Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/2002 |
Numero: | 127 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal [...] |
Art. 2. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico 1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 [...] |
§ 98.1.285 - D.M. 17 maggio 2002, n. 127.
Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti
(G.U. 2 luglio 2002, n. 153)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3 della
Visto il
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto l'articolo 1 del
Visto l'articolo 3-quinquies del
Visto l'articolo 15, comma 2, della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo
1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al
a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
b) nelle modalità di pagamento, in corrispondenza del comma 1-ter è aggiunto il seguente punto: "2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della
c) nelle note è aggiunta, in fine, la seguente: "1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico".
1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al
2. L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.
3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.
4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del