Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/04/1998 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 è modificato nel modo seguente |
§ 98.1.3887 - D.M. 29 aprile 1998, n. 220.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/121/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
(G.U. 9 luglio 1998, n. 158)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la
Visto il
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Visto il
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Ritenuto necessario, ai fini della attuazione nell'ordinamento della
Visto l'articolo 17, comma 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.3/Ag.3/516 del 27 gennaio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il
A) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera a) è così sostituita: " a) dal momento della schiusa hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti del capo III del
2) il punto 2) della lettera b) è così sostituito: "2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili".
B) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "dall'articolo 4", il periodo "se sono destinate" è sostituito dal periodo "se non sono destinate".
C) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5-bis:
"Art. 5-bis. - 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle, le carni fresche di volatili da cortile possono essere contrassegnate, conformemente alle disposizioni di cui al
a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza prevista all'articolo 9, comma 1, del
b) originari di un branco sul quale, cinque giorni prima della partenza, è stato effettuato un esame virologico, a sondaggio, su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo. La campionatura deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;
c) originari di un'azienda nella quale, a seguito di un esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili, non è stato rilevato alcun sintomo clinico o indicazioni che possano far sospettare la presenza della malattia di Newcastle;
d) trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). I mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;
e) esaminati al macello durante la visita ante e post mortem per la ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.
2. Il ricorso alle modalità previste al comma 1, è segnalato dai veterinari territorialmente competenti al Ministero della sanità per consentire la successiva informazione degli altri Stati membri e della Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.
3. I criteri generali relativi alle campionature, alla loro frequenza nonché alle eventuali modalità da adottare in caso di applicazione di quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti con decisione comunitaria".
D) L'articolo 10 è così sostituito:
"Art 10. - 1. Le carni fresche di volatili da cortile devono provenire da Paesi:
a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono soggette a denuncia obbligatoria a livello nazionale conformemente alle norme internazionali;
b) immuni da influenza aviaria e malattia di Newcastle, oppure, sebbene non immuni da tali malattie, da Paesi che applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle di cui al
2. Ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.