§ 2.4.27 - L.R. 16 gennaio 1992, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 49 - «Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:16/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. unico.      L'art. 1 della L.R. 17.5.1985, n. 49, è così modificato:


§ 2.4.27 - L.R. 16 gennaio 1992, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 49 - «Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane».

(B.U. n. 4 del 10 febbraio 1992).

 

Art. unico.

     L'art. 1 della L.R. 17.5.1985, n. 49, è così modificato:

     (Omissis).

     La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.