§ 2.1.71 – D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:30/12/1992
Numero:555


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura. Sono fatte salve le [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali
Art. 4.      1. Gli animali d'acquacoltura devono essere inviati senza ritardo al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con [...]
Art. 5.      1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta" relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanità invia alla [...]
Art. 6.      1. Per ottenere la qualifica di "azienda riconosciuta" in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, il [...]
Art. 7.      1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, nonché le loro uova o gameti, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i [...]
Art. 8.      1. I molluschi vivi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti
Art. 9.      1. L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona riconosciuta, di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta, è soggetta ai [...]
Art. 10.      1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione, i programmi per i riconoscimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, specificando, [...]
Art. 11.      1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, oltre [...]
Art. 12.      1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione i programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro una malattia indicata nell'allegato A, [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul [...]
Art. 15.      1. I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, sono fissati secondo le [...]
Art. 16.      1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell'acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi [...]
Art. 17.      1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione incaricati di effettuare controlli
Art. 18. 
Art. 19.      1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati solo da Paesi terzi o da parte di essi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione
Art. 20.      1. Per l'importazione degli animali e dei prodotti d'acquacoltura si applicano le norme sanitarie fissate dalla Comunità europea per ciascun Paese terzo
Art. 21.      1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati se scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del Paesi terzo esportatore, che deve
Art. 22. 


§ 2.1.71 – D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555. [1]

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

     b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;

     c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

     d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;

     e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;

     f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;

     g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

     h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;

     i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

     l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio.

 

Capo II

IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI D'ACQUACOLTURA DELLA COMUNITA'

 

          Art. 3.

     1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

     a) non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico;

     b) non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A

     c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93 / 53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci [2].

     2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.

     3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera a).

     4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione della direttiva 93 / 53 per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci ed in particolare le malattie di cui all'elenco I [3].

 

          Art. 4.

     1. Gli animali d'acquacoltura devono essere inviati senza ritardo al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto autorizzato.

     2. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato D.

     3. Il Ministro della sanità compila un'elenco dei luoghi riconosciuti ai sensi del comma 2 e lo comunica alla Commissione della Comunità europea, in seguito denominata Commissione.

 

          Art. 5.

     1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta" relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanità invia alla Commissione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C [4].

     2. Il Ministero della sanità può sospendere il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne informa la Commissione ai fini della revoca.

     3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.

     4. Il riconoscimento della zona, qualora sia stato revocato ai sensi del comma 2, viene ripristinato secondo la procedura comunitaria prevista [5].

 

          Art. 6.

     1. Per ottenere la qualifica di "azienda riconosciuta" in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanità invia alla Commissione la documentazione, relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato C, punti I.A, II.A o III.A, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell'allegato C, punti I.B, II.B o III.B [6].

     2. Il sindaco può sospendere il riconoscimento di un'azienda conformemente all'allegato C, punti I.C, II.C o III.C e ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, che ne informa la Commissione ai fini della revoca.

     3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle aziende riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.

 

          Art. 7.

     1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, nonché le loro uova o gameti, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

     a) se destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell'allegato E, capitolo 1 o 2, che attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

     b) se destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, sezione I, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 1 o 2, che attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria [7].

 

          Art. 8.

     1. I molluschi vivi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

     a) se destinati ad essere rimessi in una zona litoranea riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell'allegato E, capitoli 3 o 4, che attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta;

     b) se destinati ad essere rimessi in acqua in un'azienda che, pur essendo situata in una zona litoranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell'allegato C, punto III, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 3 o 4, che attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria [8].

 

          Art. 9.

     1. L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona riconosciuta, di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta, è soggetta ai seguenti requisiti:

     a) i pesci sensibili alle malattie previste nell'allegato A, colonna 1 elenco II, sono uccisi ed eviscerati prima di essere spediti; se i pesci provengono da un'azienda riconosciuta sita in una zona non riconosciuta;

     b) i molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, sono destinati al consumo umano diretto o consegnati all'industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che provengano da un'azienda riconosciuta sita in una zona litoranea non riconosciuta o siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all'uopo predisposti e riconosciuti dall'autorità competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Le condizioni per il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione [9].

 

          Art. 10.

     1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione, i programmi per i riconoscimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, specificando, in particolare:

     a) la zona geografica e le aziende interessate;

     b) le misure che i servizi ufficiali devono adottare per garantire lo svolgimento del programma;

     c) le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro ubicazione;

     d) l'importanza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II;

     e) le misure di lotta previste in caso di individuazione di tali malattie.

     2. Il programma presentato può essere modificato o completato secondo le procedure comunitarie; secondo le stesse procedure, possono essere apportate modifiche al programma approvato e alle garanzie previste agli articoli 7 e 8.

     3. Dopo l'approvazione del programma di cui al comma 1, l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura nelle zone o aziende interessate dal programma stesso è soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8.

 

          Art. 11.

     1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, oltre che in italiano, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo destinatario. La loro validità è di dieci giorni.

     2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere esattamente identificata, in modo che si possa risalire all'azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto. Le indicazioni possono essere impresse direttamente sul contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul documento di trasporto.

 

          Art. 12.

     1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione i programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro una malattia indicata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III precisando in particolare:

     a) la situazione della malattia nel suo territorio;

     b) le ragioni che motivano il programma, in funzione dell'importanza della malattia e del rapporto costi-benefici;

     c) la zona geografica in cui sarà realizzato il programma;

     d) le qualifiche d'azienda che devono essere definite e le norme che devono essere osservate dalle aziende di ciascuna categoria nonché le procedure di prova;

     e) le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore;

     f) le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica di azienda riconosciuta;

     g) le procedure di controllo del programma.

     2. I programmi presentati dal Ministero della sanità possono essere modificati o completati secondo le procedure comunitarie.

 

          Art. 13. [10]

     1. Il Ministero della sanità quando accerta, sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria, che tutto il territorio nazionale o parte di esso è indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria, precisando in particolare:

     a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio;

     b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l'obbligo di denuncia della malattia alle autorità competenti;

     c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;

     d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

     2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono stabilite in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati dal documento di trasporto conforme al modello che attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari stabilito in sede comunitaria.

 

          Art. 14.

     1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci vivi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II nonché delle loro uova e gameti è subordinata al rispetto delle seguenti garanzie complementari: a) b)

     a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, detti pesci, uova e gameti devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo le procedure comunitarie il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché tale azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario. Il Ministero della sanità, in attesa del riesame da parte dell'Unione europea delle disposizioni previste, può chiedere ai competenti organi comunitari una deroga per vietare l'introduzione in una zona riconosciuta dei predetti pesci, originari di un'azienda riconosciuta situata inuna zona non riconosciuta purché non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario;

     b) se sono destinati ad essere introdotti in una azienda la quale, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C), tali pesci, uova e gameti devono, ai sensi dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire in sede comunitaria il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta ma che non contiene pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non è collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario [11].

     1-bis Le condizioni di cui al comma 1 si applicano per l'immissione sul mercato di molluschi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II [12].

     2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, fissate secondo le procedure previste agli articoli 12 e 13, i pesci, molluschi o crostacei selvatici, nonchè le loro uova e gameti possono essere immessi sul mercato alle seguenti condizioni complementari:

     a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono, a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, che attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria [13];

     b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta soddisfa i requisiti dell'allegato C, devono a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta;

     c) se sono pescati in alto mare e sono destinati alla riproduzione in zone e aziende riconosciute devono essere messi in quarantena, sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, presso stabilimenti e secondo le condizioni che sono determinate in sede comunitaria [14].

     3. Le condizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora dall'esperienza pratica o da studi scientifici risulti che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, non causa la trasmissione passiva di malattie. L'elenco degli animali per i quali è applicabile la citata deroga viene stabilito, ed eventualmente modificato, in sede comunitaria in funzione del progresso tecnologico e scientifico. Le condizioni specifiche per l'immissione sul mercato di tali animali nonché il modello del documento di accompagnamento previsto, e le rispettive modifiche, sono ugualmente stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli animali, delle specifiche condizioni per la loro immissione sul mercato e del modello del documento di accompagnamento adottati nonché delle eventuali modifiche [15].

     4. I commi 1, 1-bis, 2 e 3 non si applicano ai pesci tropicali ornamentali tenuti permanentemente in acquario [16].

 

          Art. 15.

     1. I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, sono fissati secondo le procedure comunitarie. Nei piani di campionamento si deve tener conto della presenza nell'ambiente acquatico di pesci, crostacei o molluschi selvatici.

 

          Art. 16.

     1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell'acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

     1 bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A, nonché le modalità di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria [17].

 

          Art. 17.

     1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione incaricati di effettuare controlli.

 

Capo III

NORME APPLICABILI PER LE IMPORTAZIONI

IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

 

          Art. 18. [18]

     1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 19, 20 e 21, le importazioni da Paesi terzi di animali e prodotti d'acquacoltura sono soggette, fino all'adozione da parte dell'Unione europea delle specifiche condizioni d'importazione, a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato degli stessi prodotti comunitari

 

          Art. 19.

     1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati solo da Paesi terzi o da parte di essi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione.

     2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e delle relative modifiche.

 

          Art. 20.

     1. Per l'importazione degli animali e dei prodotti d'acquacoltura si applicano le norme sanitarie fissate dalla Comunità europea per ciascun Paese terzo.

 

          Art. 21.

     1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati se scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del Paesi terzo esportatore, che deve:

     a) essere rilasciato il giorno del carico della partita per la spedizione;

     b) scortare la spedizione nell'esemplare originale;

     c) attestare che gli animali e i prodotti d'acquacoltura soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento, compresi quelli fissati ai sensi dell'art. 20;

     d) avere una validità di dieci giorni;

     e) essere costituito da un unico foglio;

     f) essere rilasciato per un unico destinatario.

     2. Il certificato di cui al comma 1 deve essere conforme ad un modello stabilito dalla Comunità.

 

          Art. 22. [19]

     1. I controlli sugli animali e sui prodotti d'acquacoltura in provenienza dai Paesi terzi si effettuano secondo le norme sulle importazioni, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

 

 

Allegati [20]

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543, con effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543, con effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[19] Articolo così modificato dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1997.

[20] L'art. 1 del D.M. 29 gennaio 1997 ha sostituito gli allegati A), B) e C) e modificato l'allegato D); l'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543 ha modificato l'allegato B.