§ 98.1.7168 - D.M. 27 ottobre 1994, n. 759.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1994
Numero:759


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e sue modificazioni, 22 dicembre 1967 e sue modificazioni, e 3 maggio 1971, riguardanti rispettivamente [...]
Art. 2.      1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, non conformi alle disposizioni del [...]


§ 98.1.7168 - D.M. 27 ottobre 1994, n. 759.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, e del decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana.

(G.U. 6 febbraio 1995, n. 30)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;

     Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;

     Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971;

     Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati al fine, fra l'altro, di comprendere nel campo di applicazione degli stessi i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

     Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

     Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e sue modificazioni, 22 dicembre 1967 e sue modificazioni, e 3 maggio 1971, riguardanti rispettivamente la disciplina degli additivi alimentari, dei coloranti alimentari e degli amidi modificati che si possono aggiungere agli alimenti, si applicano anche ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

     2. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

     a) al "Titolo I - A Conservanti", alle voci "E 200 Acido sorbico, E 201 Sodio sorbato, E 202 Potassio sorbato ed E 203 Calcio sorbato" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, 1000 mg/Kg";

     b) al "Titolo I - C Antiossidanti", alle voci "E 300 Acido L-ascorbico, E 301 Sodio L-ascorbato, E 302 Calcio L-ascorbato, E 304 L-Ascorbile palminato, E 306 Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferoli, E 307 Alfa tocoferolo di sintesi, E 308 Gamma tocoferolo ed E 309 Delta tocoferolo di sintesi" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri, granulati, pastigliaggi e simili, destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";

     c) al "Titolo II A - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti":

     - alle voci "E 407 Carragenine, E 410 Farina di semi di carrube, E 412 Farina di semi di guar, E 413 Gomma adragante, E 414 Gomma arabica, E 415 Gomma xanthano, E 440 Pectina, E 460 Cellulosa microcristallina, E 461 Metilcellulosa, E 463 Idrossipropilcellulosa, E 464 Idrossipropilmetilcellulosa, E 465 Metiletilcellulosa ed E 466 Carbossimetilcellulosa" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati, destinati alla ricostituzione, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 401 Sodio alginato" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.";

     - alle voci "E 414 Gomma arabica ed E 420 Sorbitolo" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "cioccolatini (limitatamente al ripieno), S.B.T.I.";

     - alle voci "E 420 Sorbitolo ed E 422 Glicerolo" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "capsule di gelatina destinate a contenere alimenti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 440 Pectina" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 464 Idrossipropilmetilcellulosa" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "crocchette di patate, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 466 Carbossimetilcellulosa sale sodico" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevanda cioccolata pronta per il consumo, S.B.T.I.";

     d) al "Titolo II B - Emulsionanti":

     - alla voce "E 322 Lecitine" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri e granulati, nonchè oli e grassi in capsule, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi":

     i) è aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevanda cioccolata pronta per il consumo, S.B.T.I.";

     ii) la dizione "Gelati 0,5 " è sostituita dalla seguente "Gelati, S.B.T.I.";

     iii) è aggiunto il seguente caso d'impiego: "dessert gelato, S.B.T.I.";

     iv) è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri e granulati, nonchè oli e grassi in capsule, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 472 a) Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.";

     e) al "Titolo VI - Agenti di rivestimento":

     - alla voce "Gomma lacca bianca raffinata" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     f) al "Titolo VII - Acidificanti":

     - alle voci "E 270 Acido lattico ed E 330 Acido citrico" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri, granulati, pastigliaggi e simili, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 334 Acido tartarico" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, 0,4%, polveri e granulati 700 mg/litro (calcolato sul prodotto ricostituito pronto per il consumo), pastigliaggi e simili 1%, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111";

     g) al "Titolo VIII - Antiagglomeranti":

     - è inserita la voce "Talco (esente da asbesto)" con il seguente caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     - sono inserite le seguenti voci: "Silicato di calcio, Silicato di magnesio e Trisilicato di magnesio (esente da asbesto)" con i seguenti casi d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     - alle voci "Carbonato di calcio e Carbonato di magnesio" sono aggiunti i seguenti casi d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, granulati, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     - alla voce "Silice colloidale (o biossido di silicio idrato)" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     - alla voce "E 341 Fosfato tricalcico" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";

     h) al "Titolo XIII - Vari", alla voce "Sali di sodio potassio, magnesio e calcio degli acidi grassi alimentari" la dizione "caramelle, pastigliaggi e chewing-gum 1%" è sostituita dalla seguente: "caramelle, chewing-gum, pastigliaggi e simili, polveri e granulati, S.B.T.I.";

     i) al "Titolo XIV - Correttori di acidità" alle voci "Carbonato di sodio, Bicarbonato di sodio, Carbonato di potassio e Bicarbonato di potassio" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati, S.B.T.I.".

     3. Alla sezione B del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 è aggiunta la seguente dizione: "Alimenti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, granulati, pastigliaggi e simili, capsule".

     4. I coloranti riportati nella sezione A/I dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967 possono essere impiegati per la colorazione delle capsule, utilizzate nella fabbricazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e dei pastigliaggi.

     5. E' consentito l'impiego del colorante "E 171 Biossido di titanio" nelle caramelle, S.B.T.I.".

     6. Nell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971:

     - alla voce "11 Fosfato di diamido" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.";

     - alla voce "14 Amido acetilato e reticolazione adipica" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevanda cioccolata pronta per il consumo, S.B.T.I.".

     7. Negli edulcoranti destinati al consumatore finale, sotto forma di microcompresse, è consentito l'impiego del polivinilpirrolidone e del polivinilpolipirrolidone, S.B.T.I.

 

          Art. 2.

     1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma già autorizzati secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, possono essere prodotti e commercializzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legislativo sopra citato.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti già notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.