§ 98.1.3438 - D.M. 19 ottobre 1999, n. 459.
Regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare


Settore:Normativa nazionale
Data:19/10/1999
Numero:459


Sommario
Art. 1. Generalità      1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato
Art. 2. Area di applicazione      1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a
Art. 3. Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale      1. Il capo di Stato maggiore della Marina stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto [...]
Art. 4. Doveri del personale imbarcato      1. Il personale imbarcato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle relative disposizioni applicative, nonché degli ordini emanati [...]
Art. 5. Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale      1. Il comandante in capo della squadra navale
Art. 6. Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale      1. Il comandante di reparto navale
Art. 7. Responsabilità e compiti del comandante di nave      1. Il comandante di nave
Art. 8. Responsabilità e compiti degli ufficiali      1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave
Art. 9. Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai      1. I sottufficiali ed i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave
Art. 10. Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali      1. I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave ed i marinai
Art. 11. Personale civile      1. Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la [...]
Art. 12. Disposizioni finali      1. Con istruzioni applicative del presente regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina è stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti ed [...]


§ 98.1.3438 - D.M. 19 ottobre 1999, n. 459.

Regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare

(G.U. 6 dicembre 1999, n. 286)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

     Visto il regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, relativo alla classificazione del naviglio della Marina militare;

     Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e successive modificazioni, sull'ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

     Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare;

     Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

     Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ratificata con legge del 2 dicembre 1994, n. 689;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, che approva il regolamento di disciplina militare;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il "Riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa";

     Considerata la necessità di apportare modifiche al regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, rispondenti alle mutate esigenze di detto servizio;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. U.L. 1579/D-VIII-25 del 7 giugno 1999;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Generalità

     1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

     2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare.

     3. Nel presente regolamento per unità navale si intende la nave secondo le norme nazionali ed internazionali di diritto marittimo.

 

          Art. 2. Area di applicazione

     1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a:

     a) tutte le navi della Marina militare, qualunque sia la loro posizione marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale è considerato come destinato a terra;

     b) personale militare e personale civile, anche non appartenente all'Amministrazione della difesa, imbarcato, di passaggio, accasermato o comunque presente a bordo delle unità navali della Marina militare;

     c) equipaggi militari e civili militarizzati delle navi mercantili impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate;

     d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.

 

          Art. 3. Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale

     1. Il capo di Stato maggiore della Marina stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal capo di Stato maggiore della Difesa.

     2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della Squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo ed incursori T. Tesei .

     3. Due o più navi possono essere costituite in gruppo,squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione "reparto navale".

     4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonché il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilità di comando sono contenute nell'apposita regolamentazione di Forza armata.

 

          Art. 4. Doveri del personale imbarcato

     1. Il personale imbarcato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle relative disposizioni applicative, nonché degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati.

     2. Il personale militare assegnato permanentemente all'unità navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attività propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la più efficace applicazione delle norme vigenti.

     3. I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave su cui il personale è imbarcato sia perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio vengano disciolti per ordini superiori.

 

          Art. 5. Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale

     1. Il comandante in capo della squadra navale:

     a) dipende organicamente dal capo di Stato maggiore della Marina;

     b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale dei vari servizi della forza navale ed il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;

     c) è responsabile, in via continuativa, dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti nel quadro dei criteri, direttive, norme e programmi emanati dal capo di Stato maggiore della Marina; stabilisce i programmi annuali, emana le corrispondenti direttive e ne esercita il controllo;

     d) propone al capo di Stato maggiore della Marina o, in caso di urgente necessità, effettua, varianti alla composizione della struttura d'impiego delle forze navali dipendenti, in relazione alle missioni da compiere; non ha lo stesso obbligo quando le varianti siano effettuate per esercitazioni;

     e) effettua, direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;

     f) riferisce al capo di Stato maggiore della Marina, con la prescritta periodicità, e comunque quando necessario, sull'efficienza delle forze, sulle avarie verificatesi e sui risultati raggiunti nelle esercitazioni;

     g) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di dottrina e di indirizzo nella preparazione delle forze; lascia a ciascun comandante la possibilità di esplicare la propria iniziativa nell'ambito delle previste attribuzioni, compiti e responsabilità.

 

          Art. 6. Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale

     1. Il comandante di reparto navale:

     a) dipende direttamente dall'autorità gerarchica sovraordinata;

     b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale della forza navale dipendente ed il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;

     c) è responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali e, se necessario o richiesto, emana le corrispondenti direttive integrative; esercita il controllo dell'attività svolta;

     d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;

     e) riferisce all'autorità sovraordinata, con la prescritta periodicità, e comunque quando si verifichino eventi significativi, sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi ed ai risultati raggiunti nelle esercitazioni;

     f) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di indirizzo nella preparazione delle forze, lasciando a ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.

 

          Art. 7. Responsabilità e compiti del comandante di nave

     1. Il comandante di nave:

     a) rappresenta la nave;

     b) ha la responsabilità:

     1) dell'esercizio del comando navale e di quanto previsto dal codice della navigazione e da altra legislazione vigente per i comandanti di navi da guerra;

     2) dell'organizzazione, dell'impiego e della direzione del personale dipendente;

     3) dell'efficienza e della sicurezza della nave;

     4) della conduzione della nave e del suo funzionamento;

     5) dell'interpretazione e dell'applicazione degli ordini, delle disposizioni e delle norme di legge o di regolamento che interessino direttamente o indirettamente la nave ed il personale imbarcato;

     6) degli archivi e della corrispondenza ufficiale della nave, della tutela del segreto;

     7) dell'esercizio della necessaria azione di indirizzo e di vigilanza sul regolare andamento dell'amministrazione della nave;

     8) della gestione amministrativa della cassa di bordo sulle navi ove tali compiti non siano affidati ad ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo;

     9) dell'addestramento tecnico-professionale e generale dello stato maggiore e dell'equipaggio;

     c) per gli aspetti disciplinari ha su tutto il personale militare imbarcato l'autorità conferita, quale comandante di Corpo, dai regolamenti vigenti. Sui civili destinati a bordo esercita le funzioni di capo ufficio. Esercita le funzioni di polizia giudiziaria indicate dall'art. 301 del codice penale militare di pace;

     d) provvede ad assegnare gli incarichi agli ufficiali ed al personale imbarcato, quando gli incarichi stessi non siano definiti nel dispaccio di assegnazione alla destinazione; allorché intervengano valutazioni di idoneità per l'assolvimento di uno specifico compito, avanza motivate proposte di revoca e, in caso di urgenza, ha la facoltà di sostituire nell'incarico il soggetto inidoneo in attesa delle superiori determinazioni;

     e) mantiene vivi nel personale i doveri e gli impegni assunti con il giuramento;

     f) agisce di sua iniziativa quando attendere o chiedere ordini possa incidere sulla tempestività e sull'efficienza dell'azione;

     g) informa tempestivamente l'autorità sovraordinata quando la nave non sia nelle condizioni di eseguire, nei modi e nei tempi previsti, la missione assegnata;

     h) sulle navi la cui tabella di armamento non preveda l'assegnazione di un ufficiale del Corpo di commissariato militare marittimo, o in caso di assenza o di impedimento del medesimo, assume le funzioni di ufficiale di stato civile;

     i) cura l'istruzione militare, marinaresca e tecnica, lo sviluppo fisico, la cultura, il morale, la salute e l'igiene del personale e si adopera, con i mezzi disponibili, affinché esso raggiunga nel più breve tempo possibile il miglior grado di efficienza e di addestramento. Pone attenzione, anche attraverso contatti diretti, alle esigenze personali dei componenti lo stato maggiore e l'equipaggio;

     l) esige che gli ufficiali dirigano con equilibrio il personale dipendente, si occupino di argomenti di organizzazione, logistica, studino sotto il profilo tecnico-professionale l'utile impiego dei mezzi offensivi e difensivi della nave, si interessino preventivamente delle condizioni militari, politiche e commerciali dei Paesi di previsto scalo.

 

          Art. 8. Responsabilità e compiti degli ufficiali

     1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave.

     2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorità disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonché su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale.

     3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attività o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato.

     4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unità navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di "comandande di reparto".

     5. Tutti gli ufficiali devono:

     a) conoscere nel più breve tempo possibile la sistemazione della nave sulla quale sono imbarcati, in particolare per quanto ha relazione con il servizio di sicurezza;

     b) prendere conoscenza di tutti i regolamenti, delle norme di impiego, delle circolari e delle prescrizioni, disposizioni e consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri;

     c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori, le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non tralasciando alcuna occasione per migliorarne le qualità militari, professionali, intellettuali ed etiche;

     d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior impiego del personale e del materiale;

     e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto impiego e l'efficienza dei sistemi, apparecchiature ed impianti e sentirsi altresì responsabili del buon uso delle sistemazioni, apparecchiature ed arredi di interesse o uso generale.

 

          Art. 9. Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai

     1. I sottufficiali ed i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave.

     2. Tale personale deve:

     a) conoscere i compiti inerenti la propria destinazione e gli incarichi assegnati nonché le attribuzioni ed i doveri a ciascuno di essi correlati;

     b) conoscere la configurazione della struttura generale della nave, la denominazione e la posizione dei singoli locali e la configurazione e gli allestimenti dei locali di interesse della propria destinazione e di quelli nei quali vive ed è chiamato ad operare;

     c) conoscere i sistemi ed apparati del cui impiego ed efficienza è responsabile secondo le diverse attribuzioni, nonché le disposizioni di servizio relative al corretto e più efficace uso degli stessi;

     d) avere la massima cura della pulizia e del buon assetto dei locali assegnati, della conservazione del materiale; deve riferire immediatamente al diretto superiore in merito a qualunque danno o perdita di materiale con l'indicazione delle cause reali o presunte che hanno provocato l'evento e delle eventuali, correlate responsabilità di terzi.

 

          Art. 10. Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali

     1. I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave ed i marinai.

     2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilità previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia:

     a) esercitano sui propri dipendenti una sorveglianza assidua, per mantenere l'ordine e la disciplina, per guidarli ed istruirli nei loro compiti;

     b) curano e sono responsabili dell'espletamento del compito corrispondente all'incarico loro assegnato e di tutto quanto riguarda l'impiego del personale e del materiale, sia nel servizio giornaliero sia nel reparto o, quando previsto, nel servizio cui sono assegnati;

     c) concorrono all'educazione e all'istruzione dei sottufficiali più giovani e dei marinai;

     d) reprimono le lievi mancanze e le omissioni con la sanzione del richiamo; fanno rapporto al superiore diretto o all'ufficiale del pertinente servizio giornaliero se la mancanza è commessa in tale ambito;

     e) curano la buona conservazione e lo stato di piena efficienza del materiale e la pulizia dei locali a loro affidati rispondendone agli ufficiali o sottufficiali dai quali dipendono;

     f) guidano il personale dipendente nell'impiego e nella manutenzione delle armi, dei macchinari, degli apparati e del materiale di competenza;

     g) riferiscono ai diretti superiori sulle necessità e gli inconvenienti del servizio al quale sono assegnati;

     h) possono dare di loro iniziativa quegli ordini che sono in armonia con le disposizioni e con le direttive dei superiori; provocano gli ordini che esulano dalla propria facoltà decisionale;

     i) hanno autorità funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico ed hanno l'autorità conferita dal regolamento di disciplina su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale.

     3. I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unità navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalità posseduta. Le modalità d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.

 

          Art. 11. Personale civile

     1. Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la vita di bordo svolgendo, in relazione alle mansioni previste dalla qualifica di appartenenza, il proprio compito con senso del dovere e della responsabilità.

 

          Art. 12. Disposizioni finali

     1. Con istruzioni applicative del presente regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina è stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti ed attribuzioni, relativa all'organizzazione delle navi della Marina militare.

     2. Il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, approvato con il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, rimane in vigore per le navi organizzate per servizi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.