Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura |
Data: | 08/01/1993 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 1 della legge 11 gennaio 1984, n. 1 la parola «gravi» è soppressa. |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.3.20 - L.R. 8 gennaio 1993, n. 1.
Modifica alla L.R. 11.1.1984, n. 1: Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.
(B.U. n. 2 del 20 gennaio 1993).
1. All'art. 1 della
2. All'art. 3 della legge medesima sono aggiunti i seguenti commi:
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».