Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. (Autonomia - Regolamento). |
Art. 2. (Termini e norma transitoria). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 1.2.51 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 80.
Parziale modifica della L.R. 76/1999: Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale.
(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).
Art. 1. (Autonomia - Regolamento).
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia, sancita dalla
2. Le disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 3, nell'art. 4 e nell'art. 5 della
Art. 2. (Termini e norma transitoria).
1. L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone lo schema di regolamento da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Fino all'emanazione del previsto regolamento si continuano ad applicare le norme contenute nella citata
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.