Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 08/11/1984 |
Numero: | 750 |
Sommario |
Art. 1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il [...] |
Art. 2. Per l'esercizio dell'attività di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti |
Art. 3. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarità della domanda [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 3 ter. |
Art. 3 quater. |
Art. 4. Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo [...] |
Art. 5. Il Ministero della sanità comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate [...] |
Art. 6. Le disposizioni relative il diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attività nell'ambito [...] |
Art. 7. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti [...] |
Art. 8. Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni [...] |
Art. 9. I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale [...] |
Art. 10. Ai fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri Paesi delle Comunità europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti [...] |
Art. 11. Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario in un altro Stato membro delle Comunità [...] |
Art. 12. I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo [...] |
Art. 13. [7] |
Art. 14. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 97.7.8 - Legge 8 novembre 1984, n. 750.
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
(G.U. 10 novembre 1984, n. 310)
Titolo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il titolo di veterinario ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di veterinario.
L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.
In conformità delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Per l'esercizio dell'attività di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; quando il titolo è stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o è stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorità competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che è stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria [1] ;
b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla predetta lettera b), deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarità della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma dell'autenticità degli stessi nonché dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso.
La sospensione non può eccedere i tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.
1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.
1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dell'ordine dei veterinari italiani, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.
Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal
Il Ministero della sanità comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'art. 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'ordine dei veterinari dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Le disposizioni relative il diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo la normativa fissata dall'art. 11 del
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo professionale.
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) dichiarazione dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;
c) certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato o altro titolo di cui all'allegato richiesto per la prestazione di servizi.
In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.
La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione.
Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni di servizio all'ordine dei veterinari della provincia interessata.
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari cittadini italiani.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da veterinari cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei veterinari competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce al veterinario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
Titolo III
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITA' EUROPEE DA PARTE DI VETERINARI CITTADINI ITALIANI
I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei veterinari di Roma.
Ai fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri Paesi delle Comunità europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:
a) certificato comprovante il possesso dei diplomi di cui all'allegato rilasciati dalle autorità competenti;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato d'iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei veterinari della provincia nella quale il veterinario è iscritto;
d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13, è altresì necessario un attestato rilasciato dal Ministero della sanità comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo. Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1° gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanità, di conformità alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato [6] .
Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermare l'autenticità; il rettore dell'Università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale.
Il Ministro della sanità, tramite il Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tale fine gli ordini dei veterinari danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorità diplomatiche o consolari del Paese in cui il documento è stato fatto ovvero da un traduttore ufficiale.
1. I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attività di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato [8]
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario
Paese |
Titolo del diploma |
Ente che rilascia il diploma |
Certificato da unire al diploma |
Belgique/België/Belgien |
-Diploma van dierenarts |
1. De universiteiten/ les universités |
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-Diplôme de docteur en médecine vétérinarie |
2. De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |
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Danmark |
Bevis for bestået kandidateksamen I veterinærvidenskab |
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole |
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Deutschland |
Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung |
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule |
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(Si omette la dicitura in lingua greca) |
(Si omette la dicitura in lingua greca) |
(Si omette la dicitura in lingua greca) |
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España |
Titulo de Licenciado en Veterinaria |
Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Univesidad |
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France |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire |
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Ireland |
1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) |
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2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) |
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Italia |
Diploma di laurea in medicina veterinaria |
Università |
Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |
Luxembourg |
Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire |
Jury d'examen d'Etat |
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Nederland |
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse- nijkundig examen |
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Österreich |
1. Diplom-Tierarzt |
Universität |
1. Doktor der Veterinärmedizin |
|
2. Magister medicinae veterinariae |
|
2. Doctor medicinae veterinariae |
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|
3. Fachtierarzt |
Portugal |
Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária |
Universidade |
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Suomi/Finland |
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/veterinärmedicine licentiatexamen |
Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet |
|
Sverige |
Veterinärexamen |
Sveriges Lantbruksuniversitet |
|
United Kingdom |
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) |
1. University of Bristol |
|
|
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) |
2. University of Liverpool |
|
|
3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) |
3. University of Cambridge |
|
|
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) |
4. University of Edinburgh |
|
|
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) |
5. University of Glasgow |
|
|
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) |
6. University of London |
|
[1] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[2] Articolo inserito dall'art. 5 del
[3] Articolo inserito dall'art. 5 del
[4] Articolo inserito dall'art. 5 del
[5] Comma così modificato dall'art. 4 del
[6] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[8] Allegato così sostituito dall'art. 5 del