§ 1.2.9 - L.R. 21 giugno 1978, n. 31.
Rimborso delle spese di trasporto ai componenti degli organismi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/06/1978
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, che, per partecipare alle sedute compiano, con l'uso del mezzo proprio, spostamenti dall'ordinaria sede di servizio [...]


§ 1.2.9 - L.R. 21 giugno 1978, n. 31.

Rimborso delle spese di trasporto ai componenti degli organismi regionali.

(B.U. n. 24 del 10 luglio 1978).

 

Art. 1.

     Ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, che, per partecipare alle sedute compiano, con l'uso del mezzo proprio, spostamenti dall'ordinaria sede di servizio se pubblici dipendenti, o di lavoro, in ogni altro caso, è dovuto il rimborso forfettario delle spese di trasporto in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

     Per la stessa causale e nella stessa misura i rimborsi anzidetti spettano ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 1 della L.R. 10 settembre 1973, n. 35.

     Ai dipendenti regionali, componenti degli organismi indicati nei commi precedenti, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 29 dicembre 1977, n. 77.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Artt. 2. - 3. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).