§ 98.1.2792 - D.M. 30 novembre 2000, n. 431.
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/11/2000
Numero:431


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, sono apportate le [...]


§ 98.1.2792 - D.M. 30 novembre 2000, n. 431.

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

(G.U. 25 gennaio 2001, n. 20)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relative alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, recante regolamento emanato in attuazione della direttiva 93/121/CEE di modifica della direttiva 91/494/CEE;

     Vista la direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

     Ritenuto di procedere all'attuazione della indicata direttiva 1999/89/CE ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto del Ministro interessato viene data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 luglio 2000;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 100.1/1952-G/6096 del 10 novembre 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

     A) all'articolo 3, comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587";

     2) la lettera f) è soppressa;

     B) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

     "Articolo 14-bis.

     1. Le carni fresche di volatili da cortile non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, possono essere importate solo in presenza di disposizioni autorizzative della Commissione europea e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate a riguardo";

     C) l'allegato è soppresso.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.