§ 98.1.1425 - D.M. 31 maggio 2001, n. 371.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/2001
Numero:371


Sommario
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500      1. Al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche


§ 98.1.1425 - D.M. 31 maggio 2001, n. 371.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(G.U. 16 ottobre 2001, n. 241)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato c);

     Vista la direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, che ha dato attuazione alla direttiva 91/321/CEE, e le successive modificazioni;

     Considerata la necessità di apportare al decreto ministeriale le modifiche indicate dalla predetta direttiva 99/50/CE;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;

     Visto il regolamento (CE) n. 1139/1998 ed, in particolare, il quarto considerando e l'articolo 2, paragrafo 2, come modificato dal regolamento (CE) n. 49/2000;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2000;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500

     1. Al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

     "e-bis "residuo di antiparassitario”: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione";

     b) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000.";

     c) all'articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

     "8-bis. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

     8-ter. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

     a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento;

     b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.";

     d) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini";

     e) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     "1-bis. E' vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis ed 8-ter decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     1-ter. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1° luglio 2002.".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.