§ 4.5.7 – D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 241.
Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.5 alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici
Data:19/03/1996
Numero:241


Sommario
Art. 1.  Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli [...]


§ 4.5.7 – D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 241. [1]

Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

(G.U. 4 maggio 1996, n. 103).

 

     Art. 1. Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

     1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

     2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

     3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 84.