Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/02/1994 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. 1. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego degli additivi elencati nelle tabelle A e B, rispettivamente, alle condizioni ivi indicate. Dette tabelle [...] |
Art. 2. 1. E' consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la [...] |
§ 98.1.6723 - D.M. 14 febbraio 1994, n. 225.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
(G.U. 5 aprile 1994, n. 78)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della
Visto l'art. 5, comma 2, della
Visto l'art. 3, comma 2, lettera a), della direttiva n. 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia di additivi da impiegare negli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, di procedere all'adozione di disposizioni nazionali;
Ritenuto di dover provvedere alle modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per prevedere l'impiego di taluni additivi alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;
Visto l'art. 17, comma 4, della
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la
Ritenuta l'opportunità di prevedere esplicitamente la clausola di mutuo riconoscimento per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro delle Comunità europee;
Ritenuto di dover applicare la clausola sopra citata, ai sensi degli articoli 11 e 12 della
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego degli additivi elencati nelle tabelle A e B, rispettivamente, alle condizioni ivi indicate. Dette tabelle fanno parte integrante dell'allegato I al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il
2. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi è consentito impiegare, oltre agli additivi riportati nelle tabelle A e B, anche gli additivi previsti, rispettivamente, dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72-1981" e "Codex STAN 156-1987", alle condizioni ivi previste.
3. Per l'imballaggio degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego delle seguenti sostanze: E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto.
4. Sulla confezione degli alimenti trattati con le sostanze di cui al comma 3 deve essere riportata, la dizione "confezionato in atmosfera modificata".
5. Le sostanze E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto devono possedere i requisiti di purezza riportati nella tabella C.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non si applicano agli alimenti per lattanti ed agli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
1. E' consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni.
2. E' consentita altresì la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabelle
(Tabelle omesse)