§ 3.3.20 - L.R. 8 gennaio 1993, n. 1.
Modifica alla L.R. 11.1.1984, n. 1: Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:08/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge 11 gennaio 1984, n. 1 la parola «gravi» è soppressa.
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.3.20 - L.R. 8 gennaio 1993, n. 1.

Modifica alla L.R. 11.1.1984, n. 1: Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.

(B.U. n. 2 del 20 gennaio 1993).

 

Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge 11 gennaio 1984, n. 1 la parola «gravi» è soppressa.

     2. All'art. 3 della legge medesima sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».