§ 2.1.34 - L.R. 14 maggio 1985, n. 35.
Integrazione della vigente normativa in materia di trattamento di fine servizio del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/05/1985
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Per i dipendenti contemplati dal 3° comma dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, e dall'ultimo comma della legge regionale 28 aprile 1983, n. 21 la misura dell'indennità di [...]


§ 2.1.34 - L.R. 14 maggio 1985, n. 35.

Integrazione della vigente normativa in materia di trattamento di fine servizio del personale regionale.

(B.U. n. 9 del 10 giugno 1985).

 

Art. 1.

     Per i dipendenti contemplati dal 3° comma dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, e dall'ultimo comma della legge regionale 28 aprile 1983, n. 21 la misura dell'indennità di buonuscita per ogni anno di servizio utile è confermata in un dodicesimo della retribuzione annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, costituita dalle seguenti voci: stipendio, tredicesima mensilità, salario di anzianità, indennità prevista dall'art. 33 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35 ad esclusione di quella relativa alla funzione di coordinamento.

     E' abrogato il I comma dell'art. 36 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.

 

     Artt. 2. - 3. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).