Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/07/1999 |
Numero: | 357 |
Sommario |
Art. 1. Limite superiore di età per la partecipazione al concorso |
Art. 2. Elevazione del limite superiore di età per la partecipazione al concorso |
§ 98.1.3292 - D.M. 29 luglio 1999, n. 357.
Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia
(G.U. 18 ottobre 1999, n. 245)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 3, comma 6, della
Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale della carriera prefettizia e le oggettive necessità dell'Amministrazione dell'interno particolarmente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di protezione civile rendano necessaria l'adozione di un limite massimo di età per l'accesso al concorso per la carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 luglio 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Limite superiore di età per la partecipazione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso per la carriera prefettizia è richiesta una età non superiore a trentacinque anni.
Art. 2. Elevazione del limite superiore di età per la partecipazione al concorso
1. Il limite di età di trentacinque anni è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età. Tale limite non si applica ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 della
[1] Comma così modificato dall'art. 9 del