§ 97.8.2 - Legge 27 novembre 1956, n. 1367.
Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/11/1956
Numero:1367


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956 - 57 e [...]
Art. 2.      Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone il programma generale, mentre, sulla base di questo, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità [...]
Art. 3.      E' autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956 - 57 per la [...]
Art. 4.      All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956 - 57 sarà fatto fronte mediante riduzione di [...]


§ 97.8.2 - Legge 27 novembre 1956, n. 1367. [1]

Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.

(G.U. 18 dicembre 1956, n. 318).

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956 - 57 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957 - 58 al 1960 - 61 per il potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:

     a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali;

     b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali;

     c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;

     d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

     e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

     f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonchè per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone il programma generale, mentre, sulla base di questo, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica predispone i piani degli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale.

     Nulla è innovato alle norme vigenti circa i piani profilattici e, in generale, circa la competenza degli organi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956 - 57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

     a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;

     b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

     I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi con preferenza a produttori singoli od associati, nonchè ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

     Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

          Art. 4.

     All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956 - 57 sarà fatto fronte mediante riduzione di lire un miliardo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario e di lire un miliardo dallo stanziamento del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.