Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/2001 |
Numero: | 371 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 1. Al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche |
§ 98.1.1425 - D.M. 31 maggio 2001, n. 371.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
(G.U. 16 ottobre 2001, n. 241)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la
Vista la
Visto il
Considerata la necessità di apportare al decreto ministeriale le modifiche indicate dalla predetta direttiva 99/50/CE;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis "residuo di antiparassitario”: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del
b) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal
c) all'articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
"8-bis. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.
8-ter. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento;
b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.";
d) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
"Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini";
e) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. E' vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis ed 8-ter decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1-ter. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1° luglio 2002.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.