§ 1.2.18 - L.R. 3 marzo 1988, n. 27.
Integrazione alla L.R. 22 marzo 1985, n. 16, recante norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2 punto 3 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:03/03/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. del 22 marzo 1985, n. 16 è così modificato
Art. 2.      Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della Legge regionale 22 marzo 1985, n. 16 a partire dall'entrata in vigore della Legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è riconosciuto [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 1.2.18 - L.R. 3 marzo 1988, n. 27.

Integrazione alla L.R. 22 marzo 1985, n. 16, recante norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 12 settembre 1978, n. 63.

(B.U. n. 8 del 30 marzo 1988).

 

Art. 1.

     Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. del 22 marzo 1985, n. 16 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della Legge regionale 22 marzo 1985, n. 16 a partire dall'entrata in vigore della Legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è riconosciuto agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio.

     Tale riconoscimento è effettuato con gli stessi criteri adottati per il personale regionale di ruolo in attuazione delle Leggi regionali n. 60/79, 15/81 e 35/84.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).