§ 2.1.51 - L.R. 12 gennaio 1988, n. 3.
Ulteriori norme integrative per l'inquadramento nel ruolo organico regionale del personale insegnante presso i Centri di Formazione Professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/01/1988
Numero:3


Sommario
Art. 1.      I dipendenti di cui al 2° comma dell'art. 72 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, assunti quali insegnanti presso i Centri di istruzione professionale hanno diritto di conseguire ai sensi del 4° [...]
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.1.51 - L.R. 12 gennaio 1988, n. 3.

Ulteriori norme integrative per l'inquadramento nel ruolo organico regionale del personale insegnante presso i Centri di Formazione Professionale.

(B.U. n. 1 del 13 gennaio 1988).

 

Art. 1.

     I dipendenti di cui al 2° comma dell'art. 72 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, assunti quali insegnanti presso i Centri di istruzione professionale hanno diritto di conseguire ai sensi del 4° comma di detta norma l'inquadramento nella qualifica di funzionario del ruolo organico del personale regionale nonché i benefici di carriera previsti dalle successive leggi regionali ove versino in una delle seguenti condizioni:

     a) fossero in possesso del diploma di laurea prescritto per l'insegnamento di discipline e l'esercizio delle collaterali funzioni di coordinamento e programmazione riservati ai docenti assunti a tempo determinato nel corso dell'anno addestrativo 1972-73 nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione e successivamente abbiano svolto i compiti per almeno un anno a decorrere dalla data di assunzione;

     b) pur essendo sprovvisti del prescritto titolo accademico, abbiano svolto i compiti di docente di materie prevalentemente teoriche per almeno un biennio a decorrere dalla data indicata sub a).

     Il requisito di servizio previsto alle lettere a) e b) del comma precedente è accertato dalla Giunta regionale sulla base della documentazione ufficiale risalente al periodo di attività da considerare.

     Tenuto conto dello scopo perequativo della presente legge, in relazione alla disparità di trattamento cui ha dato luogo la non uniforme applicazione agli interessati della normativa richiamata al 2° comma, anche per effetto di discordanti pronunce giurisprudenziali, la decorrenza dell'inquadramento è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I provvedimenti di inquadramento sono adottati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.