§ 2.1.120 - L.R. 25 giugno 2007, n. 18.
Modifiche ed integrazioni all’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: “Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/06/2007
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi”, come sostituito dalla L.R. 15 [...]
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.1.120 - L.R. 25 giugno 2007, n. 18.

Modifiche ed integrazioni all’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: “Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi”, come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37

(B.U. 11 luglio 2007, n. 38)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi”, come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37

1. Dopo il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che presuppongono l’instaurarsi di rapporti di lavoro;

1 ter. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici;

1 quater. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell’ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente;

1 quinquies. La corresponsione dell’indennità di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata, nel qual caso è corrisposta l’indennità di presenza maggiore.»

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.