Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.5 mangimi |
Data: | 23/12/2002 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali |
Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali [...] |
Art. 3. 1 . Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato |
Art. 4. 1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in [...] |
Art. 5. 1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità [...] |
Art. 6. 1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme [...] |
Art. 7. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi |
Art. 8. 1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999 |
§ 97.5.19 - D.M. 23 dicembre 2002, n. 317. [1]
Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
(G.U. 7 luglio 2003, n. 155)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la
Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della
Considerato che la suddetta
Ritenuto di dare attuazione alla
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal
b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla
c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B
d) ai microorganismi nei mangimi;
e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.
2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), d), e), f), n), della
3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.
1 . Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.
2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f) della
3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.
4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.
5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:
a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal
b) accompagnata da un documento che deve indicare:
1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);
2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;
3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.
6. Il comma 5, lettere a) e b) si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti.
7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.
1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.
1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.
1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.
2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:
a) la partita di materia prima per mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;
b) la partita di mangime non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.
3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita.
4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.
5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.
6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
2. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.
1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999.
ALLEGATO I
(con riferimento all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2, 5 e 6, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2)
Sostanze, prodotti |
Mangimi |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% |
||
colonna 1 |
colonna 2 |
colonna 3 |
||
A) Sostanze (ioni o elementi) |
|
|
||
|
|
|
||
1 Arsenico |
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
2 |
||
|
_ farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate |
4 |
||
|
_ fosfati e mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini |
10 |
||
|
Mangimi completi, ad eccezione di: |
2 |
||
|
_ mangimi completi per pesci |
4 |
||
|
Mangimi complementari, ad eccezione: |
4 |
||
|
_ mangimi minerali |
12 |
||
2 Piombo |
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
10 |
||
|
_ foraggio verde |
40 |
||
|
_ fosfati |
30 |
||
|
_ lieviti |
5 |
||
|
Mangimi completi |
5 |
||
|
Mangimi complementari, ad eccezione di |
10 |
||
|
_ mangimi composti minerali |
30 |
||
3 Fluoro |
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
150 |
||
|
_ mangimi d'origine animale |
500 |
||
|
_ fosfati |
2000 |
||
|
Mangimi completi, ad eccezione di |
150 |
||
|
_ mangimi completi per bovini, ovini, caprini: |
|
||
|
_ durante l'allattamento |
30 |
||
|
_ altri |
50 |
||
|
_ mangimi completi per suini |
100 |
||
|
_ mangimi completi per pollame |
350 |
||
|
_ mangimi completi per pulcini |
250 |
||
|
Composti minerali per bovini, ovini e caprini |
2000(1) |
||
|
Altri margini complementari |
125(2) |
||
4 Mercurio |
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
0,1 |
||
|
_ mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini |
0,5 |
||
|
Mangimi completi, ad eccezione di: |
0,1 |
||
|
_ mangimi completi per cani e gatti |
0,4 |
||
|
Mangimi complementari, ad eccezione di: |
0,2 |
||
|
_ mangimi complementari per cani e gatti |
|
||
5 Nitriti |
Farine di pesce |
60 (espresso in nitrito di sodio) |
||
|
Mangimi completi, ad eccezione di: |
15 (espresso di nitrito di sodio) |
||
|
_ mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali |
|
||
6 Cadmio |
Materie prime per mangimi di origine vegetale |
1 |
||
|
Materie prime per mangimi, di origine animale ad eccezione di: mangimi per animali da compagnia |
2 |
||
|
Fosfati |
10(3) |
||
|
Mangimi completi per bovini, ovini e caprini ad eccezione di: |
1 |
||
|
mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti |
|
||
|
Altri mangimi completi, ad eccezione dei: |
0,5 |
||
|
_ mangimi per animali da compagnia |
|
||
|
Mangimi minerali |
5 (4) |
||
|
Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini |
0,5 |
||
B) Prodotti |
|
|
||
1 Aflatossina B1 |
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
0,05 |
||
|
_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati |
0,02 |
||
|
Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: |
0,05 |
||
|
_ animali da latte |
0,005 |
||
|
_ vitelli e agnelli |
0,01 |
||
|
Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) |
0,02 |
||
|
Altri mangimi completi |
0,01 |
||
|
Mangimi completi per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli) |
0,05 |
||
|
Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) |
0,03 |
||
|
Altri mangimi complementari |
0,005 |
||
2 Acido cianidrico |
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
50 |
||
|
_ semi di lino |
250 |
||
|
_ panelli di lino |
350 |
||
|
_ prodotti di manioca e panelli di mandorle |
100 |
||
|
Mangimi completi, ad eccezione di: |
50 |
||
|
_ mangimi completi per pulcini |
10 |
||
3 Gossipolo libero |
Materie prime per mangimi ad eccezione di: |
20 |
||
|
_ panelli di cotone |
1200 |
||
|
Mangimi completi ad eccezione di: |
20 |
||
|
_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini |
500 |
||
|
_ mangimi completi per pollami (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli |
100 |
||
|
_ mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti) |
60 |
||
4 Teobromina |
Mangimi completi, ad eccezione di: |
300 |
||
|
_ mangimi completi per bovini adulti |
700 |
||
5 Essenza volatile di senape |
Materie prime per mangime, ad eccezione di: |
100 |
||
|
_ panelli di colza |
4000 (espresso in isotiocianato di allile) |
||
|
Mangimi completi, ad eccezione: |
150 (espresso in isotiocianato di allile) |
||
|
_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini salvo animali giovani) |
1000 (espresso in isotiocianato di allile) |
||
|
_ mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame |
500 (espresso in isotiocianato di allile) |
||
6 Viniltioossazolidone (Vinilossazolidintione) |
Mangimi completi per pollame ad eccezione di: |
1000 |
||
|
_ mangimi completi per pollame da produzione di uova |
500 |
||
7 Segale cornuta (Claviceps purpurea) |
Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati |
1000 |
||
8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui |
Tutti i mangimi |
3000 |
||
a) Lolium temulentum L., |
|
1000 |
||
b) Lolium remotum Schrank |
|
1000 |
||
c) Datura stramonium L. |
|
1000 |
||
9 Rizinus (Rizinus communis L.) |
Tutti i mangimi |
10 (espresso in gusci di ricino) |
||
10 Crotalaria spp. |
Tutti i mangimi |
100 |
||
11 Aldrin isolatamente o assieme, |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,01 |
||
espressi |
_ grassi |
0,2 |
||
12 Dieldrin in dieldrin |
|
|
||
13 Canfene clorurato (toxafane) |
Tutti i mangimi |
0,1 |
||
14 Clordano (somma degli |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,02 |
||
isomeri cis e trans e dello stesso |
_ grassi |
|
||
ossiclordano espressi in clordano) |
|
|
||
|
|
0,05 |
||
15 DDT (somma degli isomeri del |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,5 |
||
DDT, del TDE e del DDC |
_ grassi |
|
||
espressi in DDT) |
|
|
||
|
|
|
||
16 Endosulfan (somma degli |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,1 |
||
isomeri alfa e beta e del solfato |
_ granturco |
0,2 |
||
d'endosulfan espressi in |
_ semi oleosi |
0,5 |
||
endosulfan) |
_ mangimi completi per pesci |
0,005 |
||
17 Endrin(somma dell'endrin e |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0.01 |
||
del delta-cheto-endrin espressi in |
_ grassi |
0,05 |
||
endrin) |
|
|
||
|
|
0,01 |
||
18 Eptacloro (somma |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,2 |
||
dell'eptacloro e dell'eptacloro |
_ grassi |
|
||
eposside espressi in eptacloro) |
|
|
||
|
|
0,2 |
||
19) Esaclorobenzolo (HCB) |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,01 |
||
|
_ grassi |
0,2 |
||
20 Esaclorocicloesano (HCH) |
|
|
||
20.1 isomero alfa |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,02 |
||
|
_ grassi |
0,2 |
||
20.2 isomero beta |
Mangimi composti ad eccezione di: |
0,01 |
||
|
_ mangimi per bestiame da latte |
0,005 |
||
|
Materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
0,01 |
||
|
_ grassi |
0,1 |
||
20.3 isomero gamma |
Tutti i mangimi ad eccezione di: |
0,2 |
||
|
_ grassi |
2 |
||
21 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali) |
Pastazzo di agrumi |
500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione)(5) |
||
|
|
|
||
C) Impurità botaniche |
|
|
||
1 Albicocco_Prunus armeniaca L. |
|
|
||
2 Mandorlo amaro_Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) |
|
|
||
3 Frutti del faggio non decorticati_Fagus silvatica (L.) |
Tutti i mangimi |
Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile |
||
4 Camelina_Camelina sativa (L.) Crantz |
|
|
||
5 Mowrah, bassia, madhuca_Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = IIIipe malabrorum Embl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = IIIipe latifolia (Roxb.) F. Mueller) |
|
|
||
6 Purgère_Jatropha curcas L. |
|
|
||
7 Croton_Croton tiglium L. |
|
|
||
8 Senape indiana_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. |
|
|
||
9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea |
|
|
||
10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. Ssp.juncea var. Iutea Batalin |
Tutti i mangimi |
Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile |
||
11 Senape nera Brassica (L.) Koch |
|
|
||
12 Senape d'Etiopia_Brassica carinata A. Braun. |
|
|
(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari al 1,25% del contenuto in fosforo.
(2) Quantità in fluoro riferita ad una quantità in fosforo dell'alimento di 1%
(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo
(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo
(5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri interiori al limite di rivelazione siano uguali al limite di rivelazione
ALLEGATO II
Parte A
(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 4, 5, 6 e 7)
Sostanze, prodotti |
Materie prime per mangimi |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12% |
colonna 1 |
colonna 2 |
colonna 3 |
1 Alfatossina B1 |
Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati |
0,2 |
2 Cadmio |
Fosfati |
10(1) |
3 Arsenico |
Fosfati |
20 |
4 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali) |
Pastazzo di agrumi |
500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione)(2) |
(1) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo
(2) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri interiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rivelazione
Parte B
(con riferimento all'articolo 3 comma 6)
Sostanze, prodotti |
Materie prime per mangimi |
colonna 1 |
colonna 2 |
A. Sostanze (ioni o elementi) |
|
1 Arsenico |
Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
|
_ fosfati |
2 Piombo |
Tutte le materie prime per mangimi |
3 Fluoro |
Tutte le materie prime per mangimi |
4 Mercurio |
Tutte le materie prime per mangimi |
5 Nitriti |
Farine di pesce |
6 Cadmio |
Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale |
|
Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: |
|
_materie prime per mangimi per animali da compagnia |
|
|
B Prodotti |
|
1 Alfatossina B1 |
Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: |
|
_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati |
2 Acido cianidrico |
Tutte le materie prime per mangimi |
3 Gossipolo libero |
Tutte le materie prime per mangimi |
4 Essenza volatile di senape |
Tutte le materie prime per mangimi |
5 Segale cornuta (Claviceps purpurea) |
Cereali non macinati |
6 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: a) Lolium temulentum L. b) Lolium remotum Schrank c) Datura stramonium L. |
Tutte le materie prime per mangimi |
7 Rizinus_Rizinus communis L. |
Tutte le materie prime per mangimi |
8 Crotalaria spp. |
Tutte le materie prime per mangimi |
9 Aldrin isolatamente o assieme, espresse |
Tutte le materie prime per mangimi |
10 Dieldrin in dieldrin |
Tutte le materie prime per mangimi |
11 Canfene clorurato (toxafane) |
Tutte le materie prime per mangimi |
12 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in lordano) |
Tutte le materie prime per mangimi |
13 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT) |
Tutte le materie prime per mangimi |
14 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan) |
Tutte le materie prime per mangimi |
15 Endrin(somma dell'endrin e del delta-chetoendrin espressi in endrin) |
Tutte le materie prime per mangimi |
16 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro) |
Tutte le materie prime per mangimi |
17 Esaclorobenzolo (HCB) |
|
18 Esaclorocicloesano (HCH) |
Tutte le materie prime per mangimi |
18.1 isomero alfa |
Tutte le materie prime per mangimi |
18.2 isomero beta |
Tutte le materie prime per mangimi |
18.3 isomero gamma |
Tutte le materie prime per mangimi |
C impurità botaniche |
|
1 Albicocco_Prunus armeniaca L. |
Tutte le materie prime per mangimi |
2 Mandorlo amaro_Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. Amara (DC.) Focke) |
Tutte le materie prime per mangimi |
3 Frutti del faggio non decorticati_Fagus silvatica (L.) |
Tutte le materie prime per mangimi |
4 Camelina_Camelina sativa (L.) Crantz |
Tutte le materie prime per mangimi |
5 Mowrah, bassia, madhuca_Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = IIIipe malabrorum Embl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = IIIipe latifolia (Roxb.) F. Mueller) |
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6 Purgère_Jatropha curcas L. |
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7 Croton_Croton tiglium L. |
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8 Senape indiana_Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. |
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9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea |
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10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. Iutea Batalin |
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11 Senape nera Brassica (L.) Koch |
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12 Senape abissina (senape etiopica)_Brassica carinata A. Braun. |
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[1] Abrogato dall’art. 11 del