| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione | 
| Data: | 12/01/1988 | 
| Numero: | 7 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel [...] | 
| Art. 2. (Omissis) | 
| Art. 3. Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 33 della Legge Regionale di bilancio 13 maggio 1987, n. 21 è aggiunto il Cap. 112343. | 
| Art. 4. (Urgenza). | 
§ 3.2.11 - L.R. 12 gennaio 1988, n. 7.
Finanziamento programmi di forestazione.
(B.U. n. 2 del 30 gennaio 1988).
La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, finanzia programmi relativi a:
- manutenzione degli impianti forestali effettuati tramite le Comunità Montane con i fondi della Comunità Economica Europea, Fondo Investimento Occupazione e regionali;
- impianti nuovi, o di completamento, di forestazione produttiva e protettiva in aree pubbliche e private;
- interventi di sistemazione idraulico-forestali nelle zone interne.
Compete alla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, di approvare i relativi programmi sulla base delle proposte presentate dai Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.
(Omissis) [1].
     Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 33 della 
L'utilizzazione dello stanziamento di L. 5.400.000.000 previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle procedure e con salvaguardia delle condizioni stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Art. 4. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Disposizione finanziaria.