§ 98.1.7816 - D.M. 2 agosto 1993, n. 582.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1993
Numero:582


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, è modificato come segue
Art. 2.      1. La commercializzazione e l'uso dell'additivo “E 473 sucresteri" non conforme alle disposizioni del presente regolamento ma conforme alle precedenti norme sono [...]


§ 98.1.7816 - D.M. 2 agosto 1993, n. 582.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

(G.U. 18 gennaio 1994, n. 13)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

     Visti i decreti ministeriali:

     19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966,

     28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967,

     20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968,

     14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968,

     12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969,

     10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969,

     12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969,

     15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971,

     3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971,

     3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 1971,

     30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971,

     9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972,

     1° luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972,

     31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972,

     22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973,

     29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974,

     6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974,

     6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975,

     31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976,

     15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976,

     30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977,

     18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978,

     28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978,

     20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978,

     16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979,

     7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980,

     21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981,

     14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981,

     14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 28 maggio 1983,

     1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983,

     29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983,

     13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984,

     20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985,

     7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986,

     18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986,

     12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987,

     31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,

     24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 1990,

     6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;

     riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

     Vista la direttiva della Commissione n. 92/4/CEE recante modifica della direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensamenti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

     Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 31 marzo 1965 necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria sopra citata;

     Ritenuto di dover provvedere a ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 31 marzo 1965;

     Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 10 giugno 1992 e 15 giugno 1993;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto il l'art. 17 della legge del 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

     Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee effettuata in data 13 febbraio 1993 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE;

     Visto il parere circostanziato del 24 maggio 1993 con il quale la Commissione delle Comunità economiche europee invita il Governo italiano a modificare le dosi d'impiego proposte per alcuni additivi alimentari al fine di renderle conformi a quelle previste nella proposta di direttiva del Consiglio CEE riguardante gli additivi diversi dagli edulcoranti e dai coloranti;

     Ritenuto necessario di doversi adeguare a quanto rilevato dalla commissione delle Comunità economiche europee;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, è modificato come segue:

     a) Titolo I A - Antimicrobici.

     -Alle voci "E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato" è incluso il seguente caso d'impiego: "Grassi emulsionati, compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 0,2%".

     b) Titolo I C - Antiossidanti.

     -Alle voci "E 306 estratti d'origine naturale ricchi in tocoferoli, E 307 alfa tocoferolo di sintesi, E 308 gamma tocoferolo, E 309 delta tocoferolo di sintesi" è inserito il seguente caso d'impiego: "Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, S.B.T.I.".

     c) Titolo II A - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti.

     -Alle voci "E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di calcio, E 406 agar-agar, E 410 farina di semi di carruba, E 412 farina di semi di guar" è incluso il seguente caso d'impiego: "Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, S.B.T.I.".

     -Alla voce E 407 carragenine è incluso il seguente campo d'impiego: "Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 1,5%".

     -Alla voce "E 415 gomma xantano" la dizione "salse per insalata alla dose dello 0,5%" è sostituita dalla seguente: "salse, senape e condimenti liquidi, S.B.T.I.".

     -Alla voce "E 440 i) pectina ed E 440 ii) pectina amidata" è inserito il seguente caso d'impiego: "Dessert a base di frutta, S.B.T.I.".

     -Alle voci "E 339 ortofosfati di sodio, E 340 ortofosfati di potassio, E 341 ortofosfati di calcio" sono inseriti i seguenti casi d'impiego:

     1) "Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, 1%";

     2) "Latte di cocco in polvere, 1%".

     d) Titolo II B - Emulsionanti.

     -Alla voce "E 472 c) esteri citrici dei mono e digliceridi degli acidi grassi" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Lievito secco per prodotti da forno, con esclusione del pane, e per pani speciali, S.B.T.I.".

     -I requisiti di purezza dell'additivo "E 473 sucresteri" sono così modificati:

     1) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica è sostituita dalla frase seguente: "Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsulfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo, dall'isobutanolo e dal metiletilchetone";

     2) dopo il punto relativo al tenore di isobutanolo, è aggiunto il punto seguente: "tenore di metiletilchetone: non oltre 10 mg/kg".

     e) Titolo III - Esaltatori di sapidità.

     -Alla voce "Glutammato monosodico:

     1) la dizione "Carni cotte comunque preparate o conservate, 0,25%" è sostituita dalla seguente: "Carni preparate o comunque conservate, S.B.T.I.";

     2) è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Liquido di governo delle olive in salamoia, S.B.T.I.".

     f) Titolo VII - Acidificanti.

     -E' inserita la seguente voce: "Acido malico: caramelle, S.B.T.I.".

     g) Titolo XIII - Vari.

     -Alla voce "calcio cloruro" è inserito il seguente caso d'impiego: "Farcitura delle olive ripiene, S.B.T.I.".

     h) Titolo XIV - Correttori di acidità.

     -Alle voci:

     "E 270 acido lattico;

     E 325 sodio lattato;

     E 326 potassio lattato;

     E 327 calcio lattato;

     E 330 acido citrico;

     E 331 citrati di sodio;

     E 332 citrati di potassio",

     è aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevande e preparati per bevande analcooliche gassate e non gassate, S.B.T.I.".

 

          Art. 2.

     1. La commercializzazione e l'uso dell'additivo “E 473 sucresteri" non conforme alle disposizioni del presente regolamento ma conforme alle precedenti norme sono consentiti entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

     2. Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.