Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura |
Data: | 02/09/1993 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1984 n. 1, concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è soppresso e sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 3 della legge medesima, così come modificata con la L.R. 8 gennaio 1993, n. 1, è soppresso e sostituito dal seguente: |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello stato [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.24 - L.R. 2 settembre 1993, n. 41.
Modifiche e Rifinanziamento L.R. 11.1.1984, n. 1 concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».
(B.U. n. 34 del 17 settembre 1993)
L'art. 2 della
(Omissis).
L'art. 3 della legge medesima, così come modificata con la
(Omissis).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993:
Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi».
- in diminuzione L. 200.000.000
Cap. 072431 denominato «Contributi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».
- in aumento L. 200.000.000
La partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1993 è ridotta di L. 200.000.000.
Sul fondo di spesa di cui sopra sono disposti interventi anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate istanze di contributo non ancora concesso.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.