§ 3.2.19 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 87.
Proroga della L.R. 7 Luglio 1982, n° 38 (Forestazione).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:23/12/1991
Numero:87


Sommario
Art. 1.      1. La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1992 con la presente legge, si provvede per l'anno 1992 con [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.2.19 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 87.

Proroga della L.R. 7 Luglio 1982, n° 38 (Forestazione).

 

Art. 1.

     1. La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1992 con la presente legge, si provvede per l'anno 1992 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.