§ 1.3.2 - L.R. 17 febbraio 1976, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 agosto 1972, n. 13, modificata con L.R. 5 aprile 1973, n. 14, sull'esercizio delle funzioni di controllo sugli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio della funzione di controllo
Data:17/02/1976
Numero:9


Sommario
Art. 1.      I Componenti del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni Provinciali di Controllo, decadono dall'Ufficio, oltre che nei casi in cui sopravvengono condizioni previste come causa di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 31 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, l'orario giornaliero di servizio del personale che opera alle dipendenze funzionali degli organi [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Salvo quanto disposto con norme di carattere generale in materia di missione per servizi isolati fuori dell'ordinaria sede di servizio, l'autorizzazione ad effettuare la missione per esigenze di [...]
Art. 6.  (Urgenza).


§ 1.3.2 - L.R. 17 febbraio 1976, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 agosto 1972, n. 13, modificata con L.R. 5 aprile 1973, n. 14, sull'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali ed ordinamento del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali decentrate.

(B.U. n. 8 del 25 febbraio 1976).

 

Art. 1.

     I Componenti del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni Provinciali di Controllo, decadono dall'Ufficio, oltre che nei casi in cui sopravvengono condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità da legge dello Stato, anche qualora non intervengano senza giustificati motivi alle sedute per più di cinque volte consecutive.

     Le cause di decadenza sono contestate dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente.

     Nei casi di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale chiede al Componente dell'organo di controllo di optare tra la carica nel suddetto organo e quella che ha dato luogo all'incompatibilità.

     Se l'interessato non vi provvede entro venti giorni, il Presidente della Giunta regionale ne riferisce al Consiglio regionale, che dichiara la decadenza.

     Ove venga dichiarato decaduto uno degli esperti, il Consiglio regionale provvede contestualmente all'elezione del sostituto, fermo restando il principio della rappresentanza della minoranza.

     Negli altri casi la dichiarazione di decadenza è comunicata dal Presidente della Giunta agli Organi che hanno provveduto ad effettuare le sostituzioni di rispettiva competenza.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 31 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, l'orario giornaliero di servizio del personale che opera alle dipendenze funzionali degli organi regionali di controllo è fissato dalla Giunta regionale, su conforme parere del Comitato e sentite le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Salvo quanto disposto con norme di carattere generale in materia di missione per servizi isolati fuori dell'ordinaria sede di servizio, l'autorizzazione ad effettuare la missione per esigenze di istituto da parte del personale addetto al Comitato ed alle Sezioni Provinciali è rilasciata dai Presidenti del Comitato e delle Sezioni stesse.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo modificativo del terzo comma, art. 6, L.R. 14 agosto 1972, n. 13.

[2] Articolo sostitutivo dell'art. 19 L.R. 14 agosto 1972, n. 13.