Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.2 allevamento |
Data: | 29/07/2003 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione |
Art. 2. Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole |
Art. 3. Divieti |
Art. 3 bis. (Adeguamento degli impianti). |
Art. 4. Registrazione degli allevamenti |
Art. 5. Attività ispettiva |
Art. 6. Controlli comunitari |
Art. 7. (Sanzioni amministrative e penali). |
Art. 8. Disposizioni finali |
§ 97.2.42 - D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267.
Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
(G.U. 20 settembre 2003, n. 219)
Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
b) autorità competente: il Ministero della salute e quali autorità sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali;
c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;
d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo;
e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;
g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate;
h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;
i) unità produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole;
l) allevamento: insieme di una o più unità produttive situate nella stessa area.
3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al
Art. 2. Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole
1. Ferme restando le disposizioni di cui al
a) all'allegato B, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;
b) all'allegato C, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate;
c) all'allegato D, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.
Art. 3. Divieti
1. A decorrere:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C
b) dal 1° gennaio 2012, è vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.
Art. 3 bis. (Adeguamento degli impianti). [1]
1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della
Art. 4. Registrazione degli allevamenti
1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'inizio dell'attività.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformità a quanto prescritto all'allegato E al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri già in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonché il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi.
3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento già in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto può continuare l'attività qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma.
4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.
5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento può iniziare l'attività qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto.
7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attività di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilire con disposizione regionale.
Art. 5. Attività ispettiva
1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:
a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle singole ispezioni effettuate;
b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento;
c) trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a), al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale.
Art. 6. Controlli comunitari
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.
2. Le autorità sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.
Art. 7. (Sanzioni amministrative e penali). [2]
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonchè al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.
4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. [Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non si applica nel caso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002] [3].
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al
1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno.
2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.
3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.
Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.
4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti. Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte.
5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.
6) Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.
7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.
8) Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al
Allegato B [4]
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)
Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.
1. Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di:
1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per gallina ovaiola;
2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per gallina ovaiola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o due coppette;
3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;
4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non inferiore a 20 cm;
5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;
b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
c) avere un coefficiente di densità non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31 dicembre 2011, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che già applicavano il sistema di cui al presente allegato alla data del 3 agosto 1999, possono avere un coefficiente di densità di 12 volatili per metro quadrato di superficie disponibile.
2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;
2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;
3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;
4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:
1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;
2) gli spazi all'aperto devono:
a) avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;
b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i requisiti minimi di cui al presente allegato devono essere applicati a tutti i sistemi alternativi.
Allegato C [5]
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)
Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate.
1. Tutte le gabbie di cui al presente allegato devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550 centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole nella gabbia;
c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia indicata alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o coppette;
d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;
e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare;
f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie;
g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima dell'entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di produzione.
Allegato D [6]
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c)
Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire alle galline ovaiole di disporre:
1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;
2) di un nido, la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile;
3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole in gabbia;
c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o coppette;
d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm;
e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie.
Allegato E
(previsto dall'art. 4, comma 1)
REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI
1. Dati richiesti per la registrazione.
Per ogni stabilimento di allevamento devono essere comunicati dal proprietario o detentore al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, e registrati, almeno i seguenti dati:
allevamento:
nome dell'allevamento;
indirizzo;
persona responsabile delle galline ovaiole (detentore):
nome;
indirizzo;
numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprietà del detentore;
proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore:
nome;
indirizzo;
numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprietà del proprietario;
altre informazioni sull'allevamento:
metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.2;
capacità massima dell'allevamento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.
2. Numero distintivo.
2.1 Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento è composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.2, seguita nell'ordine dal codice dello Stato italiano «IT», dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in modo univoco l'allevamento.
Esempio: «3 IT 001 TO 036».
Può, inoltre, essere aggiunta una lettera («A . . . Z») in coda al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei quali essi soggiornano.
2.2 Codice per il metodo di allevamento.
I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nell'allevamento devono essere indicati con il seguente codice:
«1» All'aperto;
«2» A terra;
«3» In gabbie.
Il metodo di allevamento utilizzato in allevamenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:
«0» Produzione biologica.
[1] Articolo inserito dall'art. 37 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[3] Comma abrogato dall'art. 23 della
[4] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 20 aprile 2006.
[5] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 20 aprile 2006.
[6] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 20 aprile 2006.