§ 98.1.3887 - D.M. 29 aprile 1998, n. 220.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/121/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/04/1998
Numero:220


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 è modificato nel modo seguente


§ 98.1.3887 - D.M. 29 aprile 1998, n. 220.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/121/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

(G.U. 9 luglio 1998, n. 158)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/494/CEE relativa alle norme di polizia, sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, recante attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 71/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;

     Vista la direttiva 93/121/CE che modifica la citata direttiva 91/494/CEE;

     Ritenuto necessario, ai fini della attuazione nell'ordinamento della direttiva 93/121/CE, apportare alcuni adeguamenti di carattere tecnico alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 558/1992, conformi al contenuto di detta direttiva;

     Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.3/Ag.3/516 del 27 gennaio 1998;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 è modificato nel modo seguente:

     A) all'articolo 3, comma 1:

     1) la lettera a) è così sostituita: " a) dal momento della schiusa hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587. Le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di essi il cui status di non vaccinazione sia stato riconosciuto in sede comunitaria, devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei trenta giorni precedenti la macellazione";

     2) il punto 2) della lettera b) è così sostituito: "2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili".

     B) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "dall'articolo 4", il periodo "se sono destinate" è sostituito dal periodo "se non sono destinate".

     C) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

     "Art. 5-bis. - 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle, le carni fresche di volatili da cortile possono essere contrassegnate, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503, con il bollo sanitario previsto all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) a detto decreto, a condizione che le carni provengano da volatili da cortile:

     a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza prevista all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, con esclusione della zona di protezione di cui allo stesso articolo 9, comma 1, del citato decreto n. 657/1996, azienda per la quale, a seguito dell'indagine epidemiologica, si possa escludere qualsiasi contatto con una azienda infetta;

     b) originari di un branco sul quale, cinque giorni prima della partenza, è stato effettuato un esame virologico, a sondaggio, su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo. La campionatura deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;

     c) originari di un'azienda nella quale, a seguito di un esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili, non è stato rilevato alcun sintomo clinico o indicazioni che possano far sospettare la presenza della malattia di Newcastle;

     d) trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). I mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

     e) esaminati al macello durante la visita ante e post mortem per la ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.

     2. Il ricorso alle modalità previste al comma 1, è segnalato dai veterinari territorialmente competenti al Ministero della sanità per consentire la successiva informazione degli altri Stati membri e della Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.

     3. I criteri generali relativi alle campionature, alla loro frequenza nonché alle eventuali modalità da adottare in caso di applicazione di quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti con decisione comunitaria".

     D) L'articolo 10 è così sostituito:

     "Art 10. - 1. Le carni fresche di volatili da cortile devono provenire da Paesi:

     a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono soggette a denuncia obbligatoria a livello nazionale conformemente alle norme internazionali;

     b) immuni da influenza aviaria e malattia di Newcastle, oppure, sebbene non immuni da tali malattie, da Paesi che applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

     2. Ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.