§ 3.4.9 - L.R. 29 maggio 1987, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:29/05/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Fermi restando i principi ispiratori, il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. [...]
Art. 2.      Alla fine del primo punto 25 sono aggiunte le parole:
Art. 3.      Alla fine del punto 26 è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      Il punto 27 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'erogato medio annuo minimo previsto nei punti 28 e 29 viene abbassato da 400.000 litri a 300.000 litri.
Art. 6.      Il punto 37 è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il quarto comma del punto 38 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Il punto 42 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il punto 43 è sostituito dal seguente:
Art. 11. 
Art. 12.      Il secondo comma ed il terzo comma del punto 45 sono sostituiti dal seguente:
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Nella tavola 1 è depennato l'impianto sito in Pescara, via Rigopiano.
Art. 18.      Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 19.      Alla tavola 4, punto 6, dopo il Comune di Aielli è aggiunto il Comune di Celano.
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      I riferimenti e la tavola 12 diventano tavola 7, per garantire la continuità numerica delle tavole stesse.
Art. 22.  59) Abrogazioni.
Art. 23.  (Urgenza).


§ 3.4.9 - L.R. 29 maggio 1987, n. 27. [1]

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative».

(B.U. n. 17 dell'11 giugno 1987).

 

Art. 1.

     Fermi restando i principi ispiratori, il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, è modificato ed integrato secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

MODIFICHE

 

     Art. 2.

     Alla fine del primo punto 25 sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     Al secondo comma sono abrogate le parole: «nonché del rinnovo delle concessioni».

 

     Art. 3.

     Alla fine del punto 26 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il punto 27 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     L'erogato medio annuo minimo previsto nei punti 28 e 29 viene abbassato da 400.000 litri a 300.000 litri.

 

     Art. 6.

     Il punto 37 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Il quarto comma del punto 38 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     Il punto 42 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il punto 43 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. [3]

     L'attività inerente all'installazione ed all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

     Ai fini dell'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, i Comuni devono tenere conto degli elementi indicati al primo ed al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, con specifico riferimento all'attività di distribuzione di metano.

     Nel caso di installazione contigua ad impianti relativi ad altri carburanti, la concessione per la distribuzione di metano deve essere oggetto di specifico provvedimento.

     Per modifica di impianto di metano, soggetta ad autorizzazione comunale, si intendono:

     a) l'installazione di un secondo erogatore all'interno dei boxes di rifornimento;

     b) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

     Per il potenziamento si intende l'aumento del numero dei boxes di rifornimento.

     Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza (D.P.C.M. 8.6.93), non possono essere installati impianti per la distribuzione di metano ad una distanza inferiore a km. 15 da altro impianto di distribuzione di metano già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di concessione in data antecedente.

     La distanza di km. 15 è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale).

     Il Sindaco del Comune sede della nuova installazione convoca una conferenza, alla quale partecipano i Comuni confinanti o rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze, previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domande concorrenti, quella presentata in data antecedente alle altre, che ha la priorità nell'accoglimento [4].

 

     Art. 12.

     Il secondo comma ed il terzo comma del punto 45 sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [8].

MODIFICHE ALLE TAVOLE

 

     Art. 17.

     Nella tavola 1 è depennato l'impianto sito in Pescara, via Rigopiano.

 

     Art. 18.

     Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

------------------------------------------------------------------

                                    Colonna A       Colonna B

                              ------------------------------------

Aielli                                  0                1

Capestrano                              2                3

Capitignano                             0                1

Gioia dei Marsi                         1                2

Bisenti                                 2                2

Mosciano S. Angelo                      3                3

Montorio al Vomano                      7                8

Notaresco                               3                3

Moscufo                                 3                2

Pescara                                92               63

Atessa                                  8                8

Casoli                                  8                6

Castelguidone                           0                1

Celenza sul Trigno                      1                2

Crecchio                                2                2

Giuliano Teatino                        2                2

Orsogna                                 4                4

Ripa Teatina                            4                4

S. Salvo                                5                6

Tornareccio                             1                2

Scanno                                  2                3

Tortoreto                               6                5

Ofena                                   0                1

Dogliola                                0                1

------------------------------------------------------------------

 

 

     Art. 19.

     Alla tavola 4, punto 6, dopo il Comune di Aielli è aggiunto il Comune di Celano.

     Sono, inoltre, istituiti il punto 14 con l'aggiunta del Comune di Atessa, il punto 15 con l'aggiunta del Comune di Casoli, il punto 16 con l'aggiunta del Comune di Atri ed il punto 17 con l'aggiunta del Comune di Montorio al Vomano, che viene depennato dal bacino 10 previsto dalla tavola 4 del «Piano Carburanti» approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 21.

     I riferimenti e la tavola 12 diventano tavola 7, per garantire la continuità numerica delle tavole stesse.

     A questa tavola è aggiunto il Bacino 20: Roccaraso, Rivisondoli.

 

     Art. 22. 59) Abrogazioni.

     Sono abrogati la lettera c) del punto 19, l'ultimo comma del punto 25, le parole «con scadenza quadrimestrale a partire dalla data di approvazione del piano locale» del primo comma del punto 40, il quarto comma del punto 45, i Comuni di Ofena e Dogliola dai bacini della tavola 3, le tavole 7, 8, 9, 10 e 11 allegate al «Piano» e tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 23. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Articolo abrogato con art. 7 L.R. 17 aprile 1990, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 68.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75.

[5] Articoli sostitutivi e aggiuntivi di punti alla L.R. 6 giugno 1984, n. 39.

[6] Articoli sostitutivi e aggiuntivi di punti alla L.R. 6 giugno 1984, n. 39.

[7] Articoli sostitutivi e aggiuntivi di punti alla L.R. 6 giugno 1984, n. 39.

[8] Articoli sostitutivi e aggiuntivi di punti alla L.R. 6 giugno 1984, n. 39.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 68.