§ 2.2.26 - L.R. 22 dicembre 1987, n. 98.
Costituzione di un Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:22/12/1987
Numero:98


Sommario
Art. 1.      E' costituito, nella regione Abruzzo, l'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo, avente natura di Ente pubblico strumentale della Regione Abruzzo.
Art. 2.      L'Istituto ha lo scopo di ricercare iniziative nel settore dell'artigianato che favoriscano la possibilità di aiuti e servizi alle imprese da parte di Enti locali, regionali, nazionali e della [...]
Art. 3.      L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti dall'articolo precedente, potrà collaborare con enti pubblici e privati per ricercare, studiare e raccogliere tutte le leggi ed i [...]
Art. 4.      L'Istituto pubblica un notiziario periodico nel quale sono riassunti ed illustrati i risultati delle proprie attività di studio e di ricerca.
Art. 5.      L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio composto da nove membri, dei quali otto eletti dall'assemblea dei soci ed uno nominato con decreto del Presidente della Giunta [...]
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione elegge il suo Presidente ed il vice Presidente.
Art. 7.      Il collegio sindacale dell'Istituto si compone di tre sindaci effettivi di cui uno, che assume la presidenza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra il personale [...]
Art. 8.      All'Istituto possono aderire, quali soci, le Amministrazioni locali, gli Enti pubblici, le organizzazioni sindacali di categoria, le cooperative artigiane di garanzia, i consorzi regionali e gli [...]
Art. 9.      Per il funzionamento dell'Istituto la Regione stanzia un contributo annuo di L. 50.000.000.
Art. 10.      L'Istituto ha sede presso la Regione Abruzzo.
Art. 11.      La direzione dell'Istituto e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono affidate ad un Direttore.
Art. 12.      Fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, le funzioni sono svolte dalla Giunta regionale d'Abruzzo tramite il proprio Servizio Artigianato, che promuoverà le [...]
Art. 13.  L'Istituto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale - Servizio Artigianato - che può disporre ispezioni ed inchieste sul suo funzionamento.


§ 2.2.26 - L.R. 22 dicembre 1987, n. 98.

Costituzione di un Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo.

(B.U. n. 39 del 29 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     E' costituito, nella regione Abruzzo, l'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo, avente natura di Ente pubblico strumentale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 2.

     L'Istituto ha lo scopo di ricercare iniziative nel settore dell'artigianato che favoriscano la possibilità di aiuti e servizi alle imprese da parte di Enti locali, regionali, nazionali e della CEE.

     L'Istituto ha, inoltre, il compito di favorire la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, fornendo alle imprese artigiane della Regione consulenze e servizi atti a far ricorso e ad ottenere le provvidenze previste dalle norme sopra citate.

 

     Art. 3.

     L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti dall'articolo precedente, potrà collaborare con enti pubblici e privati per ricercare, studiare e raccogliere tutte le leggi ed i regolamenti della CEE in vigore, riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività artigianali, la loro promozione e le opportunità e le possibilità offerte da essi per lo sviluppo delle future iniziative.

     L'Istituto provvede, altresì, ad effettuare pubblicazioni, conferenze, dibattiti, ed ogni similare attività culturale, diretti ad incentivare e promuovere l'artigianato d'Abruzzo.

     Tra i compiti dell'Istituto, inoltre, vi è quello di redigere idonei progetti, da presentare alla Commissione delle Comunità Economiche Europee per il tramite dei competenti organi dello Stato, per far sì che la Regione Abruzzo possa ottenere i contributi previsti dai vigenti regolamenti CEE.

 

     Art. 4.

     L'Istituto pubblica un notiziario periodico nel quale sono riassunti ed illustrati i risultati delle proprie attività di studio e di ricerca.

 

     Art. 5.

     L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio composto da nove membri, dei quali otto eletti dall'assemblea dei soci ed uno nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale nella persona del Dirigente del Servizio Artigianato della Giunta regionale.

     I membri eletti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

     Lo statuto dell'Ente è allegato alla presente legge come parte integrante della stessa.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione elegge il suo Presidente ed il vice Presidente.

 

     Art. 7.

     Il collegio sindacale dell'Istituto si compone di tre sindaci effettivi di cui uno, che assume la presidenza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra il personale in attività presso il Servizio Bilancio appartenente al ruolo dirigenziale, e di due supplenti [1].

     Due sindaci effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'assemblea dei soci, scelti anche fra i non soci; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

     Art. 8.

     All'Istituto possono aderire, quali soci, le Amministrazioni locali, gli Enti pubblici, le organizzazioni sindacali di categoria, le cooperative artigiane di garanzia, i consorzi regionali e gli enti economici operanti nella Regione Abruzzo nel settore dell'artigianato.

     Sulle domande di adesione delibera il Consiglio di amministrazione.

     Le quote di partecipazione per i soci sono fissate dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore a L. 5.000.000.

 

     Art. 9.

     Per il funzionamento dell'Istituto la Regione stanzia un contributo annuo di L. 50.000.000.

     (Omissis) [2].

     Per gli anni successivi al 1987, l'onere relativo grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

     Le modalità di impiego dei contributi sono determinate dal Consiglio di amministrazione, che ne informa la Giunta regionale.

 

     Art. 10.

     L'Istituto ha sede presso la Regione Abruzzo.

 

     Art. 11.

     La direzione dell'Istituto e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono affidate ad un Direttore.

     E' istituito un ufficio di segreteria cui possono essere addetti quattro impiegati oltre al Direttore.

     Il Direttore e gli addetti all'Ufficio di segreteria sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure previste dalla legge quadro sul pubblico impiego, tenendo presenti le esigenze operative dell'Istituto.

     L'onere del personale di cui sopra non è a carico della Regione Abruzzo.

     All'Ufficio di segreteria non possono essere addetti dipendenti regionali.

     Al personale dell'Istituto è applicato il contratto collettivo di lavoro vigente per i dipendenti della Regione Abruzzo.

 

     Art. 12.

     Fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, le funzioni sono svolte dalla Giunta regionale d'Abruzzo tramite il proprio Servizio Artigianato, che promuoverà le adesioni dei soci e provvederà alla loro accettazione.

 

     Art. 13. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale - Servizio Artigianato - che può disporre ispezioni ed inchieste sul suo funzionamento.

     Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla Giunta regionale - Servizio Artigianato - e diventano esecutive nel termine di venti giorni dalla data di ricezione ove la Giunta regionale non le abbia riscontrate affette da vizi.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto all'Artigianato, è nominato un Commissario straordinario nel caso che l'Istituto venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità o ad inadempienze dei propri compiti istituzionali.

 

 

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

DELL'ARTIGIANATO D'ABRUZZO

 

Art. 1. (Costituzione).

     E' costituito nella Regione Abruzzo l'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo, con sede in L'Aquila.

     Le sue finalità e le sue attività sono disciplinate dalla legge regionale istitutiva e dal presente statuto.

 

Art. 2. (Compiti).

     L'Istituto, nella più completa autonomia, ricerca iniziative nel settore dell'artigianato che favoriscano la possibilità di aiuti e servizi alle imprese da parte di Enti locali, regionali, nazionali e dalla CEE.

     L'Istituto ha, inoltre, il compito di favorire la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, fornendo alle imprese artigiane della Regione consulenze e servizi atti a far ricorso e ad ottenere le provvidenze previste dalle norme vigenti.

 

Art. 3. (Finalità).

     L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti dall'articolo precedente, potrà collaborare con Enti pubblici e privati per ricercare, studiare e raccogliere tutte le leggi ed i regolamenti della CEE in vigore, riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività artigianali, la loro promozione, le opportunità e le possibilità offerte da essi per lo sviluppo delle future iniziative.

     L'Istituto provvede, altresì, ad effettuare pubblicazioni, conferenze, dibattiti, ed ogni altra similare attività culturale, diretti ad incentivare e promuovere l'artigianato d'Abruzzo.

     Tra i compiti dell'Istituto, inoltre, vi è quello di redigere idonei progetti, da presentare alla Commissione delle Comunità Economiche Europee, tramite i competenti organi, per far sì che la Regione Abruzzo possa ottenere i contributi previsti dai vigenti regolamenti CEE.

 

Art. 4. (Attività).

     L'Istituto pubblica un notiziario periodico nel quale sono riassunti ed illustrati i risultati delle proprie attività di studio e di ricerche.

 

Art. 5. (Soci).

     All'Istituto possono aderire, quali soci, le Amministrazioni locali, gli Enti pubblici, le organizzazioni sindacali di categoria, le cooperative artigiane di garanzia, i consorzi regionali e gli enti economici operanti nella Regione Abruzzo nel settore dell'artigianato.

     Sulle domande di adesione delibera il Consiglio di amministrazione.

     Le quote di partecipazione per i soci sono fissate dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore a L. 5.000.000.

 

Art. 6. (Organi).

     Sono organi dell'Istituto:

     a) l'Assemblea dei soci;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Presidente;

     d) il Direttore;

     e) il Collegio sindacale.

 

Art. 7. (Assemblea).

     Fanno parte di diritto dell'Assemblea tutti i soci dell'Istituto.

     L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno:

     a) per l'esame e per l'approvazione del rendiconto sull'attività dell'Istituto, da sottoporre all'ulteriore approvazione della Giunta regionale d'Abruzzo;

     b) per l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione del Collegio dei revisori dei conti;

     c) per deliberare sui programmi di attività dell'Istituto.

     L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria entro quaranta giorni su richiesta di almeno un quinto dei soci, i quali dovranno, peraltro, indicare gli argomenti da discutere, o su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

     Nelle assemblee ordinaria e straordinaria sono inclusi all'ordine del giorno anche gli argomenti richiesti da almeno dieci soci, nel termine di dieci giorni dalla convocazione. Le deliberazioni, prese a maggioranza semplice dei votanti, sono valide, in prima convocazione, purché sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega scritta, da altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.

     L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo raccomandata.

 

Art. 8. (Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione è formato da nove membri, dei quali otto eletti dall'Assemblea dei soci dell'Istituto ed uno nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale nella persona del Dirigente del servizio Artigianato della Giunta regionale.

     I membri eletti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

     Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente.

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 9. (Presidente).

     Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, assicura lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Istituto.

 

Art. 10. (Direttore).

     La direzione dell'Istituto e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono affidate ad un Direttore.

     E' istituito un Ufficio di segreteria cui possono essere addetti quattro impiegati, di cui due di concetto e due d'ordine.

     Il Direttore ed i componenti dell'Ufficio di segreteria sono assunti con deliberazione del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure previste dalla legge quadro sul pubblico impiego, tenendo presenti le esigenze operative dell'Istituto.

     Il Direttore redige i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio di amministrazione, cura la esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, tiene aggiornato il libro dei soci, sovraintende e coordina il personale addetto all'Istituto, propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi dell'Istituto e custodisce i libri sociali.

 

Art. 11. (Collegio sindacale).

     Il Collegio sindacale dell'Istituto si compone in tre sindaci effettivi, di cui uno, che assume la presidenza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale nella persona del Dirigente del Servizio Bilancio della Giunta regionale, e di due supplenti.

     Due sindaci effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'Assemblea dei soci, scelti anche fra i non soci, purché iscritti nell'elenco ufficiale dei revisori dei conti; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

Art. 12. (Patrimonio).

     Il patrimonio dell'Istituto è composto da:

     a) le quote dei soci, la cui misura è stabilita di anno in anno dall'Assemblea;

     b) i contributi di altri Enti pubblici e privati; il contributo regionale previsto dalla legge istitutiva;

     c) i proventi delle pubblicazioni e delle attività dell'Istituto.

 

Art. 13. (Modifiche dello Statuto).

     Le eventuali modifiche al presente statuto sono apportate, su proposta dell'Assemblea dei soci, dalla Regione Abruzzo con atto legislativo.

 

Art. 14. (Scioglimento).

     In caso di scioglimento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale provvederà a nominare un Commissario liquidatore.

     Le attività patrimoniali dell'Istituto, dopo il pagamento di tutte le passività, saranno devolute alla Regione Abruzzo, che avrà la facoltà di disporre della destinazione delle attività patrimoniali disponibili, da devolvere ad iniziative dirette alla promozione, allo sviluppo ed all'incremento dell'artigianato d'Abruzzo.

 

 


[1] Comma così modificato con art. 3 L.R. 14 dicembre 1989 n. 102.

[2] Reca disposizioni finanziarie.