Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 23/12/1991 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. 1. La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1992. |
Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1992 con la presente legge, si provvede per l'anno 1992 con [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.2.19 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 87.
Proroga della L.R. 7 Luglio 1982, n° 38 (Forestazione).
1. La
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.