§ 2.1.38 - L.R. 13 maggio 1987, n. 21.
Nuove norme concernenti l'ammissione ai corsi per la formazione professionale del personale sanitario non medico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:13/05/1987
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Gli allievi dei corsi di indirizzo sperimentale bio-socio-sanitario e chimico-biologico istituiti dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole secondarie superiori pubbliche [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.38 - L.R. 13 maggio 1987, n. 21.

Nuove norme concernenti l'ammissione ai corsi per la formazione professionale del personale sanitario non medico.

(G.U.R. n. 20 del 16 maggio 1987).

 

Art. 1.

     1. Gli allievi dei corsi di indirizzo sperimentale bio-socio-sanitario e chimico-biologico istituiti dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole secondarie superiori pubbliche dell'Isola, in possesso del corrispondente diploma di maturità rilasciato dalle rispettive scuole, sono ammessi, fino alla concorrenza di un terzo dei posti previsti, ai corsi di formazione del personale sanitario non medico autorizzati dall'Assessore regionale per la sanità, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22. Nel caso in cui le richieste di ammissione ad un corso siano superiori al numero di posti riservati, si procede alla selezione fra i candidati richiedenti, con le stesse modalità previste per i candidati non riservatari, sino alla copertura dei posti stessi.

     2. I posti non assegnati ai sensi del precedente comma sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai candidati non riservatari.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.