Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.2 allevamento |
Data: | 10/08/1999 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento della decisione di riesame alla motivazione |
Art. 2. Modalità operative |
Art. 3. Adeguamento delle comunicazioni AIMA |
§ 97.2.31 - D.M. 10 agosto 1999, n. 310.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte
(G.U. 7 settembre 1999, n. 210)
Art. 1. Adeguamento della decisione di riesame alla motivazione
1. Qualora le regioni e province autonome di Trento e Bolzano verifichino che i dati riportati nella parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 2, del
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, alla correzione dei dati risultanti dal provvedimento che ha deciso il ricorso che risultassero erroneamente trasposti nel sistema informatico.
3. Le operazioni di rettifica di cui ai commi 1 e 2 debbono essere eseguite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai produttori interessati.
4. Il versamento dell'intero importo o della prima rata del prelievo comunicato dall'AIMA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
Art. 2. Modalità operative
1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti all'applicazione del presente decreto deve essere effettuato secondo le modalità ed i termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del
3. Sulla base delle rettifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto, nonché di quelle derivanti dall'applicazione dei provvedimenti regolamentari adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
4. Le imputazioni del prelievo derivanti dalle operazioni di cui al presente decreto sono comunicate dall'AIMA ai produttori ed agli acquirenti interessati, nonché alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 3. Adeguamento delle comunicazioni AIMA
1. Qualora l'AIMA abbia già provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.