§ 97.7.83 - D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 57.
Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:29/03/2010
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
Art. 6.  Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30
Art. 7.  Regolamenti
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 97.7.83 - D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 57.

Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.

(G.U. 21 aprile 2010, n. 92)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per l'anno 2008, ed in particolare l'articolo 1 recante delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, compresa nell'elenco di cui all'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonchè le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

     Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE del 18 settembre 2009 che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria e, segnatamente, l'allegato II, capitoli 1 e 3;

     Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

     Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

     Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

     Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale e successive modifiche ed integrazioni;

     Ritenuto di recepire le modifiche relative alle direttive 89/556/CEE, 90/429/CEE, 90/426/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, attuate nell'ordinamento nazionale con provvedimento di natura regolamentare, con strumenti normativi di analoga natura;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

     Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196

     1. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dopo le parole:

     «lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio».

     2. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 è abrogato.

     3. Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D.

     2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 3, della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali, messo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.».

     4. All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1999, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.».

     5. Il comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 è sostituito dal seguente:

     «1. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia:

     a) un numero di riconoscimento al commerciante;

     b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attività e al rispettivo numero di riconoscimento;

     c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132

     1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, è sostituito dal seguente:

     «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».

     2. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 193 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a), e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione.

     4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione.».

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina è oggetto di scambi unicamente se:

     a) è stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193;

     b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto;

     c) è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;

     d) è accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria.

     2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se:

     a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorità locale competente (regione direttamente o per il tramite dell'azienda sanitaria locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'articolo 17 della direttiva comunitaria 92/65/CEE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modificazioni;

     b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonchè immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;

     c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria.

     3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, per i suini.

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo.».

     2. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione.».

     3. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il Ministero della salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituti o centri di cui al comma 3. Il Ministero della salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II capitolo 1, della medesima.».

     4. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 11 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se:

     a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea;

     b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorità competente del Paese esportatore che attesta che:

     1) gli animali:

     1.1) soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria;

     1.2) provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C;

     2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria.».

 

     Art. 6. Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30

     1. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».

 

     Art. 7. Regolamenti

     1. Con successivi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attuate le modifiche ai regolamenti vigenti di recepimento delle direttive 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, al fine di adeguarli a quanto previsto nella direttiva 2008/73/CE.

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.