§ 97.4.33 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 395.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:20/10/1998
Numero:395


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per servizio ufficiale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e si applicano, [...]
Art. 3.      1. Il titolare dell'azienda nella quale sono allevati molluschi bivalvi deve
Art. 4.      1. Al fine di poter accertare la mortalità anomala constatata, il servizio ufficiale provvede a sottoporre ad un programma di monitoraggio e di campionamento le aziende, [...]
Art. 5.      1. La denuncia, anche del solo sospetto della presenza delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. [...]
Art. 6.      1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità anomala dei molluschi bivalvi sono effettuati mediante i metodi fissati in sede [...]
Art. 7.      1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli [...]


§ 97.4.33 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 395. [1]

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

(G.U. 18 novembre 1998, n. 270)

 

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e di cui all'allegato D del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per servizio ufficiale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e si applicano, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e loro successive modifiche.

     2. Si intende inoltre per:

     a) mortalità anomala constatata: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 per cento della popolazione e che si produce nel corso di un breve periodo, tra due osservazioni, con conferma entro quindici giorni da parte del servizio ufficiale;

     b) mortalità anomala in incubatoio: l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive ottenute da diverse popolazioni di riproduttori;

     c) mortalità anomala in avannotteria: una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.

 

          Art. 3.

     1. Il titolare dell'azienda nella quale sono allevati molluschi bivalvi deve:

     a) registrare l'azienda presso il servizio ufficiale e comunicare allo stesso ogni successiva variazione;

     b) tenere un registro:

     1) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;

     2) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;

     3) della mortalità anomala constatata.

     2. Il registro di cui al comma 1, lettera b), può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale e deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

          Art. 4.

     1. Al fine di poter accertare la mortalità anomala constatata, il servizio ufficiale provvede a sottoporre ad un programma di monitoraggio e di campionamento le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali; tale servizio può applicare il programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare.

     2. Il servizio ufficiale, se durante l'applicazione dei programmi di cui al comma 1 accerta la mortalità anomala constatata ovvero dispone di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia, deve:

     a) redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato ai sensi del citato decreto n. 555 del 1992;

     b) redigere l'elenco dei siti in cui si è verificata la mortalità anomala constatata, connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia;

     c) sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie richiamate nelle lettere a) e b).

 

          Art. 5.

     1. La denuncia, anche del solo sospetto della presenza delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato D del presente regolamento, nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, è obbligatoria e immediata, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, per i molluschicoltori o per qualsiasi altra persona le abbia constatate.

     2. Nel caso di cui al comma 1, il servizio ufficiale:

     a) provvede al prelievo di campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto;

     b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), adotta tutte le misure necessarie affinché nessun mollusco possa essere trasportato senza autorizzazione fuori dall'azienda, dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, né dai bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico.

     3. Se dall'esame previsto al comma 2, lettera a):

     a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al comma 2, lettera b), sono revocate;

     b) risulta la presenza di un agente patogeno di una delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato D del presente regolamento, è eseguita un'indagine epizootologica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se durante il periodo precedente la denuncia di cui al comma 1, molluschi siano stati trasportati fuori dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, ai fini della stabulazione o della reimmersione.

     4. Se dall'indagine epizootologica di cui al comma 3, lettera b), risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

     5. In deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, il servizio ufficiale può autorizzare, secondo le rispettive competenze, il movimento di molluschi bivalvi vivi solo se destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti della stessa malattia.

     6. Il Ministero della sanità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dei casi di mortalità anomala constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione, nonché della causa della mortalità.

 

          Art. 6.

     1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità anomala dei molluschi bivalvi sono effettuati mediante i metodi fissati in sede comunitaria.

     2. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi, che ha competenze e compiti previsti nell'allegato B, è indicato nell'allegato A.

     3. I laboratori nazionali di riferimento sono indicati nell'allegato C.

     4. Il laboratorio nazionale di riferimento coopera con il laboratorio comunitario di riferimento.

 

          Art. 7.

     1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

 

 

     Allegato A - (previsto dall'art. 6, comma 2) - LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

     IFREMER

     Boiite Postale 133

     17390 La Tremblade

     France

 

     Allegato B - (previsto dall'art. 6, comma 2) - COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI

     Il laborarorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti:

     1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante:

     a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri;

     b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

     c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità;

     d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia delle malattie;

     e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione delle malattie;

     f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

     2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici;

     3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

     4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei Paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse.

 

     Allegato C - (previsto dall'art. 6, comma 3) - LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

     Germania:

     Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere

     Anstaltsteil Insel Riems

     D-0-2201 Insel Riems

     Germania

     Spagna:

     Instituto de investigactiones marinas del C.S.I.C.

     C/Eduardo Cabello, 6

     36208 Vigo (Pontevedra)

     Spagna

     Francia:

     IFREMER

     Boiite postale 133

     17390 La Tremblade

     Francia

     Grecia:

 

     Irlanda:

     Fisheries Research Centre

     Abbotstown

     Castleknock

     Dublin 15

     Irlanda

     Italia:

     Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

     Laboratorio di Ittiopatologia

     Via della Roggia, 92

     33030 Basaldella di Campoformio (Udine)

     Italia

     Paesi Bassi:

     Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO)

     Haringkade 1

     Postbus 68

     1970 AB IJmuiden

     Paesi Bassi

     Regno Unito:

     Fish Diseases Laboratory

     The Nothe Weymouth

     Dorset DT4 8UB

     Regno Unito

     The Marine Laboratory

     PO Box 101

     Victoria Road Aberdeen AB9 8DB

     Regno Unito

 

     Allegato D - (previsto dall'art. 1, comma 1)

Malattie

Agenti patogeni

Specie sensibili

Haplosporidium

Haplosporidium nelsoni

Crassostrea virginica

 

Haplosporidium costale

Crassostrea virginica

Perkinosis

Perkinsus marinus

Crassostrea virginica

 

Perkinsus olseni

Haliotis rubra

 

 

H. Laevigata

Mikrokytosis

Mikrokytos mackini

Crassostrea gigas

 

 

O. edulis

 

 

O. puelchana

 

 

O. denselomellosa

 

 

Tiostrea chilensis

 

Mikrokytos roughleyi

Saccostrea commercialis

Iridovirosis

Oyster Velar Virus

Crassostrea gigas

Marteiliosis

marteilia sidneyi

Saccostrea commercialis

 


[1] Abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.