletamento delle elezioni dei titolari delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali Artigianato scadute, o in via di scadenza, è differito, in via straordinaria, sino al completamento delle stesse operazioni di revisione degli Albi provinciali e, comunque, non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Le funzioni delle Commissioni provinciali per l'Artigianato già scadute o che scadranno durante il periodo del suddetto differimento sono esercitate da un Commissario regionale nominato ai sensi del precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     Alle Commissioni provinciali scadute o in via di scadenza si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 443, comprese quelle relative al regime degli atti adottati nel periodo di proroga previsto dall'art. 3, comma 2, della stessa legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il primo comma, art. 8, della L.R. 26 novembre 1986, n. 70.