§ 98.1.2798 - D.M. 1 dicembre 2000, n. 411.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/12/2000
Numero:411


Sommario
Art. 1.      1. Nell'allegato II - Sezione 1: Parte B, Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 [...]


§ 98.1.2798 - D.M. 1 dicembre 2000, n. 411.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale

(G.U. 15 gennaio 2001, n. 11)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210;

     Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate riguardante l'inclusione di un nuovo componente fra le sostanze autorizzate per la fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con gli alimenti;

     Ritenuto di procedere alla modifica delle condizioni e limitazioni d'impiego di alcuni additivi per materie plastiche;

     Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 16 dicembre 1999 e dell'8 febbraio 2000;

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 8 marzo 2000 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 settembre 2000;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nell'allegato II - Sezione 1: Parte B, Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210, alle voci "acetil-tri-2-etilesil-citrato" e "di-isobutiladipato" le condizioni e limitazioni d'impiego sono modificate inserendo nella colonna "restrizioni" la seguente dizione: "Limite di migrazione specifica = 3 ppm".

     2. All'allegato II - Sezione 4: Parte A, 3) Sostanze ausiliarie, è inserita la seguente voce "copolimero perfluoroalchilacrilato: per il trattamento di carte e cartoni in quantità non superiore allo 0,5% p/p".

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.