§ 97.2.11 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233.
Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:24/05/1988
Numero:233


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce le misure minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria da sofferenze inutili ed eccessive.
Art. 2.      1. Ai sensi del presente decreto s'intende per:
Art. 3.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gabbie in batteria di nuova costruzione devono soddisfare, almeno, ai seguenti requisiti:
Art. 4.      1. La forma ed il tipo dei materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonchè il modello e le caratteristiche delle gabbie stesse, debbono essere tali, nella misura consentita [...]
Art. 5.      1. Il responsabile di ciascuna unità produttiva è tenuto, in presenza di volatili il cui stato di salute ed il cui comportamento siano diversi dal normale, a stabilire la causa [...]
Art. 6.      1. I responsabili delle unità produttive provvedono a che ogni attrezzatura automatica o meccanica, dalla quale dipendono salute e benessere dei volatili, sia ispezionato almeno una volta al [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire l'adeguata preparazione del personale addetto alla cura delle galline ovaiole in batteria, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito delle ordinarie [...]
Art. 8.      1. Le unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esplicano la vigilanza sugli allevamenti di galline ovaiole in batteria procedendo a periodiche ispezioni e redigendo [...]
Art. 9.      1. Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque [...]


§ 97.2.11 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233. [1]

Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 28 giugno 1988, n. 150, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le misure minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria da sofferenze inutili ed eccessive.

 

          Art. 2.

     1. Ai sensi del presente decreto s'intende per:

     a) galline ovaiole, le galline adulte della specie Gallus gallus allevate ai fini della produzione di uova;

     b) gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;

     c) sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su unico piano o incastellate.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gabbie in batteria di nuova costruzione devono soddisfare, almeno, ai seguenti requisiti:

     a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;

     b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;

     c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b), a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di questi devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;

     d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie ed a 35 cm di ogni punto;

     e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero gli otto gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare è permessa una diversa pendenza, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

     2. I titolari di allevamenti di galline ovaiole in batteria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono, a loro volta, installare nuove gabbie a batteria se non conformi ai requisiti previsti dal presente articolo.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1995 tutte le gabbie in batteria devono soddisfare ai requisiti minimi di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. La forma ed il tipo dei materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonchè il modello e le caratteristiche delle gabbie stesse, debbono essere tali, nella misura consentita dall'attuale tecnologia, da evitare lesioni alle galline ovaiole.

     2. La forma e le dimensioni dell'apertura delle gabbie debbono essere tali da permettere di estrarne una gallina adulta senza causare ad essa sofferenze o ferite.

     3. L'allevatore ed il responsabile dell'unità produttiva debbono provvedere a che:

     a) le gabbie siano sistemate in modo da impedire ai volatili di fuggire;

     b) tutti i volatili dispongano, ogni giorno, di una alimentazione adeguata, nutriente ed igienica, nonchè, costantemente, di una adeguata quantità di acqua fresca tranne in caso di trattamento terapeutico o profilattico;

     c) i volatili, in caso di illuminazione artificiale, abbiano ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa sia ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili;

     d) alla cura delle galline sia adibito personale in numero sufficiente ed avente una adeguata conoscenza ed esperienza delle galline ovaiole e del sistema di produzione impiegato;

     e) i volatili siano attentamente controllati almeno una volta al giorno, installando a tale scopo una fonte luminosa sufficientemente potente per distinguere chiaramente ogni soggetto e, se necessario, esaminarlo accuratamente.

     4. Il titolare di un allevamento di galline ovaiole in batteria è tenuto a dotare ogni unità produttiva di personale ed attrezzature adeguate che consentano l'applicazione delle cautele stabilite nel comma 3.

     5. Il titolare deve, altresì, provvedere a che l'isolamento ed un'appropriata aerazione dell'edificio assicurino che la velocità dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas si mantengano entro limiti non nocivi per i volatili.

     6. Il titolare, infine, ove intende installare batterie a più di tre piani, deve dotare l'unità produttiva di opportune attrezzature che consentano di ispezionare senza difficoltà tutti i piani.

 

          Art. 5.

     1. Il responsabile di ciascuna unità produttiva è tenuto, in presenza di volatili il cui stato di salute ed il cui comportamento siano diversi dal normale, a stabilire la causa dell'inconveniente e ad apportarvi rimedio avvalendosi dell'opera di un medico veterinario, il quale disporrà, oltre al trattamento terapeutico e l'eventuale isolamento, l'esame o l'eliminazione dei fattori ambientali nocivi. Se il fattore ambientale nocivo risiede nell'unità produttiva e non è essenziale porvi immediato rimedio, tale fattore va eliminato tra il momento in cui la gabbia viene vuotata e quello in cui viene ripopolata con un nuovo gruppo di volatili.

 

          Art. 6.

     1. I responsabili delle unità produttive provvedono a che ogni attrezzatura automatica o meccanica, dalla quale dipendono salute e benessere dei volatili, sia ispezionato almeno una volta al giorno.

     2. Se sono individuati inconvenienti, questi devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non sia possibile, devono essere adottate altre misure appropriate a salvaguardare la salute ed il benessere dei volatili fino al momento in cui sia possibile la riparazione.

     3. I titolari degli allevamenti devono dotare lo stabilimento di una attrezzatura alternativa per alimentare i volatili ed assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti.

     4. Lo stabilimento deve essere dotato di adeguato sistema di allarme che avverta di ogni guasto dei dispositivi essenziali di ventilazione automatica.

     5. Il responsabile dell'unità produttiva cura che le parti della gabbia con le quali i volatili possono venire a contatto siano pulite e disinfettate accuratamente tra il momento in cui l'installazione viene vuotata e quello in cui essa viene ripopolata.

     6. Al momento in cui l'installazione è occupata dal pollame, le superfici e tutte le attrezzature devono essere mantenute in uno stato soddisfacente di pulizia.

 

          Art. 7.

     1. Al fine di consentire l'adeguata preparazione del personale addetto alla cura delle galline ovaiole in batteria, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, prevedono la realizzazione di corsi di istruzione ed addestramento, presso le sezioni provinciali più vicine al luogo dove sono impiantate le unità produttive.

     2. Al termine del corso viene rilasciato un attestato da cui risulti, oltre alla frequenza, la conseguita adeguata istruzione circa i metodi di allevamento di galline ovaiole in batteria e le cautele che ne garantiscono il benessere e la protezione da sofferenze evitabili.

     3. Entro il 1° gennaio 1995 ogni unità produttiva sarà dotata di un adeguato numero di operatori addetti agli allevamenti di galline ovaiole con sistema a batteria muniti del suddetto attestato.

 

          Art. 8.

     1. Le unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esplicano la vigilanza sugli allevamenti di galline ovaiole in batteria procedendo a periodiche ispezioni e redigendo apposita relazione generale che viene trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità.

     2. Le regioni includono, nella annuale relazione sanitaria regionale, opportune valutazioni sullo stato sanitario e sulle condizioni di benessere negli allevamenti di galline ovaiole in batteria.

 

          Art. 9.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267.