§ 97.2.31 - D.M. 10 agosto 1999, n. 310.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:10/08/1999
Numero:310


Sommario
Art. 1.  Adeguamento della decisione di riesame alla motivazione
Art. 2.  Modalità operative
Art. 3.  Adeguamento delle comunicazioni AIMA


§ 97.2.31 - D.M. 10 agosto 1999, n. 310.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte

(G.U. 7 settembre 1999, n. 210)

 

     Art. 1. Adeguamento della decisione di riesame alla motivazione

     1. Qualora le regioni e province autonome di Trento e Bolzano verifichino che i dati riportati nella parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano coerenti per errore materiale con le motivazioni contenute nello stesso provvedimento, procedono alla correzione dei dati stessi rendendoli conformi alle motivazioni a suo tempo adottate.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, alla correzione dei dati risultanti dal provvedimento che ha deciso il ricorso che risultassero erroneamente trasposti nel sistema informatico.

     3. Le operazioni di rettifica di cui ai commi 1 e 2 debbono essere eseguite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai produttori interessati.

     4. Il versamento dell'intero importo o della prima rata del prelievo comunicato dall'AIMA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed effettuato nei termini previsti dai commi 15 e 16 della medesima legge n. 118 del 1999, non comporta, per il produttore soggetto a rettifica, accettazione del prelievo comunicato che, ove non dovuto, è restituito dall'AIMA.

 

          Art. 2. Modalità operative

     1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti all'applicazione del presente decreto deve essere effettuato secondo le modalità ed i termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

     3. Sulla base delle rettifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto, nonché di quelle derivanti dall'applicazione dei provvedimenti regolamentari adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'AIMA provvede a ricalcolare la compensazione per i soli produttori interessati alle rettifiche stesse utilizzando le medesime regole e le stesse percentuali di quelle adottate per l'esecuzione della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 118 del 1999.

     4. Le imputazioni del prelievo derivanti dalle operazioni di cui al presente decreto sono comunicate dall'AIMA ai produttori ed agli acquirenti interessati, nonché alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2. Dette comunicazioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle già inviate ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999.

 

          Art. 3. Adeguamento delle comunicazioni AIMA

     1. Qualora l'AIMA abbia già provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 118 del 1999, queste vengono conseguentemente rettificate a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.