Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 14/12/1989 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. La somma stabilita dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98, viene definita, a partire dall'anno 1989, in L. 150.000.000. |
Art. 2. Si applicano, nei confronti dell'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (IRSVART), le disposizioni contenute negli artt. 33 e 72 della legge regionale 29 [...] |
Art. 3. (Omissis) |
§ 2.2.36 - L.R. 14 dicembre 1989, n. 102.
Adeguamento del contributo regionale per le spese di funzionamento, all'Istituto regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato in Abruzzo.
(B.U. n. 44 del 27 dicembre 1989).
La somma stabilita dall'art. 9 della
Al maggior onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione, per competenza e per cassa, del cap. 321920 dello stato di previsione del corrente esercizio.
Il cap. 231581 del medesimo stato di previsione è incrementato dello stesso importo di L. 100.000.000 per competenza e per cassa.
Negli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli.
Si applicano, nei confronti dell'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (IRSVART), le disposizioni contenute negli artt. 33 e 72 della
(Omissis) [1].
[1] Articolo modificativo dell'art. 7 della