Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 07/07/1982 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e dell'allegata tabella B al personale inquadrato secondo le norme della legge regionale 2 agosto 1973, [...] |
Art. 2. (Urgenza). |
§ 2.1.25 - L.R. 7 luglio 1982, n. 39.
Disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.
(B.U. n. 29 del 20 luglio 1982).
In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della
Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della
Ai fini dell'individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del
Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da Enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'art. 68 del
Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 1 novembre 1973, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.
Le anzianità pregresse maturate all'1 novembre 1973 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 74 della
Art. 2. (Urgenza).
(Omissis).