§ 98.1.5008 - D.M. 18 settembre 1997, n. 383.
Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/09/1997
Numero:383


Sommario
Art. 1. Cali di lavorazione degli oli minerali      1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla [...]
Art. 2. Cali di lavorazione dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici      1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo, di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del [...]
Art. 3. Disposizioni comuni      1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla [...]
Art. 4. Disposizioni transitorie      1. Il precedente regime di abbuono dei cali di lavorazione dell'alcole etilico si applica fino al primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 5. Abrogazione di norme      1. Il decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, si intende abrogato


§ 98.1.5008 - D.M. 18 settembre 1997, n. 383.

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono

(G.U. 5 novembre 1997, n. 258)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     Visti l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire, con proprio decreto, le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo, nonché l'articolo 4, comma 2, del testo unico, che prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con proprio decreto, relativamente alle perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili nei limiti dei quali può essere concesso l'abbuono d'accisa;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6228/UCL del 1° settembre 1997;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Cali di lavorazione degli oli minerali

     1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.

     2. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.

     3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'imposta sui prodotti sottoposti alle medesime.

 

          Art. 2. Cali di lavorazione dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici

     1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo, di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle perdite riscontrate fino alla misura dell'1,5 per cento del quantitativo sottoposto alla rilavorazione.

     2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all''articolo 1, comma 3.

     3. Per l'impiego, in regime sospensivo, di alcole etilico, compreso quello contenuto negli aromi, nella preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle deficienze riscontrate in sede di inventario, purché non superino le seguenti misure, riferite al periodo preso a base per l'inventario:

     a) 2,5 per cento dell'alcole impiegato, per le perdite connesse alle operazioni di trasformazione e preparazione;

     b) le percentuali previste dalla normativa doganale, per i cali naturali relativi al periodo di trasformazione, preparazione e giacenza e per i cali tecnici relativi alle operazioni semplici di condizionamento.

     4. Quando la deficienza riscontrata è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza, fino al limite determinato applicando la percentuale stabilita nel comma 3, lettera a), eventualmente aumentata ai sensi del comma 5, all'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione dell'inventario, va ad incrementare il calo ammissibile relativo all'inventario successivo.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'alcole impiegato in regime sospensivo nella preparazione di prodotti destinati ad usi esenti o all'esportazione.

     6. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuta dall'UTF o dalla dogana, per le lavorazioni successive alla richiesta medesima, un calo superiore a quello previsto dal comma 3, lettera a), sulla base di esperimenti eseguiti dall'UTF. La medesima procedura di determinazione del calo mediante esperimenti si applica anche nel caso di impiego in regime sospensivo di prodotti alcolici diversi dal'alcole etilico e dagli aromi, di fabbricazione di prodotti diversi da quelli dei commi 3 e 7, o quando nell'opificio venga introdotto, per il completamento della lavorazione, alcole contenuto in prodotti provenienti da altri opifici. Resta ferma la facoltà dell'UTF di eseguire riscontri, mediante esperimenti, per verificare la congruità delle perdite, anche se contenute nei limiti previsti dai commi 3 e 7; per i depositi sotto il controllo della dogana tali esperimenti vengono effettuati su richiesta della dogana medesima.

     7. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche per la preparazione degli aromi, in regime sospensivo, sostituendo alla percentuale indicata nel comma 3, lettera a), quella del 7 per cento.

     8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7 tengono, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, registrazioni contabili, relativamente:

     a) al magazzino dell'alcole da impiegare;

     b) all'opificio di trasformazione;

     c) al magazzino del prodotto condizionato.

     9. Per la scritturazione e la conservazione dei registri utilizzati per le contabilizzazioni di cui al comma 8 si seguono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

     10. Negli opifici di cui al comma 8, le operazioni d'inventario riguardano distintamente il magazzino dell'alcole, l'opificio di trasformazione considerato nel suo complesso ed il magazzino dei prodotti condizionati. Gli inventari ordinari hanno periodicità annuale; resta ferma la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno.

     11. Nei depositi fiscali di vino sono ammessi cali di lavorazione nelle misure derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768.

 

          Art. 3. Disposizioni comuni

     1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale.

     2. In caso di variazione d'aliquota nel periodo cui si riferisce l'inventario, la liquidazione dell'imposta è effettuata ripartendo le deficienze eccedenti i cali ammissibili all'abbuono proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.

 

          Art. 4. Disposizioni transitorie

     1. Il precedente regime di abbuono dei cali di lavorazione dell'alcole etilico si applica fino al primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I fabbricanti che intendano beneficiare immediatamente della nuova normativa comunicano all'UTF o alla dogana competenti la consistenza delle giacenze, rilevata sotto la propria responsabilità, perché sia presa a base per l'elaborazione del primo inventario, riferito alla data del rilevamento della consistenza delle giacenze.

     2. All'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione del primo inventario, si applica, in occasione dell'inventario successivo, la percentuale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

 

          Art. 5. Abrogazione di norme

     1. Il decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, si intende abrogato.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.