§ 3.2.11 - L.R. 12 gennaio 1988, n. 7.
Finanziamento programmi di forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:12/01/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 33 della Legge Regionale di bilancio 13 maggio 1987, n. 21 è aggiunto il Cap. 112343.
Art. 4.  (Urgenza).


§ 3.2.11 - L.R. 12 gennaio 1988, n. 7.

Finanziamento programmi di forestazione.

(B.U. n. 2 del 30 gennaio 1988).

 

Art. 1.

     La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, finanzia programmi relativi a:

     - manutenzione degli impianti forestali effettuati tramite le Comunità Montane con i fondi della Comunità Economica Europea, Fondo Investimento Occupazione e regionali;

     - impianti nuovi, o di completamento, di forestazione produttiva e protettiva in aree pubbliche e private;

     - interventi di sistemazione idraulico-forestali nelle zone interne.

     Compete alla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, di approvare i relativi programmi sulla base delle proposte presentate dai Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 33 della Legge Regionale di bilancio 13 maggio 1987, n. 21 è aggiunto il Cap. 112343.

     L'utilizzazione dello stanziamento di L. 5.400.000.000 previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle procedure e con salvaguardia delle condizioni stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Disposizione finanziaria.