§ 2.2.36 - L.R. 14 dicembre 1989, n. 102.
Adeguamento del contributo regionale per le spese di funzionamento, all'Istituto regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:14/12/1989
Numero:102


Sommario
Art. 1.      La somma stabilita dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98, viene definita, a partire dall'anno 1989, in L. 150.000.000.
Art. 2.      Si applicano, nei confronti dell'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (IRSVART), le disposizioni contenute negli artt. 33 e 72 della legge regionale 29 [...]
Art. 3.      (Omissis)


§ 2.2.36 - L.R. 14 dicembre 1989, n. 102.

Adeguamento del contributo regionale per le spese di funzionamento, all'Istituto regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato in Abruzzo.

(B.U. n. 44 del 27 dicembre 1989).

 

Art. 1.

     La somma stabilita dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98, viene definita, a partire dall'anno 1989, in L. 150.000.000.

     Al maggior onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione, per competenza e per cassa, del cap. 321920 dello stato di previsione del corrente esercizio.

     Il cap. 231581 del medesimo stato di previsione è incrementato dello stesso importo di L. 100.000.000 per competenza e per cassa.

     Negli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli.

 

     Art. 2.

     Si applicano, nei confronti dell'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (IRSVART), le disposizioni contenute negli artt. 33 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Sono estese al suddetto Istituto le disposizioni contenute nell'art. 43 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14, e negli eventuali articoli corrispondenti delle leggi di bilancio per gli esercizi futuri.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 


[1] Articolo modificativo dell'art. 7 della L.R. 21 dicembre 1987, n. 98.