| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Abruzzo |
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
| Capitolo: | 1.2 organi regionali |
| Data: | 03/03/1988 |
| Numero: | 27 |
| Sommario |
| Art. 1. Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. del 22 marzo 1985, n. 16 è così modificato |
| Art. 2. Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della Legge regionale 22 marzo 1985, n. 16 a partire dall'entrata in vigore della Legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è riconosciuto [...] |
| Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 1.2.18 - L.R. 3 marzo 1988, n. 27.
Integrazione alla L.R. 22 marzo 1985, n. 16, recante norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 12 settembre 1978, n. 63.
(B.U. n. 8 del 30 marzo 1988).
Il quarto comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della
Tale riconoscimento è effettuato con gli stessi criteri adottati per il personale regionale di ruolo in attuazione delle Leggi regionali n. 60/79, 15/81 e 35/84.
Art. 3. (Norma finanziaria).
(Omissis).