| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio | 
| Data: | 29/12/1987 | 
| Numero: | 104 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e modificato ed integrato con [...] | 
| Art. 2. Alla fine del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole: | 
| Art. 3. Il punto 32 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 4. Il secondo comma del punto 45 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 5. Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche: | 
| Art. 6. Alla tavola 4 sono aggiunti il punto 18, formato dal Comune di Castel di Sangro, il punto 19 dai Comuni Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga, il punto 20 dai Comuni di [...] | 
| Art. 7. (Coordinamento tra la legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 ed il Piano regionale distribuzione carburanti). | 
| Art. 8. I punti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento delle modifiche ed integrazioni previste nella presente legge, assumono la numerazione rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52, [...] | 
| Art. 9. Il termine di validità del Piano, da inserire con la istituzione del punto 56, viene spostato al 1992. | 
| Art. 10. (Urgenza). | 
§ 3.4.14 - L.R. 29 dicembre 1987, n. 104. [1]
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano Regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative» e coordinamento con la Legge Regionale 23 aprile 1979, n. 21.
(B.U. n. 39 del 29 dicembre 1987).
     Il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con 
Alla fine del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole:
(Omissis).
Il punto 28 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L'ultimo comma del punto 37 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il punto 42 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il punto 32 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il secondo comma del punto 45 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il quarto comma del punto 45 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche:
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						 ------------------------------------------------------------------  | 
				
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						 Colonna A Colonna B  | 
				
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						 ------------------------------------------------------------------  | 
				
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						 Colledimezzo 0 1  | 
				
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						 Civitella Casanova 4 3  | 
				
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						 S. Giovanni Teatino 5 6  | 
				
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						 Pettorano sul Gizio 0 1  | 
				
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Alla tavola 4 sono aggiunti il punto 18, formato dal Comune di Castel di Sangro, il punto 19 dai Comuni Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga, il punto 20 dai Comuni di Montesilvano e Spoltore, il punto 21, dal Comune di Francavilla, il punto 22 dal Comune di Gissi ed il punto 23 dai Comuni di Vasto - San Salvo.
     Art. 7. (Coordinamento tra la 
     Al fine di perseguire il coordinamento, gli articoli ed i commi della 
     - l'art. 4 della 
     - il primo comma dell'art. 6 della citata 
- gli ultimi tre commi dell'art. 6 sono inseriti dopo l'ultimo comma del punto 38;
- i primi tre commi dell'art. 8 sono inseriti dopo l'ultimo comma del punto 56;
- l'art. 9 viene inserito nel Piano con la istituzione del punto 59;
- il primo, il secondo, il terzo, il quinto fino alle parole «risultante da verbale di collaudo», il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 sostituiscono il primo comma del punto 27;
- l'art. 11 è aggiunto dopo il comma del punto 28;
- il primo comma dell'art. 14 viene inserito nel Piano con la istituzione del punto 60.
Dopo l'inserimento degli ultimi tre commi dell'art. 6 nel punto 38 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Dopo l'ultimo comma del punto 53 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
Il secondo comma del punto 27 viene sostituito dal seguente:
(Omissis).
Sono abrogati gli articoli ed i commi della L.R. n. 21/79 non riportati nel presente articolo.
     Sono, altresì, abrogati il penultimo comma del punto 29, l'ultimo comma del punto 36, i punti 47, 48, 49, 50, 51 del «Piano regionale carburanti» approvato con 
I punti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento delle modifiche ed integrazioni previste nella presente legge, assumono la numerazione rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, per garantire la continuità.
Il termine di validità del Piano, da inserire con la istituzione del punto 56, viene spostato al 1992.
Art. 10. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 32 della