§ 97.1.41 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263.
Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:03/07/1997
Numero:263


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le misure di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. Tutte le aziende nelle quali sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie dell'elenco I o II devono
Art. 4.      1. La denuncia al servizio ufficiale del sospetto o dell'accertamento di una delle malattie dell'elenco I o II è obbligatoria e immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente [...]
Art. 5.      1. Qualora in una azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie dell'elenco I, il servizio ufficiale applica immediatamente le procedure ufficiali di indagine [...]
Art. 6.      1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I è ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, l'applicazione delle [...]
Art. 7.      1. Il servizio ufficiale applica le opportune misure qualora i pesci di origine selvatica che non appartengono ad un'azienda nonché i pesci di lago, stagno o di altri impianti destinati alla [...]
Art. 8.      1. L'indagine epizootologica riguarda
Art. 9.      1. Il sospetto o la conferma di una delle malattie dell'elenco II in una zona riconosciuta o in una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, comporta l'effettuazione della [...]
Art. 10.      1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infetti da una delle malattie dell'elenco II il servizio ufficiale dispone
Art. 11.      1. I prelievi e gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza delle malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti dalla Commissione europea con [...]
Art. 12.      1. Il laboratorio nazionale di referenza, di cui all'allegato A, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento ed è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, [...]
Art. 13.      1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci è indicato all'allegato B e le sue competenze e i compiti sono riportati all'allegato C
Art. 14.      1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che [...]
Art. 15.      1. Il Ministero della sanità elabora un programma di intervento i cui criteri generali sono fissati nell'allegato D, specificando, nel caso di una malattia dell'elenco I, le modalità di [...]
Art. 16.      1. Il Ministero della sanità e le altre autorità sanitarie competenti garantiscono la necessaria collaborazione ed assistenza agli ispettori comunitari ed agli esperti della Commissione europea [...]
Art. 17.      1. Il Ministero della sanità può introdurre disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente regolamento, nel rispetto delle regole del Trattato dell'Unione europea, informandone la [...]
Art. 18.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.1.41 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

(G.U. 8 agosto 1997, n. 184).

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le misure di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche;

     b) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 1992, e successive modifiche;

     c) pesci sospetti d'infezione: i pesci che presentano i sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio, tali da far sorgere il sospetto della presenza di una delle malattie dell'elenco I o II;

     d) pesci infetti i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame effettuato dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame post-mortem;

     e) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti d'infezione;

     f) aziende infette: aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonché aziende svuotate e non ancora disinfettate.

     2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

 

     Art. 3.

     1. Tutte le aziende nelle quali sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie dell'elenco I o II devono:

     a) essere registrate presso il servizio ufficiale e tale registrazione deve essere tenuta costantemente aggiornata a cura dello stesso servizio; b) tenere un registro relativo a:

     1) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro consegna, il numero o il peso, le dimensioni, la provenienza e i fornitori;

     2) i pesci vivi, le uova e i gameti che escono dall'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro spedizione, il numero o il peso, le dimensioni e la loro destinazione;

     3) la mortalità constatata.

     2. Il registro, di cui al comma 1, lettera b), deve essere costantemente aggiornato a cura del titolare dell'azienda e tenuto a disposizione per essere esaminato in ogni momento, a richiesta dal servizio ufficiale e deve essere conservato per un periodo di quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione.

 

     Art. 4.

     1. La denuncia al servizio ufficiale del sospetto o dell'accertamento di una delle malattie dell'elenco I o II è obbligatoria e immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. Tale denuncia deve essere trasmessa contestualmente al Ministero della sanità.

 

SEZIONE II

MISURE DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELL'ELENCO I

 

     Art. 5.

     1. Qualora in una azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie dell'elenco I, il servizio ufficiale applica immediatamente le procedure ufficiali di indagine atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, effettuando, in particolare, l'esame clinico ed il prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio.

     2. Non appena il servizio ufficiale riceve la denuncia del sospetto della malattia pone l'azienda sotto controllo e dispone, in particolare, che:

     a) sia attuato il censimento ufficiale di tutte le specie e le categorie di pesci, registrando per ciascuna di esse il numero dei pesci già morti, infetti o sospetti di essere infettati o contaminati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per documentare l'aumento della popolazione di pesci o i nuovi casi di mortalità constatati durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione del servizio ufficiale;

     b) siano vietate le entrate e le uscite dall'azienda di pesci, vivi o morti, di uova o di gameti, salvo l'autorizzazione del servizio ufficiale;

     c) siano eliminati, sotto il controllo del servizio ufficiale, i pesci morti o le loro frattaglie;

     d) sia subordinata ad autorizzazione del servizio ufficiale, che in tal caso stabilisce le condizioni per prevenire la diffusione dell'agente patogeno, l'entrata o l'uscita dall'azienda di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali i rifiuti;

     e) sia subordinata ad autorizzazione del servizio ufficiale l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda;

     f) sia subordinata all'autorizzazione del servizio ufficiale, che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno, l'entrata o l'uscita dei veicoli dall'azienda;

     g) siano utilizzati agli ingressi ed alle uscite dell'azienda mezzi appropriati di disinfezione;

     h) sia effettuata l'indagine epizootologica prevista all'articolo 8, comma 1;

     i) siano sottoposte a sorveglianza ufficiale tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera e siano adottate misure atte ad impedire, in assenza di autorizzazione del servizio ufficiale, la fuoriuscita da dette aziende di pesci uova o gameti. Per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può limitare l'applicazione della misura ad una superficie meno estesa in prossimità dell'azienda sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie offra le più ampie garanzie in ordine alla prevenzione della diffusione della malattia Il Ministero della sanità, ove necessario, informa del sospetto d'infezione i servizi ufficiali degli altri Stati membri o dei Paesi terzi confinanti.

     3. In attesa dell'adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi pesce sospetto di aver contratto la malattia adotta le misure utili per conformarsi alle disposizioni previste nel medesimo comma 2, ad esclusione di quella di cui alle lettere h) ed i).

     4. Le misure di cui al comma 2 sono revocate solo quando il sospetto della presenza della malattia sia stato ufficialmente escluso.

 

     Art. 6.

     1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I è ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure nell'azienda infetta:

     a) l'immediata rimozione degli animali delle specie sensibili;

     b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

     c) la distruzione, conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio;

     d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentano alcun segno clinico di malattia, il loro abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della commercializzazione o della trasformazione per il consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché:

     1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati;

     2) le operazioni siano effettuate in modo da impedire la diffusione di agenti patogeni;

     3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;

     4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

     e) la immediata pulizia e la disinfezione delle vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro dei pesci delle uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno;

     f) la distruzione di qualsiasi materia di cui all'articolo 5, comma 2, lettera;

     d), o l'effettuazione di un trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;

     g) l'indagine epizootologica, conformemente all'articolo 8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

     2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui è situata l'azienda infetta devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di cui al comma 1.

     3. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno nonché l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.

     4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto delle misure di cui al presente articolo, quando è necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) adottate da un altro Stato membro.

 

     Art. 7.

     1. Il servizio ufficiale applica le opportune misure qualora i pesci di origine selvatica che non appartengono ad un'azienda nonché i pesci di lago, stagno o di altri impianti destinati alla pesca sportiva o contenenti pesci ornamentali, siano sospettati di essere infetti o siano infetti. Di tali misure il Ministero della sanità dà informazione alla Commissione e agli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

 

     Art. 8.

     1. L'indagine epizootologica riguarda:

     a) il periodo durante il quale presumibilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima di essere denunciata o sospettata;

     b) la possibile origine della malattia nell'azienda e

l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano uova, gameti e

pesci di specie sensibili che possono essere stati infettati;

     c) i movimenti di pesci uova o gameti, di veicoli, di sostanze e di persone che possono aver portato l'agente patogeno fuori dall'azienda in questione o all'interno della stessa;

     d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

     2. Qualora dall'indagine risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o da un'altra zona costiera o trasmessa ad un altro bacino imbrifero o ad un'altra zona costiera in seguito al contatto dovuto ai movimenti di pesci, di uova o di gameti, di animali, veicoli, persone o in qualsiasi altro modo, le aziende dei bacini imbriferi e le zone costiere in questione sono considerate sospette e sono sottoposte alle misure di cui all'articolo 5. Quando la presenza della malattia è confermata si applicano le misure di cui all'articolo 6.

     3. Il servizio ufficiale, qualora dall'indagine epizootologica emerga la necessità di cooperazione con i servizi ufficiali di altri Stati membri, presta la propria collaborazione e adotta le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

     4. Il coordinamento delle misure necessarie a garantire il più rapidamente possibile l'eradicazione della malattia nonché di quelle relative allo svolgimento dell'indagine epizootologica è effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nel programma di intervento di cui all'articolo 15, comma 1.

 

SEZIONE III

MISURE DI LOTTA CONTRO LE MALATTE DELL'ELENCO II

 

     Art. 9.

     1. Il sospetto o la conferma di una delle malattie dell'elenco II in una zona riconosciuta o in una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, comporta l'effettuazione della indagine epizootologica di cui all'articolo 8. La riacquisizione delle predette qualifiche sanitarie è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

     2. Qualora dall'indagine epizootologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta ovvero trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di pesci, uova o gameti, di veicoli, di persone o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e si applicano le misure appropriate.

     3. Il servizio ufficiale può permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano mantenuti all'ingrasso fino a quando raggiungono le dimensioni commerciali.

 

     Art. 10.

     1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infetti da una delle malattie dell'elenco II il servizio ufficiale dispone:

     a) l'indagine ufficiale immediata per confermare o escludere la presenza della malattia, ricorrendo, se del caso, al prelievo di campioni per esami di laboratorio che sono eseguiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale;

     b) il censimento ufficiale delle aziende infette, da tenere costantemente aggiornato;

     c) la sorveglianza ufficiale delle aziende infette in modo da assicurare che dalle stesse, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, siano autorizzati movimenti di pesci vivi, uova o gameti soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano.

     2. Il Ministero della sanità, sulla base dei criteri generali stabiliti in sede comunitaria, può predisporre, nelle aziende non riconosciute o nelle zone non riconosciute e per un periodo determinato, un programma facoltativo o obbligatorio di eradicazione delle malattie dell'elenco II, da sottoporre all'approvazione degli organi comunitari. Nel periodo di durata del programma è vietato introdurre, in una zona o in una azienda sottoposta al programma di eradicazione, pesci vivi, uova o gameti provenienti da aziende infette o da aziende di stato sanitario sconosciuto. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea e gli Stati membri dei risultati ottenuti, in sede di comitato veterinario permanente.

 

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11.

     1. I prelievi e gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza delle malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti dalla Commissione europea con decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE, e successive modifiche.

     2. Gli esami di laboratorio diretti ad individuare la malattia o gli agenti patogeni vengono effettuati dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Se necessario, tali esami devono identificare, in particolare alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno e devono essere confermati dal laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 12 nonché, ove occorra, dal laboratorio comunitario di riferimento previsto all'articolo 13.

 

     Art. 12.

     1. Il laboratorio nazionale di referenza, di cui all'allegato A, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento ed è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, stabiliti da ciascuno degli istituti zooprofilattici sperimentali nonché dell'uso dei reagenti; a questo scopo:

     a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;

     b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati negli istituti zooprofilattici sperimentali;

     c) conserva gli isolati dell'agente patogeno della malattia, provenienti da casi confermati nel territorio nazionale;

     d) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofiladici sperimentali;

     e) organizza periodicamente prove comparative.

 

     Art. 13.

     1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci è indicato all'allegato B e le sue competenze e i compiti sono riportati all'allegato C.

 

     Art. 14.

     1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, nonché contro le malattie dell'elenco I.

     2. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della sanità adotta le conseguenti misure di adeguamento.

 

     Art. 15.

     1. Il Ministero della sanità elabora un programma di intervento i cui criteri generali sono fissati nell'allegato D, specificando, nel caso di una malattia dell'elenco I, le modalità di applicazione delle misure previste dal presente regolamento. Il Ministero della sanità può limitarsi all'applicazione dei criteri specifici alle malattie in questione, qualora i criteri generali siano già stati adottati nell'ambito di programmi di lotta predisposti nei confronti di altre malattie degli animali.

     2. Il programma deve consentire l'accesso agli impianti e alle attrezzature nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi idonei ad una rapida ed efficace eradicazione dell'epidemia.

     3. Il programma di cui al comma 1 viene presentato agli organi comunitari per l'approvazione.

 

     Art. 16.

     1. Il Ministero della sanità e le altre autorità sanitarie competenti garantiscono la necessaria collaborazione ed assistenza agli ispettori comunitari ed agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli in loco per verificare l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

 

     Art. 17.

     1. Il Ministero della sanità può introdurre disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente regolamento, nel rispetto delle regole del Trattato dell'Unione europea, informandone la Commissione europea.

     2. Restano ferme le disposizioni del Ministro della sanità adottate con l'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996.

 

     Art. 18.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 12, comma 1)

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

 

     Belgio: Institut National de Recherches Vètèrinaires,

     Groeselenberg, 99

     1180 Bruxelles

 

     Danimarca: Statens Veterinaere Serumlaboratorium

     Landbrugsministeriet

     Hangovej

     2 8200 Aarhus N.

 

     Germania: Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere

     Anstaltsteil Insel Riems

     D-O-2201 Insel Riems.

 

     Grecia: (si omette la dicitura in lingua greca)

 

     Spagna: Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal de Algete,

     Madrid.

 

     Francia: Centre National d'Etudes Vètèrinaires et Alimentaires,

     Laboratoire Central de Recherches Vètèrinaires,

     22, rue Pierre Curie, Bp 67

     94703 Maisons-Alfort CEDEX.

 

     Irlanda: Fisheries Research Centre

     Abbotstown

     Castleknock

     Dublin 15.

 

     Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,

     Sezione Diagnostica di Basaldella di Campoformido,

     Laboratorio di Ittipatologia,

     Via della Roggia 92,

     33030 Basaldella di Campoformido (Udine).

 

     Lussemburgo: Institut National de Recherches Vètèrinaries

     Groeselenberg, 99

     1180 Bruxelles.

 

     Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut

     Hoofdgebow

     Edelhertweg 15

     8219 PH Lelystad Postbus 65 8200 AB Lelystad.

     Centraal Diergeneeskundig Instituut

     Vestiging Virologie

     Houtribweg 39

     8221 RA Lelystad

     Postbus 365

     8200 AJ Lelystad.

 

     Portogallo: Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinària

     Estrada De Benfica 701

     1500 Lisboa.

 

     Regno Unito: Fish Disease Laboratory,

     14 Albany Road

     Granby Industrial Site

     Weymouth

     Dorset DT4 9TU.

     The Marine Laboratory

     PO Box 101

     Victoria Road

     Abderdeen AB9 8D8.

 

 

ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 13, comma 1)

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

 

     Statens Veterinaere Serumlaboratorium

     Landbrugsministeriet

     Hangovej 2

     8200 Aarhus N.

     Danimarca

 

 

ALLEGATO C

(previsto dall'articolo 13, comma 1)

COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO

DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

 

     Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli elenchi I e II ha le competenze ed i compiti seguenti:

     1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente mediante:

     a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi dell'agente patogeno della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;

     b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

     c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati dell'agente patogeno della malattia in questione;

     d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

     e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunità;

     f) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno della malattia in questione mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della malattia;

     g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della malattia in questione;

     h) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia di cui trattasi e su altri agenti patogeni in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

     i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia in questione;

     2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia in questione negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologico;

     3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

     4) collaborare, nel settore dei metodi diagnostici, per quanto concerne le malattie dell'elenco I, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui imperversano tali malattie.

 

 

ALLEGATO D

(previsto dall'articolo 15, comma 1)

CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA

 

     I programmi di intervento devono prevedere almeno:

     1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate;

     2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;

     3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

     4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di mettersi in contatto rapidamente con le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dell'insorgenza di un focolaio;

     5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;

     6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio;

     7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo svilupop delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;

     8) eventualmente, per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc. e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);

     9) le disposizioni regolamentari per realizzare programmi di intervento.

 


[1] Abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.